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Archivio newsAmmortizzatori sociali: cosa si intende per "unità produttiva"?
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento dell’8 aprile 2020, interviene in materia di trattamenti di cassa integrazione emergenziale, introdotte dal decreto Cura Italia. Il riconoscimento dei requisiti necessari per l’accesso agli strumenti di integrazione salariale, nell’ambito del più ampio panorama degli ammortizzatori sociali, è riferito dal legislatore all’azienda e non al singolo lavoratore, seppure beneficiario ultimo della misura. È, dunque, necessario chiarire quali siano i parametri stabiliti dalla legge perché il datore di lavoro possa avere diritto all’accesso ai trattamenti di integrazione salariale.
Con un approfondimento dell’8 aprile 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro chiarisce quali sono i parametri stabiliti dalla legge perché il datore di lavoro possa avere diritto all’accesso agli ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare l’attuale situazione di emergenza sanitaria.
L’unità produttiva rappresenta infatti il parametro essenziale in base al quale verificare il requisito soggettivo dei lavoratori beneficiari e il calcolo dei limiti temporali massimi di fruizione della misura.
Il legislatore ha individuato le seguenti caratteristiche essenziali del concetto di unità:
- autonomia organizzativa;
- omogeneità rispetto ai fini dell’impresa;
- disponibilità di risorse umane in via continuativa;
- indipendenza tecnico-funzionale.
Gli ammortizzatori sociali rappresentano prestazioni che sono sì destinate a garantire il sostegno al reddito dei lavoratori per ragioni da loro indipendenti, ma che vengono, nello specifico, materialmente “concesse” ai datori di lavoro, su loro istanza. Pertanto il riconoscimento dei requisiti è riferito dal legislatore all’azienda e non al singolo lavoratore, seppure beneficiario ultimo della misura.
Le diverse misure vengono concesse all’azienda che presenta la domanda, una volta valutata la fondatezza delle ragioni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che vengono addotte.
I limiti massimi di utilizzo della integrazione salariale fruita vengono ad oggi computati non in relazione alle settimane intere di calendario teoricamente ricomprese nella autorizzazione concessa dall’Istituto, ma verificando le singole giornate di sospensione o riduzione di lavoro occorse all’interno del periodo autorizzato. Si considera cioè interamente goduta una settimana di cassa integrazione solo nel caso in cui la contrazione del lavoro registrata in UniEmens abbia complessivamente riguardato 6 o 5 giorni, a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro normale di lavoro. Questo meccanismo appare con tutta naturalezza applicabile anche alle singole ore autorizzate, sempre all’interno della unità produttiva, consentendo così all’impresa di presentare una nuova richiesta di autorizzazione nel caso in cui l’unità non abbia esaurito le ore autorizzate. La nuova domanda di integrazione salariale potrà riguardare solo le 500 ore residue assegnabili all’UP e potrà quindi collocarsi anche successivamente al periodo di integrazione salariale già autorizzato.
Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 08/04/2020