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Cuneo fiscale, a luglio prima fase della riforma: cosa deve fare il datore di lavoro

Si avvicina a grandi passi la prima fase di riforma del cuneo fiscale. Con la retribuzione del mese di luglio i datori di lavoro e i committenti cesseranno l’erogazione del bonus “Renzi” e inizieranno a corrispondere la nuova somma ad integrazione del reddito a coloro che superano la soglia reddituale di non imponibilità ma non posseggono un reddito complessivo superiore a 28.000 euro. Con redditi oltre tale soglia ma comunque inferiore a 40.000 euro potrebbe essere, invece, riconosciuta una nuova, ulteriore, detrazione. Quali sono le regole operative, i conteggi e i controlli che dovranno effettuare i datori di lavoro?

Via libera dal prossimo luglio al taglio del cuneo fiscale.

In attesa di una compiuta riforma della tassazione dei redditi di lavoro dipendente, l’articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 5 febbraio 2020 convertito in legge n. 21 del 2 aprile 2020, riconosce ai percettori di reddito di lavoro subordinato e di redditi a questi assimilati, una somma ad integrazione del reddito pari ad euro 600 per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo annuo non è superiore a 28.000 euro.

Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese a partire dal 1° luglio 2020.

Nella stessa ottica, l’articolo 2 dello stesso decreto introduce, per il solo anno 2020 e a partire dal 1° luglio di detto anno, una ulteriore detrazione di imposta, a favore dei lavoratori subordinati e dei possessori di redditi assimilati, rapportata al periodo di lavoro e al livello di reddito percepito:

a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

1) Reddito imponibile 32.000 euroCalcolo detrazione di cui alla lettera a): 480 + 120 x (35.000-32.000) 7.000 480 +120 x 0,4286 480 + 51 = 531

Esempio 2

Reddito imponibile 37.500 euroCalcolo detrazione di cui alla lettera b): 480 - (40.000-37.500) 5.000 480 x 0,50 = 240

E’ opportuno sottolineare che l’ulteriore detrazione è al momento prevista per il solo secondo semestre dell’anno 2020, in quanto riconducibile ad una più ampia revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.

Alle condizioni sopra indicate e purché l'imposta lorda dovuta sulla retribuzione percepita sia superiore all’importo della detrazione spettante per la produzione del reddito, possono beneficiare delle somme di cui sopra coloro che percepiscono:

- redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati ;

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente identificati nei seguenti punti:

a) compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità , ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

d) c-bis) somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita,

e) remunerazioni dei sacerdoti, nonche' le congrue e i supplementi di congrua;

f) h-bis) prestazioni pensionistiche erogate nell’ambito della previdenza complementare;

g) l) compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Dal 1° luglio 2020 è abrogato il comma 1-bis dell’articolo 13 del Tuir che disciplina il c.d. “bonus Renzi”.

Pertanto a decorrere dalla retribuzione spettante per il mese di luglio i datori di lavoro dovranno riconoscere automaticamente, quindi senza necessità di richiesta da parte del lavoratore, l’importo spettante - previa verifica dei requisiti reddituali che lo legittimano - rapportandolo al periodo di lavoro.

In busta paga vi sarà, quindi, per i lavoratori impiegati nell’intero mese di luglio, un aumento netto di 20 euro, poiché l’integrazione di 100 euro sostituisce gli 80 euro del precedente “bonus”.

Ovviamente il lavoratore che ritenga di non avere diritto all’integrazione può dichiararlo al datore di lavoro.

Per l’erogazione del nuovo importo appaiono del tutto valide le regole precedentemente applicate per l’erogazione degli abrogati 80 euro, con una proiezione quindi del reddito al fine di stimarne l’importo annuo.

Non rientrano nel calcolo del reddito la rendita della prima casa e delle relative pertinenze.

Vi rientra, invece, la quota esente riconosciuta sui redditi di lavoro dipendente e autonomo dei docenti e dei ricercatori rientrati dell’estero di cui all’art.44.c.1, del D.L.78/2010 e quella relativa ai lavoratori c.d.impatriati ex art.16 del Dlgs.147/2015.

L’importo spettante è determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro ed è conguagliato a fine del periodo d'imposta in funzione della sua effettiva spettanza.

Pertanto i sostituti d'imposta riconosceranno il trattamento integrativo spettante ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificheranno in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.

Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo determinato al netto dell'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2 eventualmente spettante.

Il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Parimenti per l’ulteriore detrazione d’imposta, l’effettiva spettanza dovrà essere verificata in sede di conguaglio.

Rimangono tuttora esclusi dall’integrazione del reddito i c.d. “incapienti”, ossia coloro che percepiscono un reddito che genera Irpef per un importo inferiore a quello della detrazione spettante per la produzione del reddito stesso.

Come già per il “bonus Renzi” il trattamento integrativo erogato può essere recuperato dai sostituti d'imposta esclusivamente mediante l'istituto della compensazione nell'ambito del modello di pagamento F24, il che obbliga alla presentazione del modello esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte del sostituto o avvalendosi dei servizi degli intermediari autorizzati alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sostituto-dimposta/quotidiano/2020/04/21/cuneo-fiscale-luglio-prima-fase-riforma-datore-lavoro

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