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Vietata la pubblicazione integrale di atti d'indagine

L’Autorità Garante della protezione dei dati personali ha evidenziato che l’ordinamento italiano non preclude la pubblicazione dei dati identificativi di persone indagate e che, ove la testata si limiti a dare una notizia di interesse pubblico, anche riportando i nominativi dei presunti responsabili, non viola i limiti del diritto di cronaca. Deve invece essere rimossa la pubblicazione integrale dell’avviso di conclusione delle indagini, poiché i dati forniti sono eccedenti rispetto all’esigenza di informare su un fatto di interesse pubblico e soprattutto se avvenuta in violazione del regime di pubblicità degli atti di indagine stabilito dal codice di procedura penale, ossia se pubblicato prima che il pubblico ministero avesse deciso in ordine all’esercizio dell’azione penale.

Con la pubblicazione della Newletter del 6 aprile 2020, l’Autorità Garante della protezione dei dati personali comunica che con provvedimento del 15 gennaio 2020 ha vietato ad un quotidiano on line “l’ulteriore diffusione di un avviso di conclusione di indagini preliminari, pubblicato in forma integrale a corredo di un articolo riguardante le indagini stesse. Il documento, oltre a contenere dati e informazioni eccedenti rispetto al diritto di cronaca, ha violato il regime di pubblicazione degli atti del procedimento, sancito dal codice di procedura penale”.

L’analisi del caso ha preso avvio a seguito dei numerosi reclami e della segnalazione di numerosi avvocati, sottoposti a indagini in quel procedimento, che lamentavano una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali a proposito della pubblicazione su quella testata on line di vari articoli contenenti informazioni eccedenti che li riguardavano.

Nello specifico i professionisti:

- lamentavano di aver appreso dell’indagine nei loro confronti dalla lettura degli articoli;

- contestavano la pubblicazione dei capi di imputazione e del fascicolo prima che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari fosse stato notificato;

-ritenevano che la diffusione dei loro nomi, e di altri dati personali, oltre a violare il principio di essenzialità dell’informazione sarebbe stato lesivo della loro reputazione e della loro dignità professionale e morale.

Il responsabile della testata online ha sostenuto di aver rispettato i criteri e i limiti del diritto di cronaca e che gli articoli riguardavano indagini preliminari a carico dei reclamanti, il cui avviso di conclusione era stato pubblicato in allegato alla replica ad una lettera di uno degli indagati.

L’Autorità ha evidenziato che l’ordinamento italiano non preclude la pubblicazione dei dati identificativi di persone indagate e che, ove la testata si limiti a dare una notizia di interesse pubblico, come certamente è quella in esame, anche riportando i nominativi dei presunti responsabili, non viola i limiti del diritto di cronaca.

Diversamente deve essere trattato invece la diffusione integrale dell’avviso di conclusione delle indagini, nel quale accanto a ciascuno dei nomi degli avvocati indagati compaiono l’indirizzo dell’abitazione, il numero di telefono dello studio e, in alcuni casi, anche il numero di cellulare. Tali dati sono eccedenti rispetto all’esigenza di informare su un fatto di interesse pubblico.

La diffusione dell’avviso risulta effettivamente avvenuta anche in violazione del regime di pubblicità degli atti di indagine stabilito dal codice di procedura penale, essendo stato pubblicato prima che il pubblico ministero avesse deciso in ordine all’esercizio dell’azione penale.

Il Garante rilevata, dunque, l’illiceità della diffusione dell’avviso di conclusione delle indagini, ancora on line dopo più di un anno dalla sua pubblicazione ha ordinato alla testata on line di rimuovere il documento.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/04/07/vietata-pubblicazione-integrale-atti-indagine

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