News
Archivio newsAntiriciclaggio: ufficiali le disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”. Devono essere conservati i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle attività di analisi effettuate dalle autorità competenti. I soggetti destinatari dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2020.
Pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 3 aprile 2020, il provvedimento del 24 marzo 2020 con cui la Banca d’Italia emana le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.
Gli intermediari finanziari devono conservare i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle attività di analisi effettuate dalle autorità competenti attraverso sistemi di conservazione informatizzati. Tali sistemi devono assicurare:
- l’accessibilità completa e tempestiva ai documenti, ai dati e alle informazioni da parte della Banca d'Italia, della UIF o di altra autorità competente;
- l’acquisizione tempestiva, da parte dei destinatari, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
- l’integrità dei documenti, dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
- l’adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita dei documenti, dei dati e delle informazioni;
- la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei documenti, dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.
I dati da rendere disponibili alla Banca d’Italia e alla UIF sono:
- relativi ai rapporti continuativi;
- relativi alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000;
- relativi alle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento e di accreditamento.
Se i dati e le informazioni sulle operazioni eseguite riguardano rapporti continuativi intestati a più soggetti gli stessi vanno riferiti a tutti gli intestatari.
Se l’adempimento degli obblighi di conservazione e di messa a disposizione previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni è affidato a soggetti esterni, gli stessi devono essere dotati di idonei requisiti in termini di professionalità e autorevolezza. La responsabilità finale per il corretto adempimento degli obblighi resta, in ogni caso, in capo ai destinatari.
Il provvedimento entrerà in vigore il 18 aprile 2020 e i destinatari dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2020.
Banca d’Italia, Provvedimento, 24/03/2020 (Gazzetta Ufficiale 03/04/2020, n. 89)