News
Archivio newsCoronavirus. Riaprono cartolerie, librerie e negozi di vestiti per bambini e neonati
Arriva un nuovo D.P.C.M. con il quale si incominciano ad intravedere i primi timidi segnali di riapertura. Infatti, tra le attività che, dal 14 aprile, possono riaprire ci sono anche le rivendite al dettaglio e all’ingrosso di carta, cartone e cartoleria, le librerie e i negozi di abbigliamento per neonati e bambini oltre che, tra quelle produttive, la silvicoltura e l’industria del legno. Queste attività, pertanto, si aggiungono a quelle che erano autorizzate ad operare in base ai vecchi decreti. Resta valido il principio di rispetto delle misure di sicurezza tra cui il contingentamento degli accessi e il distanziamento tra gli avventori.
Non è ancora arrivato al momento della cosiddetta “Fase 2”, ovvero quella in cui si inizierà, gradualmente, a riattivare le attività economiche e produttive ferme a causa del dilagare dell’epidemia da coronavirus e a permettere un minimo di spostamenti delle persone.
A sancirlo è il nuovo D.P.C.M. emanato dal Governo con il quale viene esteso fino al 3 maggio 2020 il cd. “lockdown”, il blocco delle attività economiche e sociali sull’intero territorio nazionale.
Però, si registrano i primi, seppur minimi, segnali di apertura.
Infatti, nell’elenco delle attività permesse, oltre a quelle già note (tra cui settore del commercio alimentare, farmacie in prima fila) ci sono alcune new entry.
Si tratta del commercio sia al dettaglio che all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, del commercio al dettaglio di libri e del commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.
Inoltre, vengono autorizzate anche altre attività produttive, rispetto all’elenco riportato nel precedente D.P.C.M. del 22 marzo 2020, tra cui le attività di silvicoltura e l’industria del legno.
Tutte queste attività possono riaprire i battenti dal 14 aprile.
Per il resto, sono confermati gli attuali divieti e restrizioni.
Come accennato, l’elenco, riportato nell’Allegato 1 del D.P.C.M. è confermato salvo le novità di cui si è detto.
Pertanto, restano aperte le seguenti attività:
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.
In questi esercizi, salvo le eventuali più stringenti norme emanate a livello locale, deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Invece, i servizi alla persona autorizzati sono quelli già conosciuti e precisamente:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.
Anche per quanto riguarda tali attività (quelle autorizzate sono riportate nell’allegato 3 del D.P.C.M.) si registrano novità.
A parte la riapertura del commercio all’ingrosso di carta, cartone e cartoleria, ci sono anche altri codici ATECO autorizzati quali, ad esempio, il gruppo ATECO 2 (Silvicoltura) oppure 16 (Industria del legno) o 26.1 e 26.2 (fabbricazione di componenti, schede elettroniche e computer) e poco altro ancora.
Resta inteso che tutte le attività produttive diverse da quelle elencate nell’Allegato 3 al D.P.C.M. sono sospese, salvo che siano organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato sopra citato, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui sopra.
Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
Relativamente alle attività professionali le raccomandazioni sono sempre le stesse:
a) massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) incentivo alle ferie e ai congedi retribuiti per i dipendenti nonché agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adozione di strumenti di protezione individuale;
d) incentivo alle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Restano comunque valide le eventuali norme locali adottate in alcune regioni.
Permane il divieto assoluto di spostamento e l’invito a limitare al massimo gli spostamenti di persone ai soli casi, giustificati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
In ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.