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Archivio newsPubblici dipendenti: la disciplina delle graduatorie è di competenza regionale
La disciplina delle graduatorie riguardanti concorsi banditi si colloca nella fase di accesso al lavoro pubblico e conserva caratteristiche marcatamente pubblicistiche, così sottraendosi al regime della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Lo scorrimento delle graduatorie, dapprima individuato come strumento eccezionale, ha perso con il passare del tempo tale caratteristica, per configurarsi, in molte occasioni, quale soluzione alternativa all’indizione di nuovi concorsi. Secondo la Corte Costituzionale rientra nella scelta discrezionale del legislatore regionale, nell’esercizio della propria competenza residuale, individuare la disciplina delle graduatorie, purché nel rispetto dei canoni costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione.
La Regione autonoma Valle d’Aosta dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni con cui il legislatore statale ha disciplinato le modalità di accesso al lavoro pubblico, ivi compreso il reclutamento del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e anche delle disposizioni che hanno individuato i criteri per l’indizione delle procedure di reclutamento e del relativo espletamento, nonché dell’utilizzabilità delle graduatorie.
Per queste ultime, è stato stabilito che, a “regime”, possono essere usate solo per coprire i posti messi a bando, laddove, per le più risalenti, l’assunzione degli idonei è subordinata alla frequenza di corsi di aggiornamento professionale e a un esame-colloquio.
Tali disposizioni risultano differenti rispetto alle norme regionali inerenti specificamente alle modalità di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche e alla disciplina delle graduatorie.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 77 del 24 aprile 2020, rileva innanzi tutto che la Regione Valle d’Aosta è titolare di una competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» e di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni». Ma tali competenze devono essere esercitate «in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».
Secondo la Corte Costituzionale è dunque evidente che le norme statali impugnate, nel disciplinare dettagliatamente l’espletamento delle procedure concorsuali delle sole amministrazioni statali, non si applicano alla Regione ricorrente e, pertanto, non determinano alcuna invasione della sfera di competenza regionale. Non è in alcun modo preclusa l’applicazione della normativa regionale vigente, adottata nell’esercizio della competenza residuale propria della Regione autonoma Valle d’Aosta.
La regione Valle d’Aosta ritiene inoltre che il legislatore statale, nello stabilire che le graduatorie riguardanti concorsi banditi a far data dall’entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 e concorsi per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico banditi a far data dal 1° gennaio 2020, siano utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso e nell’introdurre a tal proposito, senza alcun coinvolgimento delle Regioni, regole dettagliate, violerebbe il principio di leale collaborazione e impedirebbe alla Regione di procedere secondo propri criteri allo scorrimento delle graduatorie per fronteggiare proprie esigenze.
La Corte Costituzionale dichiara che le questioni non sono fondate e che non vi è dubbio che la disciplina delle graduatorie rientri a pieno titolo nella competenza regionale residuale in materia di «organizzazione amministrativa», di cui è titolare la Regione autonoma Valle d’Aosta.
La disciplina delle graduatorie si colloca nella fase di accesso al lavoro pubblico e conserva caratteristiche marcatamente pubblicistiche, così sottraendosi al regime della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Lo scorrimento delle graduatorie, dapprima individuato come strumento eccezionale, ha perso con il passare del tempo tale caratteristica, per configurarsi, in molte occasioni, quale soluzione alternativa all’indizione di nuovi concorsi. Rientra, tuttavia, nella scelta discrezionale del legislatore regionale, nell’esercizio della propria competenza residuale, individuare la disciplina delle graduatorie, purché nel rispetto dei canoni costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione.
Corte Costituzionale, sentenza 24/04/2020, n. 77/2020