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Archivio newsParte la corsa ai bonus 600 euro. Domande dal 1° aprile anche per i professionisti
Consulenti del lavoro, dottori commercialisti, avvocati e tutti gli altri liberi professionisti o lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private potranno chiedere, dal prossimo 1° aprile, il bonus una tantum di 600 euro previsto dal decreto Cura Italia. E' stato infatti firmato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze che stabilisce criteri di priorità e modalità di attribuzione. Sempre dal 1° aprile 2020 si potranno chiedere i bonus di 600 euro per le partite IVA e i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo previsti dal c.d. “Decreto Cura Italia.
Le domande per usufruire dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge n. 18/2020) potranno essere presentate dal prossimo 1° aprile, in modalità telematica sul sito dell'INPS. Lo rende noto l'Istituto con una notizia flash del 27 marzo 2020.
Sempre dal 1° aprile, i liberi professionisti ordinistici potranno presentare domanda alle Casse previdenziali di rispettiva iscrizione per fruire di un bonus dello stesso importo. Quindi Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti, Avvocati, Ingegneri, Architetti e gli altri professionisti iscritti alle Gestioni di cui ai decreti legislativi nn. 509/94 e 103/96 potranno chiedere un bonus una tantum di 600 euro nei limiti di quanto previsto dal decreto 28 marzo 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.
Sui bonus si è poi pronunciato il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte nella conferenza stampa dello scorso 28 marzo, che ha assicurato per tutti tempi rapidi di erogazione.
Dal prossimo 1° aprile, possono chiedere, il bonus di 600 euro all'INPS, in base agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge n. 18/2020 le seguenti categorie di lavoratori:
Iscritti esclusivamente alla Gestione separata
· liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo non iscritti alle Casse di Previdenza professionali di cui ai DD. Lgss nn. 509/1994 e 103/1996;
· collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo al 23 febbraio 2020.
Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago
· Artigiani;
·Commercianti;
· Coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
che non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
Ne possono beneficiare anche i soci di società di persone o di capitali se singolarmente iscritti alle gestioni dell’INPS perchè - si spiega nelle FAQ del MEF sulle nuove misure economiche – COVID-19 - l’indennità è personale e non attribuibile alla società in quanto tale. E rientrano nella categoria dei beneficiari dell’art. 28 del decreto Cura Italia anche gli agenti di commercio che, oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago, hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l’Enasarco (nonostante la stessa sia esclusivamente integrativa della copertura INPS).
Stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che:
- hanno cessato il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020;
- non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.
Agricoltura
Operai agricoli a tempo determinato e altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente.
Lavoratori dello spettacolo
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo che:
· abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
· con un reddito non superiore a 50.000 euro nel 2029;
· non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.
N.B. Si ricorda che: a) il bonus è erogabile solo per il mese di marzo 2020; b) le indennità non sono cumulabili tra loro e con il reddito di cittadinanza; c) le stesse non spettano ai lavoratori titolari di una pensione diretta. |
Le categorie elencate potranno ottenere il bonus 600 euro esclusivamente in modalità telematica, ma con un PIN semplificato qualora non si sia già in possesso delle credenziali INPS.
Pertanto, riepilogando, si dovranno seguire i seguenti step.
Per chi possiede le credenziali INPS
La richiesta può essere fatta con:
· PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
· SPID di livello 2 o superiore;
· Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
· Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Diversamente, chi non è già in possesso delle credenziali INPS, può attivare un PIN semplificato (messaggio INPS n. 1381 del 26 marzo 2020), ossia un PIN composto dalle prime otto cifre e inviato sul cellulare o via e-mail.
In particolare, occorre:
· chiedere il PIN semplificato tramite portale o Contact Center
· autenticarsi con le prime otto cifre del PIN ricevute (via SMS o e-mail) per la compilazione e l’invio della domanda on line
· se non si riceve la prima parte del PIN entro 12 ore dalla richiesta, chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
Inoltre, l’INPS ha reso noto che sta per rilasciare una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà di ottenere, da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che venivano spediti tramite il servizio postale.
Sempre dal 1° aprile, potranno presentare domanda per fruire del bonus di 600 euro - da indirizzare esclusivamente alle Casse professionali di appartenenza - i professionisti e i lavoratori autonomi in regime di libera attività che rientrano tra i destinatari degli interventi del Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 del decreto Cura Italia).
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato il 28 marzo 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce criteri di priorità e modalità di attribuzione del bonus.
L'indennità - pari a euro 600 - è riconosciuta, per il mese di marzo 2020, ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca” (art. 3, D. Lgs. 23/11) o al regime delle locazioni brevi (art. 4 D. L. 50/17):
- non superiore a 35.000 euro, se l'attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- tra 35.000 euro e 50.000 euro per cessazione dell’attività (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (a tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Tale reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).
Il professionista/lavoratore autonomo deve essere in regola con gli obblighi contributivi relativi all’anno 2019.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Le domande vanno presentate dal 1° aprile al 30 aprile 2020 (sono considerate inammissibili le istanze presentate dopo) agli enti di previdenza di iscrizione secondo modalità e schemi predisposti dai singoli enti previdenziali.
Alla domanda va allegata (a pena di inammissibilità) una dichiarazione del lavoratore interessato (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) con la quale, a seconda della fattispecie per la quale il bonus è richiesto, il professionista attesti:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18), né del reddito di cittadinanza;
c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi stabiliti dal decreto;
e) di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni stabilite dal decreto;
Alla domanda va allegata (sempre a pena di inammissibilità) la copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, provvedono ad erogare l’indennità in base all'ordine cronologico delle domande presentate e accolte.
Infine
L’INPS ha anche informato che, dal 1° aprile 2020, è possibile presentare le domande per richiedere il bonus “baby sitting” in alternativa ai “Congedi COVID-19”. La domanda può essere presentata sempre chedendo il PIN semplificato. In questo caso però (circolare INPS n. 44/2020) si dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN per la registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e l’appropriazione telematica del bonus.
Ed infine, sempre dal prossimo 1° aprile 2020 si potranno chiedere i “Congedi COVID-19” per lavoratori autonomi e gestione separata sulla base delle indicazioni dell'INPS contenute nella circolare n. 45/2020.