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Archivio newsDisoccupazione agricola indebita: in quali casi spetta la NASpI
L’INPS, con la circolare n. 56 del 2020, fornisce chiarimenti in merito all’iscrizione delle imprese non agricole alla contribuzione agricola unificata ed in particolare sulle attività di cui all’articolo 6 della legge n. 92/1979 che comportano l’iscrizione dei lavoratori addetti alla contribuzione agricola unificata. L’Istituto chiarisce, inoltre, gli effetti della riclassificazione dell’impresa dal settore agricolo ad altro settore sulle prestazioni a sostegno del reddito e sulle prestazioni pensionistiche conseguenti alla riclassificazione del rapporto di lavoro.
Nella circolare n. 56 del 23 aprile 2020, l’INPS interviene in materia di contribuzione agricola unificata, delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento di animali, nonché delle imprese non agricole che assumono lavoratori considerabili operai agricoli. L’Istituto chiarisce al riguardo che ciò che in definitiva rileva, ai fini dell’inquadramento contributivo, è l’attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro.
Deve privilegiarsi ai fini dell’inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell’attività svolta dai lavoratori.
Considerata l’evoluzione della normativa speciale, per la quale assumono sempre maggiore rilievo le attività collegate al ciclo biologico, nonché quelle destinate all’accrescimento del valore della produzione, è necessario fare riferimento alle attività relative al ciclo biologico e al correlato rischio della produzione, nonché ricomprendere le attività indispensabili, ordinarie o straordinarie, finalizzate a mantenere in stato ottimale di salute le piantagioni coltivate, il suolo che ospita le colture e gli allevamenti praticati.
Le imprese non agricole, comprese le aziende agromeccaniche di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 99/2004, che operano nell’ambito dei servizi in agricoltura nei termini sopra indicati, devono assicurare alla contribuzione agricola unificata i soli operai addetti a tali attività.
Nel caso in cui si accerti la carenza dei requisiti per configurare l’azienda quale impresa agricola, è necessario, altresì, accertare se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore rientri o meno tra le attività elencate nell’articolo 6 della l. n. 92/1979; ciò al fine di individuare i lavoratori che, in funzione dell’attività alla quale sono stati addetti, mantengono l’iscrizione previdenziale nel settore agricolo nonostante la riqualificazione dell’azienda nel settore non agricolo.
Nel caso in cui, con la riqualificazione dell’azienda, venga anche accertato che l’attività di lavoro svolta dal dipendente non rientri tra quelle identificabili quali agricole, si procederà al disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura e conseguente aggiornamento della posizione assicurativa. Ne conseguirà la perdita della qualificazione di lavoratore agricolo e del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito specifiche di tale settore, che siano già state eventualmente erogate.
Non trattandosi di un “indebito di condotta”, l’acquisizione in procedura RI e la successiva gestione dell’azione di recupero deve seguire le modalità ordinarie già in uso, non dovendosi utilizzare, quindi, la funzione “Recupero PSR con AVA” realizzata per l’acquisizione e la gestione degli indebiti derivanti da disconoscimento di rapporti di lavoro fittizio con emissione dell’avviso di addebito.
Nel caso in cui le indennità di disoccupazione agricola, dovessero risultare totalmente indebite, può essere eventualmente riconosciuta l’indennità di disoccupazione non agricola (NASpI), con compensazione di quanto già corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione agricola.
La trasformazione delle domande di prestazione (da disoccupazione agricola a NASpI) può avvenire solo su apposita istanza dell’interessato e solo nel caso in cui le domande di indennità di disoccupazione agricola risultino presentate nel rispetto dei termini legislativamente previsti anche per le domande di indennità di disoccupazione NASpI.
INPS, circolare 23/04/2020, n. 56