• Home
  • News
  • Sospensione versamenti contributi: i chiarimenti dell’INPS

Sospensione versamenti contributi: i chiarimenti dell’INPS

L’INPS, con la circolare n. 52 del 9 aprile 2020, fornisce indicazioni ed istruzioni operative per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, integrando il previgente assetto normativo in relazione alle diverse gestioni interessate. L’Istituto mette in evidenza i soggetti destinatari, le modalità di sospensione con i relativi codici di autorizzazione, le date di sospensione ed i termini recupero e versamento dei contributi sospesi che sarà possibile effettuare in un’unica soluzione o anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo.

Con la circolare n. 52 del 8 aprile 2020, l’INPS fornisce le istruzioni relative alle misure previste a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riferimento agli interventi concernenti la sospensione degli adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: i datori di lavoro privati; i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata. I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 e, dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso sono sospesi i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale agricola e alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, compresi i professionisti obbligati alla Gestione separata, nel periodo di sospensione sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

Per entrambe le fattispecie nella sospensione sono ricompresi sia i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto sia le note di rettifica.

La sospensione contributiva è concessa ai soggetti previsti compresa la quota a carico dei lavoratori. Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, conseguentemente, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a loro carico sia quella a carico del lavoratore.

E’ previsto l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Deve intendersi sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione notificati prima dell’inizio dell’emergenza, ove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali.

· Alle aziende con dipendenti sarà attribuito il codice di autorizzazione “7L”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Questo codice verrà attribuito anche ai soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7M”, che assume il nuovo significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Alle aziende agricole assuntrici di manodopera sarà attribuito il codice di autorizzazione “7H”.

· E’ stata prevista una specifica disciplina per i datori di lavoro domestico con cui è stata disposta la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. La sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’Inps la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31 maggio 2020. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del citato articolo, sono effettuati in unica soluzione entro il 10 giugno 2020, senza applicazioni di sanzioni e interessi.

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi, dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche il versamento è slittato al 30 giugno 2020 o anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Entro le stesse decorrenze dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

INPS, circolare 09/04/2020, n. 52

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/10/sospensione-versamenti-contributi-chiarimenti-inps

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble