• Home
  • News
  • Premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti solo con autodichiarazione reddituale

Premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti solo con autodichiarazione reddituale

I lavoratori dipendenti che hanno prestato attività lavorativa fisicamente all’interno dell’azienda, per beneficiare del premio di 100 euro previsto da decreto Cura Italia, non devono aver ricevuto nel 2019 un reddito da lavoro dipendente superiore ai 40mila euro. Ai fini del computo della soglia reddituale si devono considerare esclusivamente i redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione progressiva IRPEF e non anche quelli assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 2020. Il datore di lavoro, per erogare il premio, avrà bisogno di una autodichiarazione da parte del lavoratore che attesti tale requisito.

Il decreto “Cura Italia” (decreto legge n. 18/2020) ha previsto, tra le altre cose, un premio (articolo 63) per i lavoratori dipendenti che hanno prestato attività lavorativa fisicamente all’interno dell’azienda, nel mese di marzo 2020. Il premio, secondo il pensiero del legislatore, rappresenta una forma di compenso al disagio di lavorare in azienda in un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo.

In particolare, il premio è pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella sede aziendale nel mese di marzo 2020, ed è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta, a partire dalla retribuzione del mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente (articolo 49, comma 1, del TUIR), che hanno ricevuto, nel corso dell’anno 2019, un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Inoltre, il premio non concorre alla formazione del reddito.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, è intervenuta per meglio comprendere la portata della norma e identificarne tutte le caratteristiche per una corretta applicazione.

Per la verità, la circolare in questione, formata da ben 75 pagine, interviene su alcuni dei pilastri del decreto Cura Italia, attraverso una formulazione “a domanda, risponde”. Più precisamente la circolare risponde a quesiti in materia di:

1. proroga e sospensione dei termini per i versamenti e altri adempimenti;

2. sospensione delle attività degli Enti impositori, versamento carichi affidati all'agente della riscossione e termini dei procedimenti tributari;

3. misure specifiche a sostegno delle imprese (credito d'imposta per negozi e botteghe);

4. misure specifiche a sostegno dei lavoratori (premio ai lavoratori dipendenti);

5. Altri quesiti.

Queste le risposte fornite dall’Agenzia in merito all’argomento in trattazione (premio “una tantum” ai dipendenti).

Ai fini del calcolo complessivo dei giorni rilevanti per la determinazione dell’importo del premio spettante ai lavoratori dipendenti, rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come contrattualmente previsto.

N.B. Ritengo che, per quanto l’Agenzia parli di “ore” di lavoro, il calcolo finale debba essere, comunque, definito in “giorni”, ciò in considerazione del disposto normativo che vuole il premio rapportato al “numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro…”.

Per il calcolo del premio erogabile, non dovrà essere fatta alcuna differenza tra i lavoratori in base all’orario di lavoro (full time e part time), ma andrà effettuata una verifica solo sulle giornate di presenza effettiva in azienda nel periodo di riferimento (marzo 2020).

Nel cumulo delle giornate per il calcolo del bonus, non devono considerarsi valide le giornate di ferie o di malattia. Dette giornate, al momento del rapporto tra periodo di lavoro e giornate effettivamente lavorate presso la propria sede aziendale, non dovranno essere presenti né al numeratore né al denominatore. Inoltre, sono escluse dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.

Qualora il lavoratore, nel mese di marzo, abbia prestato la propria attività lavorativa anche in trasferta, ad esempio presso clienti ovvero presso altre sedi di lavoro dell’impresa, anche queste giornate dovranno essere computate per il calcolo del premio di 100 euro. In quanto, la ratio della norma è proprio quella di “ristorare” i dipendenti che hanno continuato a lavorare “on the job” in questo periodo critico, fornendo il proprio supporto al fine di limitare la crisi economica in atto.

Qualora il lavoratore, durante il mese di riferimento per la maturazione del premio, abbia cessato il rapporto di lavoro, l’azienda dovrà proporzionare il premio al numero di giorni di lavoro svolti, nel mese di marzo 2020, nella propria sede di lavoro, prima della sua cessazione.

Come più volte accennato, la ratio della norma è quella di contemperare il disagio del lavoratore nel prestare la propria attività lavorativa in azienda in questo periodo. Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate ha escluso i giorni nei quali il lavoratore ha reso la propria prestazione lavorativa da remoto (smart-working) dal computo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus di 100 euro.

Tra le caratteristiche in capo al lavoratore, il legislatore ha previsto anche quella reddituale. Infatti, i lavoratori dipendenti, per beneficiare del premio, non devono aver ricevuto nell’anno 2019, quale reddito da lavoro dipendente, un importo superiore ai 40mila euro. Nel computo dei 40mila euro rientrano esclusivamente i redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione progressiva IRPEF e non anche quelli assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (ad esempio, i premi di risultato detassati, ai sensi dell’articolo 1, comma 182 e ss., della Legge n. 208/2015)

Il datore di lavoro, che dovrà erogare il premio, avrà necessariamente bisogno, da parte del lavoratore, di una autodichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000), che attesti l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2019. Infatti, dovrà avere piena contezza di tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel 2019, anche qualora quest’ultimo abbia lavorato presso altri datori di lavoro nel periodo di riferimento (ad esempio, perché assunto in corso d’anno ovvero perché è un lavoratore a part-time).

Basterà una semplice dichiarazione del lavoratore, che dovrà prevedere una risposta tra le due alternative:

Io sottoscritto ________, dipendente della ditta _________ dal _______, in applicazione a quanto previsto dall’articolo 63 del Decreto Legge n. 18/2020, sono a dichiarare (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) quanto segue: [__] dichiaro di aver percepito, nel corso dell’anno 2019, redditi complessivi da lavoro dipendente per un importo non superiore a 40.000 euro [__] dichiaro di aver percepito, nel corso dell’anno 2019, redditi complessivi da lavoro dipendente per un importo superiore a 40.000 euro Data e Firma

La quota di premio, calcolata in base al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede aziendale, potrà essere erogata al lavoratore ad iniziare dalle competenze stipendiali del mese di aprile 2020. Detto questo, qualora il datore di lavoro debba ancora verificare il numero effettivo di presenze, ovvero non abbia ancora ricevuto, dal lavoratore, l’autocertificazione attestante il non superamento del massimale di reddito previsto per il 2019 (40 mila euro), potrà far slittare ai mesi successivi il pagamento del bonus. Infatti, il legislatore permette l’erogazione entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare in trattazione, informa che il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente, dovrà avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Inoltre, detto recupero non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare il premio erogato ai dipendenti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, con l’istituzione dei seguenti codici tributo.

Per il modello F24

· “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1699” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP)

· “169E” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “169E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Ricapitoliamo, sinteticamente, le risposte più importanti

1. il bonus non si applica alle giornate di smart-working, di malattia, di ferie e a tutte le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni. 2. va erogato indipendentemente dal tipo di orario effettuato: full time o part-time3. va effettuato un rapporto tra le ore effettivamente lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente 4. per i lavoratori cessati nel mese di marzo, si calcoleranno i soli giorni di lavoro5. chi ha lavorato in trasferta, presso clienti, dovrà comunque riceverlo 6. nel limite dei 40mila euro deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. 7. non necessariamente il premio deve essere erogato nel mese di aprile 2020. L’importante è erogarlo entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno8. il lavoratore deve autocertificare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2019. 9. Il recupero in compensazione del premio deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/09/premio-100-euro-lavoratori-dipendenti-autodichiarazione-reddituale

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble