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Archivio newsCIG in deroga: istruzioni per l’invio dei decreti regionali
Nel messaggio n. 1525 del 2020, l’INPS esamina le istruzioni operative per l’invio dei decreti di concessione regionali relativi alla cassa integrazione in deroga. Già operativo l’invio dei provvedimenti di concessione, tramite il Sistema informativo dei percettori (SIP), esclusivamente attraverso il “Flusso B”, con indicazione dei numeri dei decreti convenzionali “33193” e “33192”. Completata l’istruttoria interna sarà emessa l’autorizzazione e la liquidazione del pagamento in seguito all’inoltro del modello SR41. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.
Con il messaggio n. 1525 del 7 aprile 2020 l’INPS informa che sono stati implementati e caricati su “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP) i decreti convenzionali che le Regioni interessate stanno già utilizzando per l'invio delle concessioni di cassa integrazione in deroga.
Sono inoltre già operative le procedure per l’invio dei provvedimenti di concessione, fino a 9 settimane, esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “33193”, e dei provvedimenti di concessione che le sole Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna possono trasmettere fino a 13 settimane, sulla sopracitata piattaforma, e usando il medesimo “Flusso B", indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale “33192”.
Nel “Sistema Informativo dei Percettori”, alla pagina “Upload XML Decreti” della sezione “CIG in Deroga” è possibile inoltre scaricare il tracciato del “Flusso B”, il documento di specifiche per l’upload e il manuale utente, nonché procedere con l’invio dei file.
I decreti devono essere inviati esclusivamente dalle Regioni: eventuali domande inviate erroneamente direttamente dalle aziende con il “Flusso A” non sono produttive di effetti e non possono essere esaminate. Una volta pervenuto il decreto e completata l’istruttoria interna, sarà emesso il provvedimento di autorizzazione al pagamento, che sarà reso disponibile all’interno del Fascicolo elettronico e notificato al datore di lavoro.
Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello SR41.
INPS, messaggio 07/04/2020, n. 1525