• Home
  • News
  • Cassa integrazione anticipata dalla banca: quali responsabilità per azienda e lavoratore

Cassa integrazione anticipata dalla banca: quali responsabilità per azienda e lavoratore

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha esaminato, nell’approfondimento del 16 aprile 2020, la disciplina prevista dall’Accordo stipulato tra ABI, parti sociali e datoriali e Ministero del Lavoro in merito alla possibilità dei lavoratori cassaintegrati di richiedere alla banca l’anticipazione del trattamento spettante. Il documento di prassi esamina in dettaglio sia gli obblighi posti in capo alle parti del rapporto di lavoro sospeso che le conseguenti responsabilità di tipo penale e patrimoniale.

Con l’approfondimento del 16 aprile 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina l’accordo concluso tra Ministero del Lavoro, l’ABI, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali per anticipare, nelle more del pagamento diretto da parte dell’INPS, le indennità dei trattamenti di integrazione del reddito.

Il datore di lavoro non associato alle parti sottoscrittrici deve aderire espressamente a tale accordo emettendo una dichiarazione del datore di lavoro “di condividere ed aderire ai princìpi, criteri e strumenti previsti nella Convenzione”.

I datori che invece risultino aderenti ad una delle associazioni che hanno sottoscritto la Convenzione, sono, a parere dei Consulenti del Lavoro, comunque tenuti ad una adesione specifica all’attivazione della procedura, come risulta dalla previsione della sottoscrizione della parte datoriale, diffusamente presente sui moduli allegati alla Convenzione, con i quali è raccolto l’impegno del datore di lavoro, tramite una apposita clausola di benestare.

L’adesione del datore di lavoro è prevista in ogni istanza del lavoratore e la sua firma è richiesta ai fini del benestare della domanda.

Il lavoratore che sottoscrive le richieste predisposte dai contraenti dispone una cessione di credito, dichiarando irrevocabilmente – “anche ai sensi dell’art. 1723 secondo comma del Codice Civile” – di volere la domiciliazione del pagamento dello stipendio e delle indennità di cassa integrazione, secondo le coordinate che deve indicare con il modello predisposto, impegnandosi altrettanto irrevocabilmente a ripetere tali indicazioni nella modulistica predisposta dall’INPS (mod. SR41), alla cui consegna pure s’impegna dopo aver effettuato la richiesta alla banca.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi senza che sia intervenuta l’erogazione del trattamento da parte dell’INPS, , la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

Nell’ambito della Convenzione, alcuni comportamenti specifici, che consistono nella violazione di alcuni obblighi ivi previsti e di individuare le fattispecie criminose astratte alle quali ricondurli, possono determinare responsabilità di tipo penale.

Lavoratore e datore di lavoro, in via solidale, sono tenuti ad informare tempestivamente la Banca circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale.

A tale obbligo si aggiunge quello di fornire alla Banca dati corretti non soltanto sull’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale, ma, altresì, qualsiasi comunicazione che il lavoratore e il datore di lavoro sono tenuti a dare alla Banca in dipendenza dell’apertura di credito mediante la quale è stata disposta l’anticipazione dell’indennità.

Con riguardo alle condotte è evidente che:

1. quella omissiva (che consiste nel non avere inviato le comunicazioni alla Banca) potrebbe assumere la forma del falso ideologico in scrittura privata;

2. quella commissiva (che consiste nell’aver fornito mediante un scrittura privata comunicazioni “errate” alla Banca) potrebbe rivestire - reputando con una forzatura ermeneutica la parola “errate” come sinonimo della parola “false” - la fisionomia tanto del falso materiale quanto del falso ideologico.

Tuttavia, tali condotte, anche se fossero da inquadrare nella fattispecie ex art. 485 del codice penale, che puniva la “falsità in scrittura privata”, hanno perduto rilievo di natura penale a partire dal 2016.

E’ inoltre previsto che il datore di lavoro risponde in solido nei confronti della Banca per il mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale per sua “colpa”. In tale ipotesi non si configura in alcun modo un illecito penale, ma esclusivamente di una responsabilità di tipo patrimoniale.

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 16/04/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/17/cassa-integrazione-anticipata-banca-responsabilita-azienda-lavoratore

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble