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Archivio newsBonus 600 euro per i professionisti iscritti alle Casse private: via libera ai pagamenti
Dopo lo stop imposto dalle modifiche apportate dal decreto Liquidità, le Casse di previdenza dei professionisti ordinistici si apprestano a liquidare ai propri iscritti il bonus di 600 euro previsto dal decreto Cura Italia. La liquidazione dei bonus è stata avviata in autonomia dalle singole Casse, ma il Ministero del Lavoro non ha ancora reso noto quanta parte delle somme anticipate verranno rimborsate a ciascuna di essa. Resta inoltre sullo sfondo un’altra importante questione relativa al controllo sostanziale sui requisiti posseduti dai professionisti che ne hanno fatto richiesta, verifica che verrà effettuata solo dopo il pagamento, con quali ricadute?
In ordine sparso, e dopo aver gestito le modifiche ai requisiti apportate "in corsa" dal decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), le Casse di previdenza professionale stanno avviando il pagamento ai propri iscritti del bonus 600 euro per il mese di marzo.
Le risorse stanziate dal Governo sono insufficienti rispetto al numero dei richiedenti, ma alcune Casse si stanno orientando per accogliere comunque tutte le richieste pressando il Governo per aumentare lo stanziamento, ma al contempo ipotizzando l'utilizzo di risorse proprie.
Con il combinato disposto dell'art. 44 del decreto Cura Italia (D. L. n. 18/2020) e del decreto interministeriale 28 marzo 2020 si è prevista l'erogazione di un bonus una tantum, per il mese di marzo, di 600 euro ai professionisti ordinistici iscritti alle Casse di previdenza professionale: importo analogo a quello erogato dall'INPS alla generalità dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto.
Secondo tali norme, avevano diritto al bonus i professionisti in possesso dei seguenti requisiti di "sofferenza economica":
· redditi complessivi dichiarati per il 2008 fino ad 35.000 euro con limitazioni dell'attività professionale patite in conseguenza delle disposizioni emergenziali volte al contenimento della pandemia da Covid-19;
· redditi complessivi dichiarati per il 2008 tra i 35.000 ed i 50.000 euro accompagnati, nel periodo tra febbraio e marzo da cessazione dell'attività professionale ovvero flessione del fatturato del primo trimestre dell'anno pari ad almeno il 33% rispetto al primo trimestre 2019.
Erano, quindi esclusi dalla percezione del bonus:
· chi avesse iniziato l'attività professionale solo dal 2019;
· secondo quanto il decreto interministeriale disponeva, tra le righe dell'autodichiarazione da presentare alle Casse ai fini dell'erogazione, i fruitori di pensione.
L'iter prevedeva che:
· i professionisti presentassero domanda alle Casse tra il 1° ed il 30 aprile 2020, a pena di inammissibilità;
· le Casse operassero una verifica formale sulla accoglibilità delle domande;
· le Casse inviassero report settimanali (il primo l'8 aprile) al Ministero del Lavoro per verificare la capienza dello stanziamento di bilancio prima del pagamento;
· il Ministero fornisse un "tempestivo" riscontro ai fini del concreto pagamento da parte delle Casse;
· le Casse, successivamente al pagamento del bonus, procedessero alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti sostanziali da parte dei richiedenti sulla base di dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS,
· il Ministero rimborsasse le singole Casse delle somme erogate, a cadenza mensile.
Sulla base di tale iter, le Casse hanno inviato i report al Ministero l'8 aprile, predisponendosi a effettuare i primi bonifici già venerdì 10 aprile 2020, così da far pervenire il bonus agi iscritti nel corso della corrente settimana.
Nella notte dell'8 aprile 2020, è stato pubblicato il decreto Liquidità (D. L. 23/2020) il cui articolo 34 ha modificato i requisiti previsti per la fruizione del bonus.
Oltre a ribadire l'incompatibilità del bonus con la fruizione di qualsiasi tipologia di pensione (a differenza del bonus INPS, che viene erogato ai percettori di pensioni indirette), tale articolo ha disposto - a posteriori - che ai fini della fruizione del bonus l'iscrizione alla Casa di previdenza professionale deve essere esclusiva.
Questa "innovazione", ha comportato - per tutte le Casse di previdenza - la necessità di richiedere ai propri iscritti che avevano già presentato domanda (da accogliere in rigoroso ordine cronologico), di integrarla con una specifica dichiarazione di non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria. Questo ulteriore adempimento è obbligatorio, in quanto imposto ex legge ai fini dell'erogazione di fondi pubblici. Ma se, per un verso, esso è superfluo per alcune categorie professionali (come i notai e gli iscritti alla Cassa degli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti - Inarcassa), per altro verso, la precisazione normativa esclude dalla possibilità di fruire del bonus migliaia di professionisti che - svolgendo la propria attività anche come dipendente (ovvero svolgendo distinte attività lavorative) - hanno perso ex post il diritto al bonus.
Alla luce della farraginosità del processo delineato e dei mutamenti in corso d'opera, le Casse si sono mosse, e si stanno muovendo, in ordine sparso.
Premesso che - a quanto e dato sapere - il Ministero del Lavoro non ha ancora fornito alcun riscontro in ordine all'esito del monitoraggio ricevuto da tutte le Casse l'8 aprile scorso, vi è la certezza del fatto che - anche "depurando" il novero delle domande dai professionisti che ne hanno perso il diritto ai sensi dell'art. 34 del D. L. 23/2020 - quelle presentate (più di 600.000) sono di gran lunga eccedenti lo stanziamento di 200 milioni di euro previsto dal citato decreto del 28 marzo 2020 (che "copre" 333.333 domande). Nè il testo della legge di conversione del decreto Cura Italia, licenziato in prima lettura dal Senato la scorsa settimana, ha incrementato le somme disponibili.
Da un parziale e non esaustivo monitoraggio della situazione, vi è una Cassa (quella dei Consulenti del Lavoro) che già la scorsa settimana ha avviato i pagamenti senza attendere gli esiti del monitoraggio ministeriale. Tutte le altre hanno interrotto l'iter prima di Pasqua, per procedere all'integrazione documentale necessitata dall'art. 34 del D. L. 23/2020 e, soprattutto, alcune, per eliminare quelle divenute inaccoglibili in forza di quanto previsto da tale articolo.
Riavviate le attività dopo la Pasqua, a quanto consta tutte le Casse provvederanno ad avviare i bonifici nel corso della corrente settimana.
Va detto, tuttavia, che qualora i fondi destinati al bonus di marzo non dovessero essere incrementati, per un verso il Ministero del Lavoro dovrà individuare il meccanismo per suddividere tra le Casse i (pochi) fondi per la restituzione dell'anticipazione. E, per altro verso, le Casse che dovessero aver erogato importi maggiori rispetto a quelli messi a disposizione dal Governo, dovranno farsi carico del differenziale a valere sui propri bilanci e sulle proprie liquidità.
Resta, sullo sfondo, il tema delle verifiche, dal momento che il più volte citato decreto prevede che i controlli sostanziali siano effettuati solo dopo il pagamento e, pertanto, si porrà il problema dell'eventuale "recupero crediti" a carico dei professionisti che avessero percepito il bonus senza averne diritto (e, tra questi, di quelli che lo avessero percepito sulla base del possesso di requisiti modificati solo dopo la concreta percezione delle somme.
Come è agevole capire, se fosse vero che il Governo ha intenzione di elaborare un nuovo (e di importo maggiore) bonus anche per il mese di aprile, sarebbe fortemente consigliabile strutturare meglio regole, requisiti e procedure, per evitare di ripetere le incertezze applicative del bonus di marzo.
Estremo