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Archivio newsIl Cura Italia è legge: cosa cambia per i datori di lavoro
Dalla Cassa integrazione ordinaria e in deroga per i lavoratori di aziende in difficolta economiche per via del Coronovirus, ai nuovi bonus di 600 euro per i titolari di partita IVA, collaboratori coordinati e continuativi, artigiani, commercianti, stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo e liberi professionisti iscritti alle Casse private. Dai congedi speciali per i lavoratori genitori di figli minori allo smart working e alle disposizioni di favore per i lavoratori che assistono disabili gravi. Sono alcune delle misure contenute nel decreto Cura Italia.
Il decreto Cura Italia interviene su molteplici aspetti, dalle misure in materia di sanità e sul personale sanitario al lavoro, alla normativa societaria, passando per gli interventi di sostegno economico e quelli di natura fiscale e di gestione dei termini e degli adempimenti processuali.
Di seguito, verrà operato un focus sulle principali norme in materia di lavoro.
Ammortizzatori sociali
Il titolo II del decreto appena convertito è dedicato alle misure a sostegno del lavoro. In particolare, il Capo I si occupa della "Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale". Vediamo, di seguito, nel dettaglio, le singole disposizioni, segnalando, ove necessario, le modifiche apportate in sede di conversione del decreto in legge.
All'esito della conversione in legge, è confermato (art. 19) che i datori di lavoro che - nel corrente anno - sospendono o riducono l'attività lavorativa in dipendenza della pandemia, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l'accesso all'assegno ordinario "con causale “emergenza COVID-19”. Tali trattamenti - salve le implementazioni che dovessero venire approvate nei prossimi giorni con l'adozione del "decreto aprile" – hanno una durata massima di 9 settimane e sono riferibile ai periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Con una variazione apportata in sede di conversione, l'odierno articolo 19 dispensa - per ambedue i trattamenti sopra indicati - i datori di lavoro:
· dall’osservanza degli obblighi di informazione sindacale disposti - in via ordinaria - dall’articolo 14 del D. Lgs. 148/15;
· dai termini procedimentali previsti ordinariamente, rispettivamente, per il trattamento ordinario dall’art. 15, comma e per l'assegno ordinario dall’art. 30, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 148/15.
La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica della sussistenza delle causali richiesta dalla normativa vigente per l’accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale, ossia la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa dovuta a situazioni aziendali conseguenti a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, o per situazioni temporanee di mercato (art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015).
Viene inoltre confermato, in sede di conversione, che i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi per l'emergenza Covid-19 derogano alle seguenti disposizioni del D. Lgs. 148/15:
1. non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2. Quindi né ai fini del limite di 24 mesi in un quinquennio mobile, né - per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, e per quelle che operazioni nelle escavazioni - ai fini del limite massimo di 30 mesi in un quinquennio mobile
2. per le integrazioni salariali ordinarie, non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane (art. 12 del decreto);
3. per l'assegno ordinario non vengono computati i periodi ai fini del raggiungimento del limite delle 26 settimane nel biennio mobile di cui all'art. 29, comma 3;
4. non concorrono, quanto all'assegno ordinario, al conteggio delle durate minime e massime di cui all'art. 30 comma 1 del decreto;
5. i periodi in questione sono comunque "neutralizzati" ai fini delle successive richieste;
6. limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4 (dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso);
7. non si applicano per entrambi i trattamenti le contribuzioni addizionali di cui agli artt. 5, 29, comma 8, secondo periodo e 33, comma 2 del decreto
L’assegno ordinario Covid è concesso per nove settimane all'interno del periodo sopra indicato tra febbraio ed agosto, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti e, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso in pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. La legge conferma, poi, che garantiscono l'erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità sin qui indicate anche i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27, D. Lgs. n. 148/15) e i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige (art. 40, D. Lgs. n. 148/15).
I due trattamenti in questione sono destinati ai lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti, alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione. Tale precisazione sarebbe peraltro superflua posto che la norma già esclude tale conduzione "per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili".
