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Responsabilità 231 se l’impresa è estera ma commette l’illecito in Italia

In tema di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica risponde dell’illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza. Ciò a prescindere dalla sua nazionalità e dal luogo ove essa abbia la sede legale, nonché dall’esistenza o meno, nello Stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia, anche con riguardo alla predisposizione di modelli organizzativi atti ad impedire la commissione di reati che siano fonte di responsabilità amministrativa per l’ente stesso. A fornire questa rigorosa interpretazione la Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 11626 depositata il 7 aprile 2020.

Ormai da 20 anni, con l’introduzione del D.Lgs. n. 231/2001, in presenza di determinati reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o dell’ente da parte di figure apicali (coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell´ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) o dai subordinati (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli apicali), risponde di una sanzione amministrativa anche la società stessa.

A fronte di questa generalizzata responsabilità, la società può, tuttavia, dimostrare di aver puntualmente adempiuto a tutti gli obblighi e procedure preventive aziendali previste dal citato decreto. Si fa riferimento alla predisposizione di un idoneo e aggiornato modello organizzativo e di gestione aziendale che detti regole e procedure interne per la prevenzione dei reati, all’istituzione di un organismo che vigili sull’attuazione e il rispetto del citato modello, all’attività formativa e di aggiornamento all’interno dell’azienda.

Sotto il profilo procedurale, in estrema sintesi, nel caso di contestazione al rappresentante della società o ad altra persona fisica legata alla società di uno dei reati c.d. “fonte” previsti dal citato D.Lgs. n. 231/2001, il PM annota anche l’illecito amministrativo a carico dell’ente nel registro delle notizie di reato. In caso di condanna:

- la persona fisica va incontro ad una pena detentiva,

- entre la società riceverà la sanzione pecuniaria.

Nella vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, in estrema sintesi, a una società di diritto estero, insieme ad altre, era contestato l’illecito amministrativo ex D.Lgs. n. 231/2001 in connessione a condotte corruttive ascritte ai vertici dell’azienda consumate in Italia in relazione alla stipula a condizione vantaggiose di alcuni contratti con una società fallita.

Dopo la condanna nei due gradi di giudizio di merito, la società estera ricorreva, insieme agli altri imputati, per cassazione, lamentando anche l’erronea affermazione della giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana ai fini dell’applicazione della normativa e delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001. Si trattava infatti di condotte commesse in Italia da società avente sede principale all’estero.

Veniva tra l’altro evidenziato che nel proprio Stato di residenza non vigeva normativa analoga a quella prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, con la conseguenza che la società non avrebbe potuto comunque adempiere alle procedure preventive previste (modello organizzativo, etc.).

La Corte di Cassazione ha respinto lo specifico motivo di ricorso evidenziando, innanzitutto, che nel definire l’ambito applicativo il D.Lgs. n. 231/2001 non prevede alcuna distinzione fra enti aventi sede in Italia e quelli aventi sede all’estero.

Si tratta poi di una responsabilità seppur autonoma comunque “derivata” dal reato e quindi la giurisdizione va apprezzata rispetto al reato presupposto, a nulla rilevando che la colpa in organizzazione e dunque la predisposizione di modelli non adeguati, sia avvenuta all’estero.

In conclusione, secondo la Suprema Corte, la persona giuridica risponde dell’illecito amministrativo derivante da un reato presupposto per il quale sussiste la giurisdizione nazionale commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza in quanto l’ente è soggetto all’obbligo di osservare la legge italiana e, in particolare, quella penale a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove esso abbia la propria sede legale. Indipendentemente anche dall’esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplinino in modo analogo la medesima materia anche con riguardo alla predisposizione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa dell’ente stesso.

Da evidenziare che la responsabilità della società estera operante sul territorio italiano anche se priva di sede nel nostro Stato, in passato era stata solo affermata dai giudici di merito.

Di recente, la responsabilità amministrativa delle società e degli enti prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 è stata estesa anche in relazione alla commissione di taluni gravi reati tributari ricomprendendoli nel catalogo dei c.d. reati fonte.

Si tratta dei delitti di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100.000 euro (sanzione fino a 400 quote);

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (sanzione fino a 500 quote;

- emissione di fatture per operazioni inesistenti sia per importi superiori a 100.000 euro (sanzione fino a 500 quote), sia inferiori (sanzione fino a 400 quote);

- occultamento o distruzione di documenti contabili (sanzione fino a 400 quote);

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (sanzione fino a 400 quote).

La commissione di questi reati può essere ascrivibile anche a società di diritto estero.

Si pensi, per tutte, all’ipotesi dell’emissione di false fatture o alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte in relazione a contestazioni fiscali in Italia.

Non vi è dubbio che, alla luce del principio ora espresso dalla Suprema Corte, anche le società di diritto estero rischiano la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/rischi-dimpresa/quotidiano/2020/04/09/responsabilita-231-impresa-estera-commette-illecito-italia

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