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Archivio newsSanzioni irrogate dall’INL: riprendono a decorrere i termini per il pagamento
Dal 1° aprile (fatte salve eventuali future proroghe) riprende il computo dei termini per il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai datori di lavoro. Scade, infatti, il periodo di sospensione previsto dal decreto Cura Italia per far fronte al periodo di emergenza da Coronavirus. A ricordarlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 2333 del 30 marzo 2020, che aggiorna le precedenti istruzioni operative in merito alla gestione dei procedimenti amministrativi alla luce del decreto del 25 marzo 2020 del Ministro dello Sviluppo economico, che ha modificato l’elenco della attività produttive non sospese. Quali sono le altre novità per i datori di lavoro?
Sospensione di tutti i termini e differimento delle notifiche di verbali ed ordinanze di ingiunzione. Sono queste alcune delle principali indicazioni fornite con la nota n. 2211 del 24 marzo 2020 per mezzo della quale, a seguito dell’emanazione del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce al personale ispettivo le prime indicazioni operative.
Traendo spunto, inoltre, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25/03/2020, l'Agenzia ispettiva, con la nota n. 2333 del 30 marzo 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti.
Il D.L. n. 18/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, è stato emanato dall’Esecutivo al fine di fronteggiare l'emergenza COVID-19. In tale provvedimento, in vigore dallo stesso giorno di pubblicazione, sono contenute alcune disposizioni che fatalmente sono destinate ad incidere sull’applicazione delle sanzioni (amministrative e penali) previste dalla legislazione sul lavoro e, conseguentemente, sulla relativa attività di vigilanza.
In attesa della conversione in legge, e fatte salve eventuali modifiche, si riportano qui di seguito le principali novità.
L’art. 36 del Decreto prevede lo slittamento al 30 giugno (in deroga alle previsioni della legge n. 152/2001, che fissano il termine al 30 aprile) del termine concesso ai patronati per comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.
E' disposta la sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici fino al 31 maggio, con possibilità di eseguire il pagamento fino al 10/06/2020 senza applicazione di interessi (art. 37).
Nel periodo dal 23/02 al 30/06 è sospesa, nei confronti dei medesimi lavoratori, la prescrizione della contribuzione; qualora la prescrizione avesse il dies a quo nel periodo appena indicato, essa riprenderà a decorrere dal 1° luglio 2020.
Sono differiti i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria eventualmente scaduti il 16 marzo 2020, al 20 marzo 2020 senza applicazione di sanzioni o interessi (art. 60).
E' prevista la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61).
Il primo comma dell’art. 103 introduce la sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data fino al 15 aprile; fra questi assumono particolare rilievo per l'attività ispettiva:
· I termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla legge n. 689/1981 con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;
· Il termine per la trattazione dei ricorsi ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale) nonché degli artt. 12 (ricorso avverso il provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali al Comitato per i rapporti di lavoro), 16 (ricorsi al direttore della sede territoriale dell’ITL avverso verbali adottati dagli ufficiali e agenti di p.g.) e 17 (Ricorso avverso verbali unici di contestazione e verbali ispettivi del personale dell’INL al Comitato per i rapporti di lavoro) del D.Lgs. n. 124/2004;
· Il termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994 (prescrizione obbligatoria prevista in caso di accertata violazione contravvenzionale punita con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda), con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”. Non possono considerarsi procrastinabili, invece, le verifiche concernenti la regolarizzazione di violazioni che espongono i lavoratori ad un rischio immediato come, ad esempio, le ipotesi di un “divieto d’uso di attrezzature” o di un “fermo di lavorazioni” (INL nota n. 2333 del 30 marzo 2020);
· Il termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale.
Conseguentemente, alla luce di quanto previsto anche dall’art. 108, comma 1 del Decreto relativamente alle modalità semplificate di notificazione degli atti mediante il servizio postale, la DC Vigilanza ritiene che gli uffici, fino al 15 aprile, non debbano procedere alla notificazione di verbali conclusivi di accertamento; inoltre, secondo l’Agenzia, risulta pure superfluo trasmettere via e-mail o PEC eventuali verbali interlocutori che attestino la sospensione dei termini di cui all’art. 14 della L. n. 689/1981.
Per i procedimenti sopra elencati, dunque, il periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 15/04/2020 rimane “neutrale” ed i termini procedimentali torneranno così a decorrere dal 16 aprile 2020 (salvo proroghe); resta ovviamente inteso che, ai fini del computo complessivo degli stessi, si terrà eventualmente conto del periodo già trascorso sino al 23/02/2020.
Con specifico riguardo alle ordinanze di ingiunzione per il pagamento delle sanzioni amministrative, l’INL raccomanda agli uffici (se il termine prescrizionale previsto dall’art. 28, della legge n. 689/91 lo consente) di procedere alla notifica in data successiva al 31 maggio 2020.