Modifiche apportate
Nel corso dell'esame al Senato sono state approvate alcune implementazioni che sono quindi entrate in vigore con l'odierna approvazione.
In primis, il comma 10-bis, aggiunto all'articolo 19 dispone che i datori di lavoro con unità produttive site nelle ex zone rosse di cui all’allegato l del DPCM 1° marzo 2020 nonché i datori di lavoro che non hanno sede in tali zone, limitatamente ai lavoratori in forza ivi residenti o domiciliati, possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o l’assegno ordinario con causale “emergenza CO- VID-19”, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. Il solo assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Anche in questo caso, non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29.4, secondo periodo, del D. Lgs. n. 148/15.
Con riferimento a tutte le misure di sostegno previste dagli articoli da 19 a 22 del decreto Cura Italia convertito in legge, in sede di esame al Senato è stata prevista una estensione delle agevolazioni per i contratti a termine, mediante l'inserimento di un articolo 19-bis, secondo il quale, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui ai predetti articoli è consentita la possibilità - in deroga a quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 81/15, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. Al riguardo, resta in dubbio il tema della contribuzione aggiuntiva eventualmente dovuta.
Nulla è cambiato, in sede di conversione, alle norme introdotte relativamente a questa fattispecie (salvo un chiarimento di cui si dirà). Quindi, le aziende che, al 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento Covid disciplinato dal già illustrato art. 19 (nove settimane). Il trattamento Covid "sospende e sostituisce" quello precedentemente in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.
La concessione del trattamento ordinario è subordinata alla sospensione degli effetti della CIGS precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario Covid non è conteggiato ai fini dei limiti sopra illustrati, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, ed all'articolo 12 del decreto 148/15. Così come, in questa fattispecie, non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto, né i termini procedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del decreto stesso.
Modifiche apportate
La legge di conversione ha introdotto nel testo un comma 7-bis, secondo il quale i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni ex zone rosse di cui al DPCM 1° marzo 2020, che al 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario Covid, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020, alle medesime condizioni indicate sopra.
La legge di conversione ha sostanzialmente confermato le disposizioni introdotte dal D. L. 18/2020, quindi, i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario Covid per un massimo di 9 settimane. La concessione dell'assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.
I periodi di "coesistenza" dell’assegno di solidarietà con l’assegno ordinario Covid non sono - anche qui - conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. n. 148/15, né trova applicazione quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, del decreto stesso.
Confermate le disposizioni e le procedure in atto, secondo le quali, le Regioni e Province autonome, per i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, previo accordo con le organizzazioni sindacali, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, non solo per la durata della sospensione (come previsto dal D. L. ma anche, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, anche per la durata della riduzione del rapporto di lavoro, per un massimo di 9 settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
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Per i soli lavoratori agricoli, il trattamento di CIGD Covid, per le ore di riduzione o sospensione delle attività è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
L'accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né - a seguito dell'integrazione operata in sede di conversione, per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica.
E' confermata, invece, l'esclusione dei datori di lavoro domestico dall'ambito di applicazione della norma
I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate da trasmettere telematicamente all'INPS entro 48 ore dall'adozione, ma l'efficacia dei provvedimenti è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.
Un'opportuna precisazione è stata introdotta, in sede di conversione, chiarendo che - per tutti i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di integrazione salariale può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro.
Risulta invece confermato che i trattamenti in deroga possono essere concessi esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
Altra novità introdotta in sede di conversione (comma 8-bis) è quella per la quale i datori di lavoro con unità produttive site nelle zone rosse di cui al DPCM 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di CIGD, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi dal 23 febbraio 2020.
Inoltre, (comma 8-quater), al di fuori dei casi appena citati, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di CIGD, per un periodo non superiore a 4 settimane, aggiuntivo.
L’art 23 del decreto legge, convertito con modificazione in legge, è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al testo del D. L. n. 18/2020.
