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Bonus 600 euro anche ai neo iscritti nel 2019 o nel 2020

Il bonus 600 euro può essere riconosciuto anche in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l'anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possono vantare, per l'anno di imposta 2018, un reddito derivante dall'esercizio della professione. È quanto ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con una FAQ pubblicata il 21 aprile. Viene così ampliata (a fine corsa) la platea dei beneficiari del bonus 600 euro anche ai neo iscritti che non abbiano maturato un reddito professionale nel 2018. Ma a quali condizioni?

Anche i lavoratori autonomi e i giovani iscritti alle Casse Professionali nell'anno 2019 o nei primi mesi del 2020 potranno chiedere il bonus di 600 euro per il mese di marzo alle Casse di previdenza private a cui sono iscritti. Lo chiarisce il Ministero del lavoro con FAQ pubblicata il 21 aprile, che include queste categorie di lavoratori tra i beneficiari della misura e ne riconduce l'applicazione entro i limiti di "reddito complessivo" previsti dal decreto interministeriale del 28 marzo 2020. 

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire la portata del chiarimento che, dopo l'arresto causato dall’art. 34 del decreto Liquidità, potrebbe generare altre difficoltà agli Enti di previdenza che hanno già istruito (o re-istruito) le pratiche e inviato i bonifici per l'accredito dei 600 euro ai propri iscritti.

L’art. 44 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ha istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 con l'obiettivo di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. In particolare, il Fondo è volto a garantire il riconoscimento di una indennità nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020. 

Lo stesso decreto prevedeva l'emanazione di uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, per definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione del bonus, nonchè la quota del limite di spesa da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Il decreto interministeriale in oggetto è stato adottato il 28 marzo 2020 e pubblicato il 1° aprile 2020, data di avvio delle domande per il bonus relativo al mese di marzo che (ricordiamo) devono, a pena di inammissibilità, essere inviate entro il prossimo 30 aprile.

Successivamente è stato pubblicato il decreto Liquidità, il cui art. 34 ha rimodulato alcuni requisiti prevedendo che, per il riconoscimento dell'indennità, i professionisti dovessero essere iscritti in via esclusiva all'ente di diritto privato di previdenza obbligatoria e non essere titolari di trattamento pensionistico.

Il decreto 28 marzo 2020, nel definire le modalità di attribuzione del bonus di 600 euro, che - si ricorda - è riconosciuto, per il solo mese di marzo 2020, ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, fissa anche degli specifici paletti reddituali. In particolare, prevede che l'indennità sia riconosciuta:

- ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4, D.L. n. 50/2017, non superiore a 35.000 euro, se l'attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 - ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 4, D.L. n. 50/2017, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro i quali abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il decreto definisce

· per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020

· per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019 laddove il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività

L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

La formulazione della norma sembrava pertanto escludere dalla percezione del bonus quei lavoratori autonomi e professionisti che avessero avviato la professione nel 2019 o nei primi mesi del 2020.

Per sciogliere ogni dubbio in merito, il Ministero del lavoro, con una FAQ pubblicata sul proprio sito istituzionale solo il 21 aprile 2020, ha definitivamente chiarito che l'indennità di 600 euro può essere riconosciuta anche in favore di quei lavoratori autonomi e professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l'anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l'anno di imposta 2018 un reddito derivante dall'esercizio della professione.

Ciò però a una condizione: che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro come indicato dall'art. 1 del decreto 28 marzo 2020.

In definitiva, aggiunge il Ministero del Lavoro, il parametro reddituale in base al quale verificare la sussistenza del diritto all'indennità è rappresentato, comunque, dal "reddito complessivo" percepito per l'anno di imposta 2018, ma tale reddito può non coincidere con il solo reddito derivante dall'esercizio della professione. 

Si ricorda che l'integrazione dei limiti reddituali non è da sola sufficiente a legittimare il diritto al bonus per il quale sono richiesti altri requisiti di legge, che devono essere autocertificati in sede di domanda. 

Il richiedente deve infatti dichiarare:

- di essere lavoratore autonomo/libero professionista

- di non essere titolare di pensione; 

- di essere iscritto in via esclusiva all'ente di diritto privato di previdenza obbligatoria.

- di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 96); 

- di non essere percettore degli ammortizzatori sociali (articoli 19, 20, 21, 22, D.L. n. 18/2020)

- di non ricevere il reddito di cittadinanza

- di non aver presentato domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria.

A fronte delle molteplici richieste di chiarimenti avanzate dall’AdEPP (l’Associazione delle Casse di Previdenza professionale) sin dal 31 marzo, alla vigilia della partenza del bonus, questa precisazione - pur teoricamente utile - appare parziale e tardiva

Infatti, a meno di improbabili rifinanziamenti, le risorse stanziate per il bonus in favore degli iscritti alle Casse che, si rammenta, va erogato secondo l’ordine cronologico delle domande, sono ampiamente esaurite.

Sin dal 3 aprile, infatti, risulta pervenuto un numero di richieste di gran lunga eccedente quello “coperto” di 200 milioni di euro messi a disposizione dal Governo. Quindi, a meno che qualche giovane professionista non avesse fatto comunque richiesta nonostante le prime “letture” restrittive, è ormai tardi per ricevere il bonus di marzo e, semmai, questo chiarimento potrà tornare utile per il bonus che dovrebbe essere approvato per il mese di aprile, sempre che i relativi requisiti vengano confermati

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/22/bonus-600-euro-neo-iscritti-2019-2020

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