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Archivio newsCassa integrazione in deroga per datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti
Nel messaggio n. 1478 del 2020, l’INPS specifica che le domande di cassa integrazione in deroga, presentate dai datori di lavoro iscritti al FIS che occupano meno di 15 dipendenti, possono essere accolte per il periodo massimo concedibile: le Regioni interessate invieranno il decreto in “SIP” indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale “33192”. Possono richiedere l’assegno ordinario, con causale “COVID-19 nazionale”, i lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
L’INPS, con il messaggio n. 1478 del 2 aprile 2020, interviene riguardo le misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, riguardo l’estensione della platea dei datori di lavoro che possono accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale (FIS) alle aziende che occupano più di 5 dipendenti, limitatamente ai datori che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per le unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19.
La norma si applica anche alle unità produttive collocate al di fuori dei predetti Comuni con esclusivo riferimento a quei lavoratori che, essendo residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, non possano in alcun modo prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori residenti o domiciliati nelle predette Regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020.
Il decreto Cura Italia ha emanato ulteriori norme speciali in materia di trattamento di integrazione salariale, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.
Possono richiedere l’assegno ordinario, con causale “COVID-19 nazionale”, i lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Ne deriva che, per il periodo di copertura previsto dal D.L. n. 9/2020, i datori di lavoro iscritti al FIS che occupavano fino a 15 dipendenti non potendo accedere all’assegno ordinario, erano privi di una tutela che li garantisse dalla sospensione o riduzione di orario per eventi oggettivamente non evitabili.
Ne deriva che molti datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti hanno presentato domanda di accesso alla cassa integrazione in deroga alle suddette Regioni.
Su espressa indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per tali datori di lavoro, le domande presentate alle citate Regioni si considerano accoglibili per il periodo massimo concedibile: le Regioni interessate invieranno il decreto in “SIP” con le modalità usuali, indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale “33192” e, congiuntamente, invieranno alla Direzione regionale dell’INPS di competenza l’elenco di tali domande per consentire il pagamento della prestazione richiesta.
INPS, messaggio 02/04/2020, n. 1478