Per l'anno in corso, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle attività scolastiche, e per un periodo (anche frazionato) non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti privati hanno diritto, per i figli di età non superiore a 12 anni, a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione e tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale ex articoli 32-33 del D. Lgs. 151/01, fruiti durante il periodo di sospensione scolastica, sono convertiti nel predetto congedo indennizzato e non computati nè indennizzati come congedo parentale.
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS hanno diritto a fruire, per il predetto periodo, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, pari, per ciascuna giornata, al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. Tale indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
La norma precisa che il limite di età della prole non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, comma, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
A prescindere dal congedo indennizzato i genitori lavoratori dipendenti privati con figli minori, tra i 12 e i 16 anni - se nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non vi sia altro genitore non lavoratore - hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, senza corresponsione di indennità o riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Si chiarisce, quindi, che le disposizioni dell'articolo 23 si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.
Con la medesima decorrenza e per il medesimo periodo, in alternativa al congedo indennizzo i medesimi lavoratori possono chiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Tale bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, tipicamente, i professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionale, subordinatamente alla comunicazione - da parte di queste ultime - del numero dei beneficiari.
Come per il settore privato, l'articolo 25 della Legge dispone che - dal 5 marzo 2020, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche e per tutto il periodo della sospensione - i genitori dipendenti pubblici hanno diritto a fruire del medesimo congedo indennizzato previsto per il settore privato, a meno che uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
Per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari), il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per figli minori fino a 12 anni, previsto dall'articolo 23 è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. Medesima estensione è prevista per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica.
Per fruire del bonus, il lavoratore presenta domanda telematica all'INPS indicando la prestazione di cui intende fruire, il numero di giorni di indennità o l'importo del bonus che intende utilizzare. Le domande vengono accolte sino al raggiungimento dell'importo stanziato, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020.
Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa concessi dall'articolo 33, comma della L. 104/92, è aumentato di 12 giornate fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Tale beneficio è riconosciuto al personale sanitario e delle forze armate, di polizia e dei vigili del fuoco, solo compatibilmente con le esigenze organizzative legate al contrasto all'emergenza sanitaria
Ai sensi dell'art. 26, il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva previsto dai decreti legge n. 6/2020 e n. 19/2020 dai lavoratori privati, è equiparato a "malattia" ai fini del trattamento economico e non è computato ai fini del periodo di comporto.
Fino al 30 aprile 2020 per i dipendenti pubblici e privati disabili gravi (art. 3, comma 3 L. 104/92) e per i lavoratori in condizione di rischio da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.
E' invariata la disciplina (art. 27) che concede ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 e ai co.co.co. attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un'indennità - non concorrente alla formazione del reddito - per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro.
Come per il precedente, è invariata la disciplina (art. 28) che riconosce ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della G. S. INPS un bonus identico a quello indicato sopra ed alle medesime condizioni.
Invariato anche l'art. 29 che riconosce l'identico bonus di cui sopra ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 ed il 18 marzo 2020, che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data.
Anche l'art. 30 non è stato modificato e concede il bonus di cui sopra agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
Invariata anche la disciplina del bonus per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che non siano titolari di pensione. Anche a loro è riconosciuto il bonus di 600 Euro una tantum per il mese di marzo, a condizione che non fossero titolari di rapporto di lavoro dipendente al 18 marzo 2020
Incumulabilità ed incompatibilità dei bonus 600 Euro
Viene confermato che tutti i bonus illustrati (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge) non sono cumulabili e non sono erogabili ai percettori di reddito di cittadinanza.
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Non è stata modificata la disciplina del bonus 600 euro riconosciuto agli iscritti alle Casse di previdenza professionale (art. 44) come modificata dall'art. 34 del D. L. 23/2020 (e recentemente oggetto di un chiarimento ministeriale). Quindi, ai sensi del decreto interministeriale 28 marzo 2020 e riconosciuto a tali soggetti, ove iscritti in via esclusiva ad una Cassa e non titolari di pensione, che abbiano cessato o ridotto l'attività ed abbiano avuto redditi 2018 inferiori a soglie predeterminate, il bonus una tantum in questione per il mese di marzo.
