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Consulenti del Lavoro: 32 crediti formativi conseguiti con modalità a distanza

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha approvato la delibera n. 337/2020 con quale ha apportato alcune modifiche al Regolamento sulla formazione continua obbligatoria a seguito della grave emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del Covid-19 all’interno del territorio nazionale. L’obbligo formativo relativo al biennio 2019-2020 potrà considerarsi adempiuto nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito almeno 32 crediti formativi complessivi, di cui soltanto 3 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. I crediti formativi potranno essere conseguiti anche totalmente con modalità a distanza, mediante utilizzo della tecnologia e-learning e webinar. A tal fine si raccomanda l’utilizzo della piattaforma per videoconferenze "Lifesize", messa a disposizione dall’Enpacl e implementata di sale virtuali con capienza massima di 300 partecipanti in contemporanea.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha diffuso la lettera circolare n. 1163 del 27 aprile 2020, con la quale comunica che, a seguito della grave emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del virus COVID-19 all’interno del territorio nazionale, ha ritenuto opportuno adottare il provvedimento in oggetto.

Per quanto riguarda la verifica dell’obbligo formativo relativo al biennio 2019-2020, si precisa che lo stesso è considerato adempiuto nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito almeno 32 crediti formativi complessivi, di cui soltanto 3 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.

I crediti formativi potranno inoltre essere conseguiti, anche nella misura del 100%, con modalità a distanza mediante utilizzo della tecnologia e-learning e webinar.

Il Consiglio Nazionale, inoltre, ferme restanti per gli Enti autorizzati le regole disposte dalle apposite linee guida per le modalità di formazione a distanza allegate al regolamento, promuove da parte dei Consigli Provinciali l’utilizzo, ancorché in via non esclusiva, della piattaforma per videoconferenze Lifesize, messa a disposizione dall’ENPACL, già implementata di sale virtuali con capienza massima di 300 partecipanti in contemporanea.

In caso di utilizzo della predetta piattaforma, si invitano i Consigli Provinciali a curare la gestione dell’evento formativo sulla “Piattaforma informatica per la formazione continua” analogamente agli eventi svolti in modalità frontale, così come previsto dalle linee guida di cui all’articolo 9 del vigente Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro.

Le presenze dei partecipanti dovranno, conseguentemente e previa identificazione degli stessi, essere imputate da parte del Consiglio Provinciale nella piattaforma informatica dedicata alla formazione continua dei Consulenti del Lavoro.

Per verificare la corretta partecipazione degli iscritti durante l’intero svolgimento dell’evento il Consiglio Provinciale potrà eventualmente utilizzare la funzionalità dedicata alla votazione presente nella piattaforma Lifesize. In tal caso non sarà necessario alcun altro test di verifica.

Il Consiglio Provinciale, laddove pervengano da parte di enti formatori autorizzati richieste di accreditamento di eventi da svolgere in modalità videoconferenza, potrà valutare di accoglierle solamente nel caso in cui sia in grado di poter vigilare sull’effettiva partecipazione degli iscritti all’attività formativa.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/professioni/quotidiano/2020/04/29/consulenti-lavoro-32-crediti-formativi-conseguiti-modalita-distanza

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