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Archivio newsCoronavirus e sospensione versamenti: esposizione in denuncia contributiva
L’INPS, nel messaggio n. 1754 del 2020, indica le modalità operative con cui tutti i datori di lavoro interessati alla sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020, ai sensi del decreto Liquidità, possono indicare la sussistenza degli specifici requisiti richiesti. Le indicazioni fornite riguardano sia i datori di lavoro privati che quelli iscritti alla Gestione separata, le aziende iscritte alla gestione pubblica e a quella agricola.
L’INPS, con il messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, fornisce alcune istruzioni operative, in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020. L’Istituto specifica che il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile. I termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 sono sospesi, anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
Le aziende, mediante l’inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti. L’Istituto provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7G”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.
Per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende interessate devono inserire nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” i seguenti codici:
- “N970”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2”;
- “N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4”;
- “N972”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5”.
La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Pertanto, qualora il datore di lavoro, durante il periodo di sospensione, debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.
I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti mediante l’inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all’interno del flusso Uniemens. A tal fine, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento “CodCalamita” di “Collaboratore”, il valore:
- “28”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 1 e 2”;
- “29”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 3 e 4”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”;
- “30”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, comma 5”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.
Le aziende con natura giuridica privata, con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, e che hanno ricevuto il codice autorizzativo, dovranno trasmettere nei termini il flusso Uniemens-ListaPosPA dei mesi di marzo ed aprile 2020, valorizzando gli specifici elementi dedicati alla sospensione contributiva, relativamente alle gestioni di iscrizione del lavoratore. In particolare:
- “ContributoSospesoCalam” se il contributo sospeso si riferisce alle gestioni pensionistiche;
- “ContributoSospesoPrev” se il contributo sospeso si riferisce alla gestione previdenziale (es. ex INADEL);
- “ContributoSospesoCred” se il contributo sospeso si riferisce alla gestione Credito;
- “ContributoSospesoENPDEP” se il contributo sospeso si riferisce alla gestione ex ENPDEP.
Dovrà essere altresì compilato l’elemento “DataFineBeneficioCalamita” con la data del 31 maggio 2020.
INPS, messaggio 24/04/2020, n. 1754