Anche se non menzionato nelle indicazioni operative dell’INL, va tuttavia evidenziata l’ulteriore novità contenuta nell’art. 105 del DL n. 18/2020 per mezzo del quale viene modificato l'art. 74 del D.Lgs. n. 276/2003. Più precisamente la norma estende dal quarto al sesto grado di parentela (o affinità) il limite entro il quale le prestazioni svolte nel settore agricolo non risultano classificabili come rapporti di lavoro, sempre che, ovviamente, le attività vengano svolte in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Tale “emendamento” impatta in maniera significativa sui controlli di competenze del personale ispettivo poiché va ad incidere sull’applicazione dei presidi sanzionatori previsti in caso di rapporto di lavoro non tracciato (es. maxisanzione per lavoro nero e provvedimento cautelare di sospensione dell'attività imprenditoriale).
La questione del pagamento in misura minima (art. 13, D.Lgs. n. 124/04) e ridotta (art. 16 Legge n.689/1981) delle sanzioni amministrative nel periodo di emergenza da Coronavirus, viene affrontata dall’INL con la nota n. 2179 dell'11 marzo 2020.
Il relativo riferimento normativo è fissato dall’art. 10, commi 4 e 18, del D.L. n. 9/2020.
In pratica, secondo le indicazioni operative della DC Vigilanza, l’esecuzione del pagamento delle sanzioni contestate coi verbali resta sospeso fino al 31 marzo 2020, comprese le scadenze delle rate di cui all’art. 26 della legge n. 689/1981 e il pagamento della sanzione di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994 (INL nota n. 2333 del 30 marzo 2020).
Conseguentemente il computo dei termini per il pagamento comincerà nuovamente a decorre dal prossimo 1° aprile (fatte salve eventuali future proroghe).
Periodo di sospensione | Beneficiari | Beneficio | Rif. normativo |
Dal 22 febbraio al 31 marzo 2020 (salvo proroghe) | Tutti i soggetti che alla data del 2 marzo sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'all. 1 al DPCM 1° marzo 2020 | Per i verbali notificati in data antecedente, sono sospesi i termini per il pagamento in misura minima di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 ed in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981 | Art. 10, co. 4 e 18, DL n. 9/2020 |
Dal 9 marzo al 31 marzo 2020 (salvo proroghe) | tutti i soggetti sopra indicati in riferimento all'ambito territoriale del DPCM 8 marzo 2020; | ||
Dal 10 marzo al 31 marzo 2020 (salvo proroghe) | per tutto il restante territorio nazionale secondo quanto previsto dal DPCM 9 marzo 2020 |
In via transitoria e del tutto eccezionale, per il periodo dal 17/03/2020 al 31/05/2020, l’art. 108, comma 2 del DL n. 18/2020 ha previsto la possibilità di effettuare il pagamento delle sanzioni del Codice della strada con importo scontato del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione (ordinariamente il termine di pagamento previsto per poter fruire di tale riduzione è di 5 giorni, cfr. art. 202, co.1, D.Lgs. n. 285/1992). In pratica, quindi, questa riduzione riguarda tutte le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio 2020.
Anche per queste sanzioni vale, ovviamente, la sospensione dei termini di esecuzione per il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 10, co. 4 e 18, del DL n. 9/2020. In questo ambito, tuttavia, va dato conto di un’interpretazione parzialmente diversa, rispetto a quella dell’INL, fornita dal Dipartimento Pol.Strada del Ministero dell’Interno con circolare del 24/03/2020; si legge in tale nota, difatti, che la sospensione opera dal 10 marzo fino al 3 aprile 2020 (periodo di efficacia previsto dall’art. 2 del DPCM 9/3/2020). Conseguentemente il termine di 30 giorni per avvalersi della facoltà del pagamento in forma scontata del 30% è da intendersi decorrente dal 4 aprile 2020 (fatte salve eventuali ulteriori proroghe).
Un esempio aiuterà a chiarire meglio la questione: se un verbale è stato notificato il 20/2/2020, la facoltà di pagamento in misura scontata del 30% della sanzione contestata sarebbe stata praticabile fino al 21/03/2020; tuttavia, poiché è prevista la sospensione dei termini di esecuzione dal 10/3 al 3/4/2020, la facoltà di effettuare tale pagamento scontato si deve intendere prorogata fino al 16/04/2020. |
Questa opportunità incide, evidentemente, anche sulle sanzioni di pertinenza del personale ispettivo dell’INL come, ad esempio, quelle sui tempi di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose (artt. 174 e 179 CdS).
Si rammenta che tale riduzione non può essere applicata alle violazioni del Codice per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
La necessità di adottare provvedimenti urgenti per fronteggiare gli effetti negativi che sta producendo, sul tessuto socio-economico nazionale, l’emergenza epidemiologica COVID-19 ha fatalmente portato il Governo a stratificare disposizioni che contengono termini, procedurali e di esecuzione, a volte disallineati fra loro. Tale circostanza ha prodotto inevitabili incertezze interpretative con conseguente imbarazzo negli operatori. L’auspicio è che, nel percorso parlamentare di conversione dei decreti, si ponga opportuno rimedio a queste incongruenze.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza