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Archivio newsCongedo Covid-19: termine di fruibilità prorogato fino al 3 maggio
Nel messaggio n. 1648 del 2020, l’INPS recepisce la proroga dei termini di riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 3 maggio 2020 a seguito del protrarsi delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese. In particolare, l’Istituto stabilisce che anche il termine fissato dal Decreto Cura Italia per la fruizione del Congedo per emergenza Convid-19 è spostato alla medesima data del 3 maggio.
L’INPS, con il messaggio n. 1648 del 16 aprile 2020, interviene riguardo il congedo per la cura dei figli introdotto dal decreto Cura Italia a seguito della sospensione delle attività scolastiche per l’emergenza da Coronavirus. Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo di 15 giorni per nucleo familiare.
E’ inoltre necessario che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
L’Istituto al riguardo specifica che, stante la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 3 maggio 2020, il medesimo termine diviene valido anche per la fruizione dei 15 giorni di congedo in parola.
ll congedo COVID-19 riconosce ai genitori richiedenti il congedo per figli fino ai 12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale, un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. È stata dunque ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, consistente nel riconoscimento di un’indennità pari al 30% di 1/365 del reddito per i figli fino a 3 anni di età.
Analoga tutela è prevista anche per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, cui viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12 anni di età. Viene, dunque, ampliata la tutela prevista in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, costituita da un’indennità pari al 30% e solo per i figli fino a 1 anno di età.
INPS, messaggio 16/04/2020, n. 1648