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Bonus 600 euro: nuovi chiarimenti per liberi professionisti, collaboratori e stagionali

Nella circolare n. 49 del 2020, l’INPS fornisce ulteriori indicazioni volte ad approfondire l’indennità introdotta dal decreto Cura Italia in favore dei lavoratori autonomi, specificando i criteri di spettanza ad alcune particolari categorie di soggetti: liberi professionisti, iscritti alla Gestione Separata, lavoratori dello spettacolo, agricoli e stagionali del turismo. Inoltre, l’Istituto, chiarisce le ipotesi di cumulabilità e compatibilità fra le indennità introdotte dal decreto e recepisce le disposizioni che riguardano la proroga dei termini di presentazione delle istanze di NASpI e DIS-COLL.

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 49 del 30 marzo 2020, con cui approfondisce ulteriormente le disposizioni per l’indennità introdotta dal decreto Cura Italia a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data.

Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Hanno diritto a percepire l’indennità una tantum i liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata purchè non titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità è altresì riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della l. n. 335/1995, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I collaboratori coordinati e continuativi destinatari della disposizione in argomento devono, quindi, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%.

Hanno diritto all’indennità anche i lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.

Nella circolare, l’INPS elenca i Codici Statistico Contributivi (CSC) che identificano il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda che svolge attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

E’ riconosciuta una indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore degli operai agricoli a tempo determinato, piccoli coloni e compartecipanti familiari, purché abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Possono accedere alla prestazione i lavoratori iscritti Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.

I predetti lavoratori, inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità in questione, non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Le indennità introdotte dal Cura Italia non sono cumulabili e sono altresì incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa nonché con l’assegno ordinario di invalidità.

L’indennità è compatibile e cumulabile con:

- l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;

- con l’indennità di disoccupazione NASpI;

- con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Il decreto Cura Italia ha altresì disposto la proroga dei termini di presentazione delle domande di:

- indennità di disoccupazione agricola fino al giorno 1° giugno 2020, ferma restando l’ordinaria trattazione di quelle presentate entro il 31 marzo 2020.

- per la presentazione delle domande di incentivo all’autoimprenditorialità;

- per la dichiarazione di reddito annuo presunto, cui è tenuto il lavoratore percettore di NASpI;

- per la dichiarazione di reddito annuo presunto, cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI o la DIS-COLL, intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;

INPS, circolare 30/03/2020, n. 49

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/03/31/bonus-600-euro-chiarimenti-liberi-professionisti-collaboratori-stagionali

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