News
Archivio newsLavoratori autonomi e professionisti delle Casse private: bonus 600 euro con limiti
I professionisti iscritti alle Casse di previdenza private possono chiedere il bonus di 600 euro nel rispetto di precisi limiti di reddito e di condizioni di regolarità contributiva. L’indennità è esentasse e non è cumulabile con la cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario, la cassa integrazione in deroga, con il reddito di cittadinanza, nonché con le indennità una tantum previste dal decreto Cura Italia ai lavoratori autonomi iscritte alle gestioni INPS. Per ottenere il bonus, i professionisti dovranno presentare, dal 1° al 30 aprile 2020, richiesta di erogazione direttamente agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti.
Il Ministero del Lavoro ha firmato, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, un Decreto Ministeriale con il quale, in applicazione all’articolo 44, comma 1, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), istituisce un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020, volto a garantire il riconoscimento di misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Il Fondo, in particolare, destina 200 milioni di euro per il sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Parliamo, ad esempio, di dottori commercialisti, di consulenti del lavoro, di avvocati e procuratori legali, ragionieri e periti commercialie di tutte le categorie previste dal Decreto Legislativo n. 509 del 30 giugno 1994.
Detto sostegno al reddito è costituito da un’indennità, per il mese di marzo, pari a euro 600, riconosciuto ai seguenti soggetti:
a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011, e dell'articolo 4 del decreto legge n. 50/2017, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011, e dell'articolo 4 del decreto legge n. 50/2017, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato l’attività autonoma con la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero abbiano ridotto o sospeso, la loro attività autonoma o libero-professionale, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per quest’ultima verifica (riduzione o sospensione), occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con i seguenti benefici:
· utilizzo della Cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario o della Cassa integrazione in deroga (articoli 19, 20, 21, 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18);
· richiesta dell’indennità “una tantum” prevista da uno dei seguenti articoli del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18: 27, 28, 29, 30, 38 e 96;
· possesso del Reddito di cittadinanza.
Infine, l’indennità non sarà corrisposta qualora il soggetto richiedente non abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l’anno 2019.
Per ottenere l’indennità, i professionisti dovranno presentare, dal 1° al 30 aprile 2020, richiesta di erogazione direttamente agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti. Questi ultimi, prima dell’erogazione dovranno verificare la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio e sempre nel limite dello stanziamento ricevuto.
L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
La domanda dovrà essere presentata in base allo schema che lo stesso ente previdenziale avrà predisposto. Alla richiesta il lavoratore dovrà allegare la seguente documentazione:
1. copia del documento d’identità in corso di validità,
2. copia del codice fiscale,
3. coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’indennità,
4. auto dichiarazione che dovrà contenere le seguenti affermazioni:
a) essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge n.18/2020,
c) non essere percettore del reddito di cittadinanza;
d) non aver presentato, per il medesimo fine, istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
e) aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito non superiore a 35.000 euro, in caso di limitazioni ricevute dai provvedimenti restrittivi emessi in conseguenza dell’emergenza sanitaria, ovvero un reddito compreso tra 35.000 e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
f) aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subìto una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subìto una limitazione alla propria attività, dovuta ai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le domande saranno considerate in base all’ordine cronologico e l’ente di previdenza, prima dell’erogazione dell’indennità, dovrà effettuare una verifica dei requisiti dei singoli richiedenti, in relazione alla documentazione allegata alla richiesta stessa. Una volta provveduto all’erogazione dell’indennità, l’ente dovrà trasmettere l'elenco dei soggetti beneficiari all'Agenzia delle Entrate e all'INPS, in modo che questi ultimi possano effettuare i dovuti controlli del caso.
Ai fini del rispetto del limite di spesa (200 milioni di euro), gli enti di previdenza obbligatoria dovranno, a partire dall’8 aprile 2020 e con cadenza settimanale, comunicare ai Ministeri del Lavoro e dell’Economia i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento.
Qualora dal monitoraggio dovesse emergere il raggiungimento del limite massimo di spesa, il Ministero del lavoro dovrà comunicare ciò agli enti previdenziali e al Ministero dell'economia, il quale potrà rivedere le risorse previste dal Decreto “Cura Italia”, rimodulandone l’allocazione (articolo 126, comma 7, del decreto legge n. 18 del 2020).
Infine, spetterà al Ministero del lavoro provvedere, con cadenza mensile, al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza, sulla base di apposita rendicontazione che questi ultimi avranno, a loro volta, comunicato.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza