• Home
  • News
  • Bonus 600 euro, si parte: a chi spettano e come richiederli

Bonus 600 euro, si parte: a chi spettano e come richiederli

I titolari di partita IVA, i collaboratori coordinati e continuativi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, gli OTD agricoli e i lavoratori dello spettacolo, iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, possono richiedere i bonus di 600 euro previsti dal decreto Cura Italia per il mese di marzo. Per presentare domanda all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, è necessario essere in possesso del PIN. L’INPS ha definito una modalità semplificata di compilazione e invio online delle domande che consente di accedere al servizio previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

Con l’art. 27 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) il Governo ha, tra le altre cose, previsto una indennità una tantum a sostegno di una serie di lavoratori, sia dipendenti che, soprattutto, autonomi che stanno risentendo particolarmente dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

L’indennità, prevista al momento per il solo mese di marzo 2020, non concorre alla formazione del reddito e quindi sarà, a tutti gli effetti, un importo netto, che non dovrà essere assoggettato ad imposizione fiscale.

Vediamo quali sono le categorie di lavoratori destinatari del contributo statale e quali le modalità per effettuare la domanda all’ente erogatore (INPS).

Potranno richiedere l’indennità i seguenti lavoratori:

- partite IVA,

- collaboratori coordinati e continuativi,

- artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri,

- lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali,

- OTD agricoli,

- lavoratori dello spettacolo, iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo.

Oltre ad appartenere a una delle categorie summenzionate, i lavoratori devono anche possedere alcune caratteristiche, previste nei rispettivi articoli di riferimento del Decreto “Cura Italia”. Vediamole.

Il contributo di 600 euro, per il mese di marzo 2020, è previsto per i liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (di cui all’art. 53, comma 1, TUIR), e per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anch’essi attivi alla medesima data.

Questi soggetti devono risultare iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto. In particolare, i collaboratori coordinati e continuativi devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

L’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL anche qualora ricevano l’indennità una tantum.

Fondo stanziato

Per la categoria delle partite IVA e dei collaboratori coordinati e continuativi è stato previsto un limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro.

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro. La prestazione non concorre alla formazione del reddito e, per il periodo di fruizione dell’indennità in questione, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Tra i beneficiari sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome. Inoltre, sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.

Fondo stanziato

Per questa categoria di lavoratori è stato previsto un limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro. L’importante è che la cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati dalla circolare n. 49 del 30 marzo 2020. Inoltre, i beneficiari non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

La prestazione non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

L’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione delle indennità una tantum.

Fondo stanziato

Per questa categoria di lavoratori subordinati è stato previsto un limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro.

Agli operai agricoli a tempo determinato (c.d. OTD), ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari, non titolari di pensione, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo dipendente, è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro.

Così come per le altre categorie, per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Fondo stanziato

Per questa categoria di lavoratori subordinati è stato previsto un limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro.

Il contributo di 600 euro, per il mese di marzo 2020, è previsto, infine, per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui sia derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto.

La prestazione non concorre alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Inoltre, non hanno diritto all’indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

L’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione delle indennità una tantum.

Fondo stanziato

Per questa categoria di lavoratori subordinati è stato previsto un limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro.

Le indennità sopra previste (articoli 27, 28, 29, 30 e 38) non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Inoltre, così come specificato all’interno delle varie categorie di beneficiari, l’indennità è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza, nonché con l’Ape sociale e con l’assegno ordinario di invalidità.

Infine, le indennità una tantum sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis, D.L. n. 50/2017), nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Per poter richiedere l’indennità di 600 euro, i lavoratori devono presentare domanda all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, già dal 1° aprile 2020.

Per utilizzare i servizi online è necessario essere in possesso del PIN (Personal Identification Number), che può essere richiesto online oppure tramite il Contact Center.

Per venire incontro a questo momento delicato, l’INPS, con il messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020, è intervenuto prevedendo una modalità semplificata di compilazione e di invio online delle domande di indennità una tantum.

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;

- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line di prestazione.

Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, può chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Per eventuali chiarimenti sulle modalità di richiesta e gestione del proprio PIN, l’INPS mette a disposizione una guida accessibile dalla home page del portale www.inps.it. Questo il percorso:

- link “Assistenza” (in alto a sinistra)

- link “Ottenere e gestire il PIN” (menù di sinistra)

Prossimamente, per ulteriormente semplificare la procedura di rilascio del PIN dispositivo, l’Istituto previdenziale sta studiando una nuova procedura con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.

Ricordo, infine, che l’INPS dovrà monitorare il rispetto dei fondi stanziati per ogni categoria di lavoratori percettori dell’indennità e qualora dal monitoraggio dovesse emergere il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, dovrà bloccare la concessione di ulteriori richieste, indipendentemente dal diritto previsto nell’articolo di rifermento.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/01/bonus-600-euro-parte-spettano-richiederli

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble