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Archivio newsCovid-19: consegna tardiva documento sanitario al lavoratore esposto a radiazioni ionizzanti
Arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la nota n. 7216, con cui si prevede la possibilità di operare il differimento dei termini per la consegna dei documenti sanitari ai lavoratori dipendenti esposti a radiazioni ionizzanti. Tale adempimenti costituisce un obbligo posto a carico del medico addetto alla sorveglianza medica in azienda. In considerazione della situazione emergenziale che il Paese sta affrontando, la consegna potrà dunque essere effettuata anche successivamente al termine ordinario di scadenza.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene, con la nota n. 7216 del 26 aprile 2020, in merito al differimento dei termini per la consegna dei documenti sanitari personali dei lavoratori dipendenti esposti a radiazioni ionizzanti da parte del medico addetto alla sorveglianza medica in azienda.
Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario personale in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione
della sorveglianza medica eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi ad essi connessi e i successivi mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di
emergenza ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall'esperto
qualificato.
La disciplina ordinaria in esame prevede che il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali, che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previste dala legge.
In considerazione dell’attuale situazione emergenziale da Coronavirus, che ha determinato l’adozione di misure straordinarie sull’intero territorio nazionale per il contenimento della diffusione del virus da COVID-19, il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell’attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti, entro il quale il medico addetto alla sorveglianza medica debba provvedere alla consegna della documentazione sanitaria, può essere eccezionalmente differito.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 26/04/2020, n. 7216