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Archivio newsSospensione versamenti: esposizione in Uniemens da rettificare entro il 20 maggio
Nel messaggio n. 1789 del 2020, l’INPS specifica ulteriormente le modalità di esposizione in Uniemens della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro interessati devono provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale della denuncia, mentre i committenti che versano alla Gestione separata potranno provvedere alla modifica del flusso inserendo i nuovi codici.
L’INPS, con il messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020, fornisce ulteriori disposizioni sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le aziende che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020, senza aver potuto indicare il codice importo da riferire alla sospensione, possono provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, entro la data del 20 maggio 2020.
L’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione separata, che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020 senza aver indicato il codice calamità relativo alla sospensione, potranno provvedere alla modifica del flusso Uniemens.
Le operazioni di ritrasmissione della sola denuncia aziendale per i lavoratori dipendenti e dei flussi Uniemens in riferimento alla Gestione separata consentiranno di individuare correttamente gli importi sospesi che potranno essere oggetto di successivo versamento alle scadenze e con le modalità previste dal decreto Cura Italia e dal decreto Liquidità.
Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione separata, che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver indicato il codice calamità relativo alla sospensione, potranno provvedere alla modifica della denuncia secondo le seguenti indicazioni:
- i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 dovranno inserire il codice “25”;
- le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche dovranno inserire il codice “26”;
- i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dovranno inserire il codice “27”.
Le aziende che hanno già inviato il flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020 senza il codice importo relativo alla sospensione potranno provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.
L’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
Decorsa la data del 20 maggio 2020, al fine di consentire la corretta gestione degli importi sospesi relativi alle denunce Uniemens dei lavoratori dipendenti sia del mese di febbraio sia del mese di marzo 2020, dovranno essere inviati flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del “tipo regolarizzazione.
INPS, messaggio 28/04/2020, n. 1789