• Home
  • News
  • Reddito di cittadinanza e di inclusione: sospesi fino a giugno i termini per le comunicazioni

Reddito di cittadinanza e di inclusione: sospesi fino a giugno i termini per le comunicazioni

Con il messaggio n. 1608 del 2020, l’INPS specifica in termini operativi l’applicazione della sospensione dei termini di decadenza obbligatoriamente previsti in capo ai percettori di Reddito o Pensione di cittadinanza e di Reddito di Inclusione. L’Istituto, in linea generale, prevede che, nel caso in cui la variazione del nucleo sia intervenuta: a partire dal 23 febbraio 2020, il termine decadenziale inizierà a decorrere al termine della sospensione stessa. Se invece la variazione è accaduta prima del 23 febbraio 2020, il termine decadenziale deve intendersi sospeso e riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020.

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1608 del 14 aprile 2020 con cui recepisce la sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL, disposta in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020.

La sospensione riguarda anche gli obblighi di carattere comunicativo entro termini perentori, posti a carico dei soggetti beneficiari di Reddito o Pensione di cittadinanza e di Reddito di Inclusione.

.

In caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono ordinariamente tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.

Ad eccezione delle ipotesi in cui le variazioni consistano in nascite e decessi, in tutti gli altri casi la norma prevede anche l’ulteriore adempimento della presentazione di una nuova domanda, posto che la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello di presentazione dell’ISEE aggiornata.

Nel caso in cui la variazione del nucleo sia intervenuta:

- a partire dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno, il termine decadenziale inizierà a decorrere al termine della sospensione stessa;

- prima del 23 febbraio 2020, il termine decadenziale deve intendersi sospeso e riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe.

Il nucleo percettore di RdC è altresì tenuto per legge a comunicare l’eventuale sopravvenienza nel nucleo familiare di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, posto che tali soggetti non incidono sulla scala di equivalenza del nucleo. Analoga comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione dello stato detentivo o del ricovero e nelle ipotesi di dimissioni volontarie dal lavoro di uno o più membri del nucleo, fatte salve quelle per giusta causa.

Le predette comunicazioni avvengono mediante il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” (modulo “SR181”), che deve essere trasmesso all’INPS entro 30 giorni dall’evento, ove non diversamente specificato, pena la decadenza dal beneficio.

Anche tali obblighi di comunicazione sono sospesi dal 23 febbraio 2020, fatte salve ulteriori proroghe, e la prestazione prosegue senza soluzione di continuità.

Nel caso di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, che sia iniziata in corso di erogazione della prestazione, l’avvio dell’attività e i redditi che ne derivano, devono essere comunicati all’INPS mediante il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” (modulo “SR181”), pena la decadenza dal beneficio.

L’obbligo di comunicazione è sospeso a partire dal 23 febbraio 2020 sia per le attività di lavoro autonomo, sia per le attività di lavoro subordinato. Per le sole attività di lavoro autonomo comunque avviate nel corso del primo trimestre solare del 2020, il termine per la comunicazione dei redditi a consuntivo, per norma fissato al quindicesimo giorno successivo alla conclusione del predetto trimestre solare, decorrerà dal termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, fatte salve eventuali proroghe.

Il termine di 15 giorni, entro il quale, a pena di decadenza, devono essere comunicate, sempre mediante il modello “Rdc/Pdc - Com Esteso”, le variazioni relative al patrimonio immobiliare e ai beni durevoli è sospeso dal 23 febbraio fino al 1° giugno 2020. Se le variazioni richiamate sono intervenute nei 15 giorni precedenti il 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo ulteriori proroghe.

In relazione ai nuclei di percettori del Reddito di Inclusione, sono sospesi dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe, gli adempimenti con riferimento:

- all’obbligo, previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, di comunicare entro 30 giorni dall’avvio di ogni attività lavorativa il reddito annuo previsto derivante dalla stessa.

- agli obblighi di presentazione di una nuova DSU in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, con esclusione dei casi di decesso o nuove nascite.

Qualora l’avvio dell’attività lavorativa e/o la variazione del nucleo siano intervenuti prima del 23 febbraio 2020, i relativi termini decadenziali sono sospesi e riprenderanno a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe.

INPS, messaggio 14/04/2020, n. 1608

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/04/15/reddito-cittadinanza-inclusione-sospesi-giugno-termini-comunicazioni

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble