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Bilancio enti del Terzo Settore: adempimenti semplificati a partire dal 2021

Il Ministero del Lavoro, con il decreto 5 marzo 2020, ha adottato la modulistica per la redazione del bilancio degli Enti del Terzo Settore - ETS. Il decreto prevede che gli schemi dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale, della relazione di missione e del rendiconto di cassa, pur considerandosi “fissi”, possono essere modificati dagli enti destinatari al fine di favorire la chiarezza del bilancio. Sul piano operativo si evidenzia una netta differenziazione negli adempimenti degli ETS basata sulle dimensioni degli stessi con evidenti semplificazioni riservate a quelli con introiti inferiori ai 220 mila euro. Le disposizioni esplicano efficacia a partire dai bilanci 2021, da approvare nel 2022.

Con il decreto 5 marzo 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso attuativo l'art. 13, comma 3 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), riguardante gli enti (ETS) che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

Le disposizioni, che interessano i bilanci da redigere nel 2021 e da approvare nel 2022, evidenziano una differenziazione negli adempimenti degli ETS riferita alle loro dimensioni, con evidenti semplificazioni riservate a quelli con entrate inferiori ai 220 mila euro annui.

Gli schemi applicabili alle singole fattispecie costituiscono tuttavia un'indicazione minima generale, in quanto i singoli enti possono apportare le integrazioni che appaiono più opportune per il miglioramento delle informazioni ai terzi, oltreché ovviamente, ampliare e adeguare l'informativa dei documenti allegati al bilancio.

Con riferimento alle società di persone, la disciplina civilistica non prescrive obblighi in merito alla struttura del bilancio. Tuttavia, si ritiene opportuno che tali enti redigano il bilancio di esercizio secondo le disposizioni di cui all'art. 2423 c.c. e seguenti, in quanto applicabili.

Modulistica per la redazione del bilancio

Gli schemi di stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione e rendiconto di cassa approvati dal decreto, devono essere considerati come schemifissi”, anche se possono essere modificati dagli enti destinatari al fine di favorire la chiarezza del bilancio.

Al riguardo, il Codice del Terzo settore dispone che:

- sono obbligati a redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000 euro. La predisposizione del bilancio d’esercizio è conforme alle clausole generali, ai principi generali, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423 e 2423 -bis e 2426 c.c. e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore;

- gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa.

Ai fini dell'individuazione degli enti che rientrano nell'obbligo di redazione del bilancio secondo il principio della competenza economica o nella facoltà di redazione del bilancio secondo il principio di cassa, occorre considerare il volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente.

La norma sottende l’utilizzo del principio di competenza economica per la redazione del bilancio degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000 euro, mentre consente l’utilizzo del principio di cassa per gli enti con dimensione economica inferiore a tale soglia.

Per quanto concerne i bilanci redatti secondo il principio di cassa occorre escludere le entrate relative a disinvestimenti, intendendo come tali le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto entrate non afferenti alla gestione corrente dell’ente e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie.

Si evidenzia, inoltre, che gli ETS non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio, un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Nello schema di stato patrimoniale (vedi il Mod. A allegato al decreto 5 marzo 2020), che non si discosta significativamente da quello previsto dal codice civile per le società, il patrimonio dedicato all'attività istituzionale non è separato rispetto a quello dedicato all'attività accessoria.

Lo stato patrimoniale deve essere redatto secondo quanto previsto per le imprese dall'art. 2424 c.c., con alcune modifiche e aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio dei vari enti non profit, tra cui in particolare:

- il patrimonio libero che è costituito dal risultato gestionale dell'esercizio in corso e dalle riserve accantonate negli esercizi precedenti;

- il fondo di dotazione, se previsto statutariamente (il fondo può essere sia libero che vincolato in funzione delle indicazioni statutarie);

- il patrimonio vincolato che è composto da fondi vincolati per scelte operate da terzi donatori o dagli organi istituzionali e dalle riserve statutarie.

Il documento ha l’obiettivo di rappresentare il risultato gestionale (positivo o negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e costi/oneri di competenza dell'esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi.

Nello specifico occorre tenere presente che gli enti non profit non orientano i propri comportamenti gestionali secondo le logiche del mercato capitalistico, ed anche quando ciò avvenisse, lo fanno strumentalmente rispetto ad altri fini.

Pertanto, il risultato del confronto fra impiego e destinazione dei fattori produttivi (costi di gestione) da un lato, ed i ricavi (che si possono definire tali solo se si formano nello scambio) ed i proventi (contribuzioni, lasciti, donazioni, ecc.) dall'altro, non assume il significato economico di sintesi tipico dell'impresa. L’attività di rendicontazione di tali enti ha lo scopo principale di informare i terzi sull'attività dell'azienda nell'adempimento della missione istituzionale, nonché le modalità attraverso le quali l'ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività.

Il rendiconto gestionale (vedi il Mod. B allegato al decreto 5 marzo 2020), pertanto, informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle "aree gestionali", ovvero: - attività tipica o di istituto: è l'attività istituzionale svolta in conformità alle indicazioni previste dallo statuto;

- attività promozionale e di raccolta fondi: è svolta per ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire le risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali ai fini istituzionali;

- attività accessoria: è diversa da quella istituzionale, ma complementare e finalizzata a garantire risorse utili a perseguire le finalità istituzionali; - attività di gestione finanziaria e patrimoniale: è strumentale all' attività dell’ente;

- attività di supporto generale: è l’attività di direzione dell'ente che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base.

Rendiconto di cassa

I soggetti minori, ovvero gli enti i cui componenti positivi di reddito (ricavi, rendite, proventi o entrate) complessivamente intesi sono inferiori a 220.000 euro, in luogo dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale, possono redigere un solo prospetto: il rendiconto di cassa (vedi il Mod. D allegato al decreto 5 marzo 2020).

Il documento si suddivide in tre sezioni:

- sezione relativa alle entrate ed uscite di carattere generale dell'esercizio;

- sezione dedicata alle uscite da investimenti ed entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni;

ognuna delle suddette sezioni prevede il calcolo specifico dell'avanzo/disavanzo riferito alle relative gestioni;

- sezione dedicata ai conti di cassa e depositi bancari.

Nel prospetto va inoltre fatto riferimento al carattere secondario e strumentale delle eventuali attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e un rendiconto delle raccolte fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Relazione di missione

La Relazione di missione ha la “funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’ente e sui risultati ottenuti, con una informativa centrata sul perseguimento della missione istituzionale”. 

Il documento illustra, da un lato, le poste di bilancio e, dall’altro lato, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il codice civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Nella relazione di missione, che accompagna il bilancio, gli amministratori espongono e commentano le attività svolte nell'esercizio, nonché le prospettive sociali.

Con il decreto del Ministero del Lavoro il documento assume la veste di un documento molto specifico e dettagliato (si tratta di 24 punti informativi) che illustra, tanto le poste di bilancio quanto l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In sintesi, la relazione di missione:

- è lo strumento dedicato a fornire una rappresentazione adeguata della gestione complessiva dell'azienda, integrando i dati economici e finanziari con indicatori non economico finanziari su attività e progetti specifici dell'impresa non profit;

- esprime il giudizio degli amministratori sul risultato conseguito e deve rappresentare uno strumento valutativo dell'utilità sociale dell'impresa, rendendo conto dei molteplici aspetti di gestione che non trovano una manifestazione economico-finanziaria;

- integra gli altri documenti di bilancio per garantire nei confronti degli stakeholder un'adeguata rendicontazione sull'operato dell'ente e sui risultati conseguiti, con un'informativa centrata sul perseguimento della missione istituzionale, esprimendosi sulle prospettive di continuità

La relazione di missione può inoltre fornire informazioni rispetto a tre ambiti principali:

- missione e identità dell'ente;

- attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione;

- attività "strumentali", rispetto al persegui mento della missione istituzionale (attività di raccolta fondi e di promozione istituzionale),

e comprende sostanzialmente tre aree di rendicontazione: 

- missione e identità dell’ente;

- attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione;

- attività “strumentali” rispetto al perseguimento della missione.

PREMESSA
Introduzione del presidenteNota metodologica- Principi di riferimento, aspetti processuali, struttura e contenuti del documento - Modalità di comunicazione del bilancio di missione - Obiettivi di miglioramento per la successiva edizione
PRIMA SEZIONE: L’IDENTITÀ
La storiaIl contesto di riferimentoIl quadro normativoLa missione e la strategiaGli stakeholder di missioneLa struttura e i processi di governo e di emissione:- Gli organi statutari - La struttura operativa - I principali processi di governo e di gestioneGli enti e le società strumentaliLa partecipazione bancaria (eventuale)
SECONDA SEZIONE: L’IMPIEGO DEL PATRIMONIO
Strategia generale di gestione del patrimonioComposizione e redditività
TERZA SEZIONE: L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Il quadro generale:- Le risorse, fra quelle di cui alla raccolta fondi, destinate all’attività istituzionale - Le erogazioni - Le destinazioni patrimoniali volte al perseguimento diretto della missioneIl processo erogativo:- Aspetti generali - Valutazione ex ante, selezione e deliberazione - Monitoraggio e valutazione ex post dei progetti finanziatiIl singolo settore di intervento:- Analisi dei bisogni specifici individuati, le relative strategie e gli interventi realizzati - Valutazione dell’impatto aggregato dell’attività dell’ente nel settore - Approfondimento su specifici progetti sostenuti particolarmente significativi - Elenco completo dei contributi deliberati relativi allo specifico settore di intervento, comprese le spese relative a celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioneLe erogazioni previste da specifiche norme di legge:- Legge n. 266/91 in tema di volontariato

Relazione del revisore legale

Il soggetto incaricato della revisione legale deve esprimere, con apposita relazione, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, un giudizio sul bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e parte della relazione di missione che illustra le poste di bilancio.

La relazione deve comprendere anche il giudizio di coerenza con il bilancio della parte della relazione di missione che illustra l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/04/28/bilancio-enti-terzo-settore-adempimenti-semplificati-partire-2021

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