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Archivio newsBonus 600 euro per gli iscritti agli Albi professionali: domande al via. Le Casse sono pronte?
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'economia, teso a disciplinare l'erogazione, agli iscritti agli Albi professionali e alle relative Casse di previdenza, di un bonus una tantum di 600 euro per far fronte all'emergenza Coronavirus. Il bonus deve essere categoricamente richiesto tra il 1° ed il 30 aprile, erogato dalle Casse di previdenza di rispettiva iscrizione ed è condizionato, tra l'altro, a requisiti reddituali e di fatturato. Verrà riconosciuto sino a capienza delle risorse e seguendo l'ordine cronologico delle domande. Le Casse hanno cominciato ad attrezzarsi, ma data la tardiva ufficializzazione del testo, sono prevedibili ritardi.
Dopo le anticipazioni alla stampa di sabato 28 marzo, è stato pubblicato (solo) in data odierna (1° aprile 2020) il decreto attuativo dell'art. 44 del Cura Italia (D. L. 18/2020), istitutivo del "Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19".
I professionisti iscritti agli Albi ed alle relative Casse di previdenza possono pertanto chiedere a queste ultime - esclusivamente tra il 1° ed il 30 aprile - l'erogazione di un bonus una tantum di 600 euro per il mese di marzo 2020.
Tuttavia il decreto stanzia somme insufficienti rispetto ai potenziali destinatari. Inoltre, il testo è stato pubblicato solamente nella mattinata odierna avranno contezza dei rispettivi obblighi ed adempimenti solo a partire dalle prossime ore
Il decreto pubblicato il 1° aprile 2020 adottato dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia reca le regole attuative dell'articolo 44 del D. L. 18/2020 istitutivo del "Fondo per il reddito di ultima istanza". E’ volto a garantire, ai professionisti iscritti agli Albi professionali (ed alle rispettive Casse di Previdenza), il riconoscimento di una indennità una tantum per fare temporaneamente fronte alla contrazione dei redditi conseguita all'impatto della pandemia in atto.
Il provvedimento definisce i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità ("bonus") e le risorse da destinare a tal fine.
L’indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria è finanziata con 200 milioni euro, per l'anno 2020. L’indennità una tantum da erogare ai professionisti in possesso dei requisiti è di 600 euro.
Il bonus può essere erogato agli iscritti alle Casse che:
· non siano titolari di pensione;
· con riferimento all'anno 2018, abbiamo percepito un reddito complessivo (quindi non solamente quello professionale) non superiore ad 35.000 euro se la loro attività professionale sia stata "limitata" dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
· oppure, sempre con riferimento al 2018, abbiano percepito un reddito complessivo tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano "cessato o ridotto o sospeso", l'attività libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Secondo il decreto del 28 marzo 2020 per:
· cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA avvenuta tra il 23/2/2020 e il 31/3/2020;
· riduzione o sospensione dell’attività si intende una "comprovata" riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al corrispondente trimestre 2019. Il reddito andrà individuato, secondo il principio di cassa (differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività).
L’indennità in esame:
· non concorre alla formazione del reddito imponibile;
· non è cumulabile con gli altri benefici disciplinati dal D. L. 18/2020 (Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o Cassa integrazione in deroga (articoli 19, 20, 21, 22) e indennità “una tantum” di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 96;
· non è cumulabile con il reddito di cittadinanza.
Le domande possono essere presentate dal 1° aprile al 30 aprile 2020 alle Casse di previdenza professionale di rispettiva iscrizione, che ne verificano la regolarità e provvedono ad erogare la somma. Le domande pervenute oltre il termine sono inammissibili.
In caso di plurima iscrizione previdenziale, l'indennità può essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
La domanda, presentata secondo modelli predisposti da ciascuna Cassa deve essere obbligatoriamente corredata, a pena di inammissibilità:
1. da una autodichiarazione del professionista sotto la propria responsabilità, che attesti il possesso di tutti i requisiti e le condizioni sopra citati;
2. dalla copia di un documento d’identità in corso di validità;
3. da una copia del codice fiscale;
4. dall'indicazione delle coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’indennità.
Le Casse di previdenza devono vagliare le domande in ragione dell’ordine cronologico delle domande "presentate e accolte”, previa verifica della sola completezza della domanda e della autodichiarazione. Solo in un secondo momento si procederà alla verifica del possesso dei requisiti sostanziali.
Le Casse professionali devono:
· trasmettere all'Agenzia delle Entrate e all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l’indennità, per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli;
· ai fini del rispetto del limite di spesa, comunicare con cadenza settimanale a partire dall’8 aprile 2020 al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia, i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e liquidate. Questo perchè, se (più probabilmente, "quando") dal monitoraggio emergesse l'approssimarsi dell'esaurimento dei fondi, il Ministero del lavoro lo dovrà comunicare "immediatamente" alle Casse: e le ulteriori indennità potranno essere pagate solo previa eventuale "rimodulazione" dei fondi complessivamente stanziati dal D. L. 18/2020, per la totalità delle agevolazioni deliberate.
Il Ministero del lavoro provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza sulla base di apposita rendicontazione.
