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Decreto Liquidità e sospensione dei versamenti: dai Consulenti del Lavoro l’analisi delle criticità

Nell’approfondimento pubblicato il 31 aprile 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina le criticità collegate alla sospensione dei versamenti disposta dal Decreto Liqudità per i pagamenti in scadenza ad aprile e maggio, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Tutte le imprese, infatti, indipendentemente dall’attività economica esercitata hanno diritto alla sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020. Vengono così chiariti i soggetti interessati dal provvedimento, l’ambito applicativo, le condizioni necessarie al godimento della misura e fornendo uno schema sintetico dei criteri stabiliti e delle criticità emerse dall’interpretazione degli stessi.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con un approfondimento del 21 aprile 2020, analizza la sospensione di versamenti tributari e contributivi, prevista dal “Decreto Liquidità” anche alla luce di quanto integrato dalla circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate. Tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o dai limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente possono sospendere i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, purché si sia verificata una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente. Nel caso di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019, la sospensione opera solamente nel caso in cui abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va valutata “rispettivamente” la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del:

- mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020);

- mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (in relazione ai versamenti da eseguire a maggio 2020).

Per quanto riguarda i parametri relativi al dato del fatturato riferito ai mesi di marzo/aprile 2020 rispetto agli stessi periodi del 2019, come riferimento va presa la data di effettuazione dell'operazione che:

- per le fatture immediate e i corrispettivi, si tratta rispettivamente della data della fattura e della data del corrispettivo giornaliero;

- per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Con riferimento ai contribuenti trimestrali IVA, non è chiaro come sia possibile effettuare una comparazione riferita al fatturato o ai corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 sugli stessi mesi del 2019, tenuto conto oltretutto del fatto che, per i forfettari, non sono previste registrazioni contabili ma solo obbligo di conservazione delle fatture e dei corrispettivi. Per analogia il criterio adottato potrebbe essere quello riportato per le imprese agricole senza scritture contabili.

Si rende necessario effettuare il confronto tra i ricavi risultanti dalle scritture contabili dei mesi di marzo e aprile 2020 sugli stessi periodi 2019. In mancanza di scritture contabili, invece, rileva l’importo del fatturato relativo ai medesimi come risultante dai registri IVA: il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso, al concetto di ricavi e compensi; pertanto, il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione.

Tra i soggetti aventi diritto alle citate sospensioni dei versamenti rientrano anche gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019: per questi soggetti non è prevista alcuna condizione collegata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che, per i soggetti aventi diritto alla sospensione dei versamenti risultano sospesi gli obblighi di versamento e, conseguentemente, sono sospesi anche i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, essendo gli stessi strettamente connessi ai versamenti sospesi delle ritenute da parte dell’appaltatore. Ne deriva che il committente non ne deve sospendere il pagamento.

Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, approfondimento 21/04/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/22/decreto-liquidita-consulenti-lavoro-analisi-criticita-sospensione-versamenti

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