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Archivio newsDecreto Liquidità: le misure per il sostegno finanziario di imprese e professionisti
Risorse fino a 400 miliardi di euro per sostenere la liquidità di imprese e professionisti attraverso il Fondo centrale di garanzia PMI e le garanzie rilasciate da SACE, sospensione di pagamenti fiscali e contributivi, differimento al 30 aprile del termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare le CU, nuove misure per assicurare la continuità aziendale, nonché l’ampliamento dell’ambito di intervento della disciplina golden power nei settori di rilevanza strategica nazionale. Sono questi alcuni dei principali interventi previsti dal decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 2020) pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Per favorire la ripresa economico finanziaria del Paese è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020 il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) che introduce misure urgenti, per una valore pari a 400 miliardi di euro, in materia di accesso al credito per imprese e professionisti, supporto all’export, sostegno alla continuità delle aziende, sospensione di alcuni adempimenti fiscali, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (golden power) e di giustizia.
Di seguito l’analisi delle principali misure previste dal decreto legge.
Il decreto prevede garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la società SACE, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.
Le imprese potranno ottenere una copertura dell’importo del finanziamento sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fatturato, precisamente per:
- le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
- le imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all’80% dell’importo del finanziamento e al 70% se hanno un fatturato sopra i 5 miliardi.
L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda e, per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
Il decreto Liquidità potenzia anche il Fondo di Garanzia PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti.
Il Fondo completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti.
È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.
A sostegno dell’export il decreto legge introduce inoltre un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%.
Al fine di assicurare la regolare prospettiva di continuità aziendale, per le imprese che prima dell’emergenza sanitaria erano in equilibrio, il decreto prevede una serie di misure:
- possibilità in sede di redazione del bilancio in corso, di adottare i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
- eliminazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale;
- coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.
Anche per la disciplina del fallimento sono state considerate le seguenti misure:
- sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
- sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie);
- viene disposto il rinvio integrale dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) al 1° settembre 2021;
Nel campo fiscale il decreto, in aggiunta alle misure già previste con il “Cura Italia”, dispone:
- la sospensione del pagamento IVA, ritenute e contributi per i soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% dei ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% per chi ha redditi superiori a 50 milioni;
- la sospensione in ogni caso dei detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
- la sospensione del versamento IVA per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), se il calo del fatturato sia di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.
I versamenti sospesi saranno effettuati a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.
La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.
- Il decreto Liquidità sospende i versamenti tributari e contributivi anche per aprile e maggio
- Scadenze fiscali del 20 marzo: versamenti tempestivi se effettuati entro il 16 aprile
Tra le altre misure:
- l’estensione al 16 aprile del termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile;
- viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;
- viene consentito all’INPS di rilasciare un PIN semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.
Con l’attuale decreto viene previsto l’ulteriore spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente:
- il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari,
- la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali);
- la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
Tra le norme approvate, al fine di rafforzare la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica si prevede:
- l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica (regolamento europeo n. 452/2019), consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche (energia, trasporti, sicurezza alimentare, accesso a informazioni sensibili, robotica, semiconduttori, cybersicurezza, nanotecnologie, biotecnologie);
- la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
- estensione, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, del campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro.
In materia di trasparenza finanziaria, vengono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.
D.L. 08/04/2020, n. 23 (G.U. 08/04/2020, n. 94)