La formulazione del decreto presenta alcune criticità, sia per i professionisti, che intendano fruire dell'indennità, sia per le Casse di previdenza.
Preliminarmente, non si comprende la ragione di una "triangolazione" in virtù della quale si stanziano (pochi) fondi statali anticipati da soggetti "terzi" - le singole Casse - che, senza avere i poteri dello Stato, sono chiamate ad una attività di istruttoria amministrativa e, soprattutto, di anticipazione di fondi (ed ai relativi costi di gestione).
Quanto ai professionisti
La prima criticità è la scarsità dei fondi. Secondo le stime degli Ordini, e valutando i dati disponibili, circa la metà degli iscritti alle Casse potrebbe trovarsi nella condizione di richiedere l'indennità. Se così fosse, sarebbe necessario uno stanziamento pari al triplo dell'attuale.
La seconda criticità è la "corsa contro il tempo". Il decreto prevede una finestra tassativa di 30 giorni per la presentazione delle domande che, peraltro, nei fatti, verranno accolte solo fino ad esaurimento fondi. Quindi, si assisterà ad un "assalto alla diligenza", con i professionisti più veloci che otterranno le indennità erogabili. Senza contare che, dopo le anticipazioni del 28 marzo, il decreto recante le indicazioni formali e giuridicamente rilevano è stato pubblicato solamente nella primissima mattinata del 1° aprile 2020, lasciando per quattro giorni nell'incertezza non solo i professionisti, ma soprattutto le Casse che devono organizzare l'intero processo di gestione.
La terza criticità è data dalla "sperequazione di trattamento". Questa si può rilevare, ad esempio, su questi tre aspetti:
· l'aver preso a riferimento i redditi 2018 esclude dalla fruibilità dell'indennità chi abbia avviato l'attività professionale dal 2019. Soggetti che, in quanto appena affacciatisi sul mercato, presumibilmente sono tra quelli che più stanno patendo la crisi;
· la fruizione dell'indennità non è consentita a chi fruisca di pensione, senza distinguere - come invece previsto per artigiani e commercianti (si veda la circolare INPS n. 49/2020) - tra pensioni dirette ed eventuale percezione di quote di reversibilità o indirette, della pensione del coniuge defunto.
Quanto alle Casse
La prima criticità è cronologica e temporale.
Come accennato sopra, il decreto è stato "pubblicizzato" sabato 28 marzo, attraverso comunicati stampa ed informative varie, senza che - fino alle prime ore del primo giorno per la presentazione delle domande - esistesse ufficialmente il provvedimento da attuare.
Quindi, le Casse, già dallo scorso week end hanno ricevuto migliaia di richieste di informazioni (e di erogazione del "bonus"), alle quali non potevano dar corso. Al contempo, hanno avuto poche ore per impostare - "al buio" - l'enorme mole di attività che la ricezione, l'istruttoria, l'accoglimento, l'erogazione, lo scambio informativo con Agenzia delle Entrate ed INPS e la rendicontazione ai Ministeri, evidentemente comportano.
La seconda criticità, correlata alla prima, è di natura organizzativa.
Non essendo stati formalizzati con adeguato anticipo i requisiti e gli adempimenti, le Casse non hanno potuto attivare i necessari processi di lavoro per consentire ai beneficiari di sfruttare al meglio la (inutilmente) ristretta finestra temporale. Per non dire delle difficoltà per organizzare i flussi di interscambio di dati ed informazioni con i Ministeri, l'Agenzia delle Entrate e l'INPS;
La terza criticità è legata alla gestione dei "flussi di cassa".
L'anticipazione delle erogazioni a carico delle Casse, oltre agli evidenti costi gestionali, comporterà "sicure anticipazioni" a fronte di "rimborsi incerti" (quantomeno nei tempi).
Posto che l'intero sistema si fonda su autodichiarazioni sottoposte a verifica successiva, sulla base di protocolli tutti da definire, le Casse si dovranno far carico (almeno in prima istanza) del costo economico legato ad eventuali mancate conferme ex post dei requisiti in capo ai richiedenti: che potrebbero comportare il rifiuto del rimborso da parte dei Ministeri e/o la necessità di dover attivare azioni di recupero crediti.
Le Casse, a partire da sabato 28 marzo, hanno potuto solo "informare ufficialmente" i propri iscritti, di quanto "ufficiosamente" appreso dai Ministeri.
Avvertendo i professionisti di "prepararsi" a presentare le domande di fruizione dell'indennità alla base di modulistica che ciascuna Cassa sta comunque predisponendo, "ipotizzando" che il testo del provvedimento, informalmente diffuso, non mutasse.
Al contempo, stanno predisponendo (fino a stamattina, "al buio", in assenza di regole formalizzate) i processi di lavoro necessari per istruire nel più breve tempo possibile le istanze.
In questa "corsa contro il tempo", nonostante le complicazioni burocratiche previste dal testo, come - ad esempio - l'allegazione di una "copia fotostatica del codice fiscale", risulteranno avvantaggiate quelle Casse (e, quindi i loro iscritti) che abbiano già predisposto portali e servizi telematici, ai quali potrà essere "agganciato" il procedimento di erogazione di questo bonus.