In sede di conversione del decreto la misura non è stata rifinanziata; quindi, a meno che non si intervenga al riguardo col prossimo "decreto aprile" questo bonus ha già esaurito i suoi effetti, posto che già il 3 aprile, a 3 giorni dal suo avvio, le domande presentate eccedevano il numero massimo erogabile sulla base dello stanziamento.
In sede di conversione in legge, è stato inserito nel testo un articolo 44-bis in forza del quale, in favore dei co.co.co., dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla G. S. INPS che svolgono la loro attività lavorativa dal 23 febbraio 2020 nei comuni ex zone rosse di cui al DPCM 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. Come per gli altri bonus, anche questo non concorre alla formazione del reddito. Il trattamento è erogato, a domanda, dall’INPS, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020 e fino all'esaurimento dello stanziamento.
In sede di conversione non sono state toccate le proroghe disposte dal D. L. 18/2020. Sono quindi confermate:
· la proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola 2020, al 1° giugno 2020 (art. 32);
· la proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i quali i termini di decadenza previsti dall'articolo 6.1, e dall'articolo 15.8, del D. Lgs. 22/15 sono ampliati da 68 a 128 giorni. Fermo restando che, per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro;
· sono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità (art. 8.3 D. Lgs. 22/15) e quelli per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto;
· la proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale. In particolare, dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 sono sospesi di diritto il decorso dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.
Resta invariato l'art. 38 che dispone le seguenti sospensioni di termini:
· sono sospesi i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico e in scadenza nel periodo 23 febbraio 2020 - 31 maggio 2020 (non si fa luogo al rimborso di quelli versati). I pagamenti dei contributi e premi sospesi va effettuat entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
· I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (art. 3.9 L. 335/95) sono sospesi, per il periodo 23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
In sede di conversione del decreto è stato ampliato dal 30 aprile al termine dello stato di emergenza epidemiologica (oggi fissato al 31 luglio 2020) il periodo fino al quale i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare un disabile hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in smart working, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Confermato anche che ai lavoratori privati affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. Inoltre, la legge di conversione ha esteso le previsioni di cui sopra anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
Sempre in tema di smart working, risulta invariata la disciplina dell'art. 87 secondo la quale fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica "ovvero fino ad una data antecedente" stabilita con DPCM, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PA le quali, conseguentemente:
· limitano la presenza del personale negli uffici esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;
· prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dalla L. 81/17 sullo smart working.
Viene poi chiarito che il lavoro agile può essere svolto anche con strumenti informatici "nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione" (quindi anche non di proprietà ma, ad esempio, di familiari conviventi).
Con una notevole divergenza rispetto a quanto previsto per il lavoro privato, la norma dispone che, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le PA utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti e, una volta esperite tali possibilità, possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Ma tale periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge (ma non viene riconosciuto il buono pasto).
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In sede di conversione del decreto, è stato aggiunto all'art. 87 un comma 4-bis in forza del quale, fino al termine dell'emergenza sanitaria o comunque non oltre il 30 settembre 2020, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, i dipendenti delle PA possono cedere, in tutto o in parte, a titolo gratuito e senza condizione, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima Amministrazione di appartenenza, senza distinzione di categorie di inquadramento o profili professionali.
Integralmente confermata la disposizione dell'art. 63 secondo la quale ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Ferma restando la fruizione dei benefici economici, l'art. 40 - non modificato, sul punto, in sede di conversione - al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, ha sospeso, fino al 18 maggio 2020 gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASpI e di DIS-COLL e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del D. Lgs. 148/15, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di collocamento obbligatorio, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ed i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.
In sede di conversione del decreto è stato inoltre precisato che - fermo restando che le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l’inclusione sociale possono essere svolte a distanza - la sospensione di cui sopra non si applica alle offerte di lavoro congrue nell’ambito del comune di appartenenza.
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