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Archivio newsBonus 600 euro: dal 15 aprile i primi accrediti sul conto corrente
Al via i primi pagamenti del bonus 600 euro. Oltre 1,8 milioni di lavoratori (l'11% liberi professionisti e collaboratori, il 67% lavoratori autonomi e il 22% lavoratori agricoli) che ne hanno fatto richiesta all’INPS riceveranno l’indennità, sul proprio conto corrente, dal 15 aprile 2020. Le restanti pratiche saranno chiuse entro la fine della settimana. Ad annunciarlo sono l’INPS e il Ministero del lavoro. Chi (tra titolari di partita IVA, collaboratori coordinati e continuativi, artigiani, commercianti, stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato e lavoratori dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19) non ha fatto domanda può ancora presentarla in modalità telematica e con PIN semplificato.
L’INPS ha avviato il pagamento dei bonus di 600 euro previsti dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto “Cura Italia” (decreto legge n. 18/2020). I primi bonus (per oltre 1,8 milioni di lavoratori, l'11% a favore di liberi professionisti e collaboratori, il 67% di lavoratori autonomi e il 22% di lavoratori agricoli) saranno accreditati dal 15 aprile 2020.. Lo hanno comunicato l'INPS e il Ministero del lavoro nelle note pubblicate il 14 aprile annunciando che entro la fine della settimana si chiuderanno tutte le restanti pratiche. Un sms o una email dell’INPS comunicherà agli interessati l’accredito della somma sul conto corrente bancario o l’ufficio postale indicati all’atto della domanda.
Si tratta di una indennità una tantum, del valore di 600 euro, a sostegno di una serie di lavoratori, sia dipendenti che, soprattutto, autonomi che stanno risentendo particolarmente dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
L’indennità prevista, al momento, per il solo mese di marzo 2020, è stata richiesta da quasi 4 milioni di persone (dato INPS al 10 aprile 2020). Si tratta, in media di quasi 450 mila domande al giorno.
La principale preoccupazione, da parte dei possibili fruitori del beneficio, è la capienza delle risorse previste per le singole categorie di lavoratori. Infatti, il legislatore ha stanziato, per ognuno degli articoli soprariportati, un valore massimo di spesa, il quale, una volta raggiunto, porterà al blocco, da parte dell’INPS, della concessione di ulteriori richieste, indipendentemente dal diritto previsto nell’articolo di riferimento.
In maniera sintetica, riepiloghiamo i lavoratori destinatari del contributo statale e le caratteristiche che questi devono avere per effettuare la domanda all’ente erogatore (INPS).
Ricordo che detta prestazione non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto, per il periodo di fruizione dell’indennità stessa, l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Articolo | Fondo stanziato | Beneficiari | Caratteristiche |
27 | 203,4 milioni di euro | Titolari di partita IVA | - attivi alla data del 23/02/2020 - iscritti esclusivamente alla Gestione separata - non titolari di trattamento pensionistico diretto |
Co.co.co.(collaboratori coordinati e continuativi) | - attivi alla data del 23/02/2020 - iscritti esclusivamente alla Gestione separata. - non titolari di trattamento pensionistico diretto. - Esclusivamente coloro i quali versano una aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%. - L’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL, qualora abbiano cessato involontariamente il rapporto di collaborazione e presentino gli ulteriori requisiti previsti per la prestazione DIS-COLL. | ||
Partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (art. 53, comma 1, del TUIR) | - attivi alla data del 23/02/2020 - iscritti esclusivamente alla Gestione separata - non titolari di trattamento pensionistico diretto |
Articolo | Fondo stanziato | Beneficiari | Caratteristiche |
28 | 2.160 milioni di euro | Artigiani | - iscritti alle gestioni speciali dell’Ago - non titolari di un trattamento pensionistico diretto - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie - per il periodo di fruizione dell’indennità in questione, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. |
Commercianti | - iscritti alle gestioni speciali dell’Ago - non titolari di un trattamento pensionistico diretto - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie per il periodo di fruizione dell’indennità in questione, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. | ||
Coltivatori diretti | - iscritti alle gestioni speciali dell’Ago - non titolari di un trattamento pensionistico diretto - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie | ||
Coloni | - iscritti alle gestioni speciali dell’Ago - non titolari di un trattamento pensionistico diretto - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie | ||
Mezzadri | - iscritti alle gestioni speciali dell’Ago - non titolari di un trattamento pensionistico diretto - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie | ||
Imprenditori agricoli professionali | - iscritti alla gestione autonoma agricola - non titolari di un trattamento pensionistico diretto - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie | ||
Coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli | - iscritti nelle rispettive gestioni autonome - non titolari di un trattamento pensionistico diretto - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie |
Articolo | Fondo stanziato | Beneficiari | Caratteristiche |
29 | 103,8 milioni di euro | Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo | - qualora abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro, con un datore di lavoro rientrante nel settore produttivo del turismo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (vedasi circolare n. 49 del 30 marzo 2020). - non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto. - non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. - L’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI |
Lavoratori dipendenti stagionali degli stabilimenti termali | - qualora abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro, con un datore di lavoro rientrante nel settore produttivo degli stabilimenti termali, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (vedasi circolare n. 49 del 30 marzo 2020). - non titolari di un trattamento pensionistico diretto. - non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. - L’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI |
Articolo | Fondo stanziato | Beneficiari | Caratteristiche |
30 | 396 milioni di euro | OTD (operai agricoli a tempo determinato) | - che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo dipendente. - non titolari di un trattamento pensionistico diretto. |
Piccoli coloni | - che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo dipendente. - non titolari di un trattamento pensionistico diretto. | ||
Compartecipanti familiari | - che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo dipendente. - non titolari di un trattamento pensionistico diretto. |
Articolo | Fondo stanziato | Beneficiari | Caratteristiche |
38 | 48,6 milioni di euro | Lavoratori dello spettacolo | - iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo - con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui sia derivato un reddito non superiore a 50.000 euro. - non hanno diritto i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 - non titolari di un trattamento pensionistico diretto. - l’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI |
Le indennità sopra previste non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Inoltre, così come specificato all’interno delle varie categorie di beneficiari, l’indennità è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza, nonché con l’APE sociale e con l’assegno ordinario di invalidità.
Infine, l’indennità è compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale (articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017), nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
I lavoratori, per poter richiedere l’indennità di 600 euro, devono presentare domanda all’INPS, esclusivamente in modalità telematica semplificata.
Le possibili credenziali di accesso, al fine di effettuare la domanda all’Istituto, sono le seguenti:
- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle predette credenziali, la domanda potrà essere effettuata avvalendosi della modalità semplificata che consente ai cittadini la compilazione e l’invio on line della domanda previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.
La richiesta del PIN potrà essere effettuata attraverso i seguenti canali:
- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.
Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, può rivolgersi all’INPS, chiamando il suo Contact Center per la validazione della richiesta.
Nel caso in cui il soggetto possieda un PIN con password scaduta o smarrita, può comunque accedere alle funzioni di gestione del PIN disponibili sul sito www.inps.it (facendo clic su “Assistenza”, in alto a sinistra, quindi sul pulsante “Ottenere e gestire il PIN”), per utilizzare le funzioni di recupero del PIN.
In alternativa, i lavoratori possono richiedere l’indennità avvalendosi dei servizi degli Enti di Patronato.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza