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Coronavirus e fase 2: riaprono i cantieri edili. Quali misure di prevenzione adottare

Prove di ripartenza dopo il lockdown per l'emergenza da di Covid-19. La prima riapertura dell'annunciata Fase 2 riguarderà, dal prossimo 4 maggio, il settore della manifattura, delle costruzioni e il commercio all’ingrosso funzionale a tali attività. Riapriranno inoltre l'industria estrattiva, del vetro, dell'auto, il tessile e la moda. Per tutte, oltre a raccomandare il massimo utilizzo del lavoro agile, la parola d'ordine sarà il rispetto del distanziamento sociale e l'adozione di misure atte a assicurare adeguati livelli di protezione per i lavoratori, secondo le indicazioni dei protocolli siglati con le parti sociali. Quali misure di prevenzione si dovranno adottare nei cantieri?

Ai nastri di partenza l'annunciata Fase 2. Dal prossimo 4 maggio una parte delle attività produttive industriali e commerciali potrà riaprire i battenti, ma osservando rigide regole di sicurezza e di distanziamento sociale. A stabilirlo un nuovo DPCM, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la cui emanazione è stata annunciata dal Premier Conte nel corso della conferenza stampa di ieri 26 aprile 2020.

La ripartenza riguarderà, in particolare, il settore della manifattura, delle costruzioni e il commercio all’ingrosso funzionale a tali filiere di attività. Riapriranno inoltre l'industria estrattiva, del vetro, dell'auto, il tessile e la moda.

Proseguirà l'attività dei servizi professionali nel rispetto delle regole già fissate che prevedono che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

E' consentito inoltre, alle imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, di svolgere le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Resta confermata la possibilità, per tutti i datori di lavoro privati (anche per le attività produttive sospese), di svolgere l'attività in modalità di lavoro agile (articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81), applicabile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali e assolvendo in via telematica agli obblighi di informativa(art. 22 della legge n. 81/2017) anche con ricorso alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.

Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare:

· il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali;

· il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali

· il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione dei lavoratori determinerà la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con i rappresentanti di ANCI, UPI, Anas, RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL ha siglato, il 24 aprile scorso, un nuovo Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri.

Il Protocollo integra i contenuti del precedente, adottato nel mese di marzo, e tiene conto delle indicazioni contenute nel protocollo siglato dal Governo per tutti i settori produttivi in pari data.

si forniscono Nel Protocollo le linee guida da osservare nei cantieri per tutelare la sicurezza dei lavoratori. Le misure precauzionali di contenimento dell’epidemia sono applicabili, oltre che ai titolari del cantiere, anche a tutti i subappaltatori e subfornitori.

Sono previste verifiche dell'adozione, da parte dei datori di lavoro, delle prescrizioni stabilite con i rappresentanti sindacali e attraverso l'Ispettorato del Lavoro e l'INAIL.

In premessa, si fa presente che i datori di lavoro potranno:

• attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;

sospendere le lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;

• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti;

• utilizzare, in via prioritaria, gli ammortizzatori sociali disponibili finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;

• incentivare l'utilizzo delle ferie maturate e dei congedi retribuiti per i dipendenti.

Quali sono le regole principali che i datori di lavoro devono adottare nei cantieri?

Informazione ai lavoratori

Il datore di lavoro edile deve informare i lavoratori, e chiunque entri nel cantiere, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. Nel dettaglio:

• il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere;

• chiunque faccia ingresso in cantiere si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;

• informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale;

• preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

Dispositivi di protezione individuale

Qualora la lavorazione in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Il datore di lavoro deve rinnovare, per tutti i lavoratori, gli indumenti da lavoro, prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuali di protezione, anche con tute “usa e getta” e assicurarsi che - in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) - sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento.

Per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è di fondamentale importanza ma è legata alla disponibilità in commercio dei dispositivi.

Fornitori esterni

Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.

Sanificazione

Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio.

Nel caso di presenza di una persona positiva al Covid-19 all’interno del cantiere, si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi. Le persone presenti devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente e minuzioso lavaggio delle mani.

Organizzazione dell'attività lavorativa

Le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.

Gestione di una persona sintomatica

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria, quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19.

Spazi comuni (mensa, spogliatoi)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

Esclusione dalle penali

Il protocollo tipizza le ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

D.P.C.M. 26/04/2020 (in corso di pubblicazione in G.U.)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/27/coronavirus-fase-2-riaprono-cantieri-edili-misure-prevenzione-adottare

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