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Archivio newsCig anticipata: ABI semplifica modelli e procedure, ammesso anche l’assegno ordinario
Sono state pubblicate dall’Associazione Bancaria Italiana due circolari, datate 9 e 10 aprile 2020, nelle quali vengono indicate in dettaglio le misure adottate, d’accordo con INPS e FSBA, per l’anticipazione della Cassa Integrazione ordinaria, di quella in deroga e dell’assegno ordinario. L’obiettivo è quello di semplificare le procedure per consentire ai lavoratori di ottenere, nel più breve tempo possibile, l’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariali richiesti dal datore di lavoro.
L’ABI ha diramato, in data 9 e 10 aprile 2020, due circolari con cui è fornisce alcune indicazioni operative riguardo l’anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari di integrazione al reddito introdotta dal Cura Italia, a recepimento delle innovazioni e delle semplificazioni previste dall’INPS al fine di facilitare il processo di erogazione dell’anticipo dei trattamenti di integrazione al reddito da parte delle banche.
Per l'accredito della prestazione, non sono infatti più richiesti i modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali e la verifica sulla validità dei conti correnti indicati per il pagamento delle prestazioni è inoltre effettuata con applicativi che comunicano direttamente con le banche, attraverso un Data base condiviso.
Allo stesso tempo, è stato semplificato il modulo telematico modello “SR41” con cui le aziende, richiedenti la prestazione di cassa integrazione, comunicano i dati dei lavoratori per il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione del reddito.
Le principali semplificazioni introdotte dall’ABI riguardano la sostituzione di una parte della modulistica con i dati e modelli che possono essere messi a disposizione dall’INPS poiché trasmessi a quest’ultimo dal datore di lavoro:
- il codice IBAN del conto corrente sul quale domiciliare il trattamento di sostegno del reddito e viene già comunicato dal datore di lavoro con il modello INPS SR41
- la dichiarazione, resa dell’azienda, di aver proceduto all’inoltro della domanda di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, è possibile utilizzare la ricevuta rilasciata dall’INPS a seguito dell’inoltro della domanda di integrazione salariale.
Nella lettera circolare del 10 aprile 2020, l’ABI ha chiarito che anche il FSBA ha sottoscritto un addendum alla Convenzione generale rendendosi disponibile al monitoraggio delle risorse e alla gestione di un database condiviso per l’anticipazione dell’assegno ordinario.
I lavoratori interessati a fruire dell’anticipazione devono presentare la domanda ad una delle Banche che aderiscono alla Convenzione, corredata dalla relativa documentazione secondo quanto riportato in allegato, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata, con modalità telematiche telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali.
L’eventuale istruttoria di merito creditizio deve essere effettuata nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio.
Quaora l’Istituto bancario richieda l’apertura dell’apposito conto corrente è necessario che allo stesso siano applicate condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa.
In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.
ABI, circolari 09/04/2020 e 10/04/2020