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Archivio newsBonus 600 euro per i collaboratori sportivi: come presentare la domanda
Via libera alle richieste del bonus 600 euro a favore dei collaboratori sportivi previsto, per il mese di marzo 2020, dal decreto Cura Italia. Le domande vanno compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, attiva dalle ore 14:00 del 7 aprile sul sito di Sport e Salute e sono approvate in ordine cronologico di ricevimento. L’indennità viene erogata sul conto corrente indicato dal richiedente entro 30 giorni dalla ricezione della domanda e sino a concorrenza del fondo di 50 milioni di euro stanziato.
Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, del 6 aprile 2020 definisce le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute per ricevere il bonus 600 euro previsto dal decreto legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi.
Beneficiari dell’indennità sono i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020. È inoltre espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi.
Possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione con:
- Federazioni Sportive Nazionali;
- Enti di Promozione Sportiva;
- Discipline Sportive Associate, Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”, nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e che gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.
I richiedenti inoltre:
- non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
- non devono risultare percettori, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;
N.B. L’indennità non è cumulabile le altre prestazioni introdotte dal decreto Legge “Cura Italia”. In particolare, è esplicitamente prevista la non cumulabilità con: - il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario; - il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria; - il trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso; - le nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga; - l’indennità spettante a professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo; - le misure di sostegno erogate a titolo di reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19. |
Il rapporto di collaborazione per cui si presenta la domanda deve esistere già alla data del 23 febbraio 2020 ed essere in corso alla data del 17 marzo 2020.
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, attiva a partire dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile, sul sito di Sport e Salute, entro il 30 aprile 2020.
La procedura prevede 3 fasi:
1) prenotazione: da effettuare inviando un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà indicato sul sito; Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
2) accreditamento: indicando il proprio indirizzo mail, Codice Fiscale e codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;
3) compilazione e invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.
Sono allegati, altresì, alla domanda i seguenti documenti:
a) copia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido dell’avente diritto;
b) copia del contratto di collaborazione, o della lettera di incarico;
c) solo in assenza dei documenti di cui alla lettera b), copia della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del compenso per il mese di febbraio 2020.
L’indennità sarà erogata direttamente da Sport e Salute sul conto corrente indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili, pari a 50 milioni di euro.
Le risorse sono prioritariamente destinate ai richiedenti che, nell’anno 2019, non hanno percepito compensi superiori complessivamente a 10.000 euro. Le ulteriori richieste saranno evase nei limiti delle eventuali risorse residue.
La sussistenza del requisito di sussistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 deve essere autocertificata dal richiedente insieme al mancato percepimento di altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020.
Sport e Salute s.p.a., nel corso dell’istruttoria delle pratiche, effettua controlli a campione e può chiedere ulteriori informazioni, dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie o integrazioni documentali in caso di domande incomplete, che dovranno pervenire entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena la decadenza dal diritto all’indennità.
Le domande di indennità, se complete di tutta la documentazione richiesta, sono approvate in ordine cronologico di ricevimento e sino a concorrenza del fondo di 50 milioni di euro riconosciuti alla Società per l’erogazione delle indennità.
Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, Sport e Salute s.p.a. eroga l’indennità direttamente all’avente diritto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice IBAN indicato nella domanda.
In caso di titolarità di più rapporti di collaborazione sportiva di ammontare differente, il soggetto non ha diritto a un’indennità per ciascuna collaborazione; l’indennità per il mese di marzo è unica.
Decreto 06/04/2020