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Archivio newsApprendistato: la gestione dei profili formativi durante l’emergenza Coronavirus
Con l’assunto di partenza che non si realizza apprendistato senza formazione, c’è da domandarsi quali siano i criteri guida in base ai quali orientarsi nella gestione dei profili formativi durante i periodi di sospensione dell’attività lavorativa, di lavoro a distanza in modalità agile o di chiusura di scuole e università nell’attuale fase di emergenza connessa alla diffusione del virus Covid-19. A tali fini un aiuto al datore di lavoro giunge dalla modificabilità del piano formativo individuale che consente di favorire il più possibile, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti, la formazione dell’apprendista anche in questo periodo critico.
L’apprendistato è un contratto di lavoro nel quale la prestazione lavorativa è connessa ad un percorso formativo. In esito a tale contratto, nel caso dell’apprendistato di primo e terzo livello, il giovane consegue un titolo di studio, oppure, nel caso dell’apprendistato di secondo livello, acquisisce una qualificazione valida ai fini contrattuali: questi due elementi, formazione e lavoro, sono sempre, necessariamente, collegati e interdipendenti. Senza formazione, non è possibile “lavorare” come apprendisti; senza lavoro, non c’è formazione in apprendistato.
In questa premessa è già contenuto il criterio grazie al quale orientarsi nella gestione dei profili formativi di tale fattispecie durante i periodi di sospensione dell’attività lavorativa, di lavoro a distanza in modalità agile, o di chiusura di scuole e università. Sono esattamente le situazioni che osserviamo oggi durante l’emergenza sanitaria, economica e sociale connessa alla diffusione del virus Covid-19. Vediamo come “calare a terra” questo criterio in diverse circostanze pratiche.
Per quanto riguarda la formazione interna, cioè quella svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro e presente in ognuno dei tre livelli di apprendistato, nel caso in cui l’apprendista continui a svolgere il proprio lavoro a distanza, può continuare ad essere erogata. Essa infatti non deve necessariamente essere svolta all’interno dell’azienda e può essere realizzata anche attraverso il ricorso a strumenti digitali e a piattaforme di e-learning. Il riferimento, sul punto, è la contrattazione collettiva, che interviene disciplinando le diverse modalità con cui svolgere tale monte ore formativo. Ad esempio, il CCNL Terziario Confcommercio prevede esplicitamente, tra di esse, l’e-learning. In questi casi è opportuno intervenire sul Piano Formativo Individuale (PFI) rimodulando i periodi di formazione e modificando gli strumenti e i metodi per la sua erogazione. Il PFI, d’altronde, è sempre modificabile purché ciascun intervento sia giustificato da un’esigenza formativa.
Non rappresenta una criticità il venir meno temporaneo dell’affiancamento del tutor, al quale comunque non è esclusa la possibilità di proseguire le attività in forma virtuale. A tal proposito, viene in soccorso la nota n. 1118 del 17 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro che in materia di distacco dell’apprendista considerava legittima la sospensione dell’affiancamento da parte del tutor, a condizione che non si prolunghi per un periodo preponderante rispetto alla durata totale prevista dal contratto di apprendistato. Un risalente interpello ministeriale (interpello n. 9 del 27 marzo 2008) aveva d’altronde già precisato come non fosse necessario che l’affiancamento del tutor fosse continuativo.
In caso, invece, di sospensione dell’attività lavorativa, vengono meno anche gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro. Se questa sospensione supera i 30 giorni, è possibile prolungare il periodo di apprendistato come disposto dall’art. 42, comma 5, lettera g del decreto legislativo 81/2015. Tale proroga è giustificata dal fatto che l’apprendista deve disporre di tempo utile per acquisire le competenze indicate nel PFI, principio ricordato anche in diverse risposte ad interpelli (interpello n. 34 del 15 ottobre 2010 e n. 17 dell’11 luglio 2007), nelle quali è stato ribadito il principio di effettività: l’erogazione della formazione deve essere effettiva, e non solo figurativa. Da ciò si comprende la necessità, in caso di sospensione dell’attività lavorativa – e quindi, anche formativa – di un prolungamento del periodo di apprendistato.
Concentrandoci ora esclusivamente sull’apprendistato professionalizzante, o di secondo livello, è opportuno ricordare l’altra componente formativa del percorso, e cioè la formazione esterna: i percorsi per l’ottenimento di competenze di base e trasversali, erogati tramite offerta pubblica dalle Regioni e dalle Province autonome. Il rimando, in questo caso, è alle discipline approvate a livello regionale e alle misure adottate in questo periodo. Se l’apprendista continua a lavorare e se è possibile svolgere, perché così disposto dalle Regioni, tale monte ore formativo a distanza, l’apprendista dovrà regolarmente frequentare i percorsi per le competenze di base e trasversali.
Ovviamente, nel caso in cui la formazione esterna sia sospesa, data l’impossibilità di svolgerla in presenza, essa sarà recuperata secondo i criteri previsti dal legislatore regionale. Infine, nel caso in cui l’apprendista fruisca di misure di sostegno al reddito e sia sospeso dall’attività lavorativa, non è tenuto a frequentare i corsi per la formazione di base e trasversale, anche se già attivati e avviati prima della sospensione del rapporto.
Più complessa è la gestione dei profili formativi dell’apprendistato c.d. duale, cioè per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, e il certificato di specializzazione tecnica superiore (o di primo livello) e di alta formazione e ricerca (o di terzo livello). Dato il doppio status dell’apprendista (studente-lavoratore), anche nel caso in cui l’attività lavorativa sia sospesa, egli continuerà a seguire regolarmente il percorso gestito dall’istituzione formativa nella quale è iscritto, ovviamente secondo le disposizioni di quest’ultima e attraverso il ricorso alla didattica a distanza. Il “peso” di queste ore di formazione esterna, sarà poi definito secondo le indicazioni fornite sul punto dai Ministeri competenti o tramite accordo tra le parti, e conteggiato ai fini del raggiungimento del monte ore formativo previsto dal PFI. Per quanto invece riguarda la formazione interna vale quanto detto in precedenza, con un accorgimento ulteriore: nel caso dell’apprendistato duale essa concorre infatti anche alla valutazione finale dell’apprendista, e ogni intervento che la riguardi deve essere concordato dal tutor aziendale e tutor formativo, dal datore di lavoro e l’istituzione formativa. È quindi necessario, in questo caso, un ulteriore lavoro di raccordo tra i diversi attori che concorrono alla formazione del giovane.
In conclusione, i ragionamenti qui svolti hanno alla loro base quanto ricordato in apertura: non si realizza apprendistato senza formazione. Allo stesso tempo, la gestione dei profili formativi è facilitata dalla modificabilità del Piano Formativo Individuale, strumento a cui dedicare particolare attenzione per poter favorire il più possibile, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti, la formazione dell’apprendista anche in questo periodo emergenziale.
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