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Archivio newsDecreto Giustizia e app Immuni: il Governo vara le regole
Per la prevenzione dei contagi da Covid-19, il Governo, con un decreto legge approvato durante il Consiglio dei Ministri del 29 aprile, ha previsto che presso il Ministero della Salute sia istituita una piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che installino, su base volontaria, l’”app Immuni” per dispositivi di telefonia mobile. La finalità è allertare le persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi al Coronavirus e tutelarne la salute attraverso le misure di profilassi legate all'emergenza sanitaria. Il mancato utilizzo dell'applicazione in ogni caso non comporta alcuna limitazione o conseguenza per l'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati. Il decreto ha previsto anche misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, intercettazioni, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile.
E’ stato approvato, dal Consiglio dei Ministri n. 43 del 29 aprile 2020,su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, un decreto legge che introduce misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile, e disposizioni urgenti in materia di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti e dei contagi da COVID-19 mediante la nuova “app Immuni”.
Quanto alle intercettazioni, il decreto prevede che la nuova normativa in materia si applichi ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, anziché, come attualmente previsto, a quelli iscritti dopo il 30 aprile 2020.
Il decreto legge, inoltre, integra la disciplina penale relativa alla detenzione domiciliare e alla concessione dei permessi, stabilendo che, nel caso in cui le istanze siano presentate per detenuti per i reati di mafia o terrorismo, l’autorità competente, prima di pronunciarsi, chieda, tra gli altri, il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto.
Il decreto individua anche misure in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19, prevedendo al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi al nuovo coronavirus e tutelarne la salute attraverso le misure di profilassi legate all'emergenza sanitaria, presso il Ministero della salute sia istituita una piattaforma informatica per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che installino, su base volontaria, l’app Immuni per dispositivi di telefonia mobile.
Questa applicazione è comunque complementare rispetto alle ordinarie modalità già in uso da parte del Servizio sanitario nazionale.
Il Ministero dovrà individuare le misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, si deve assicurare che:
- gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
- i dati personali raccolti dall'applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID- 19, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;
- il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati. È esclusa comunque la geo-localizzazione dei singoli utenti;
- siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
- i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute. I dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine.
Il nuovo decreto prevede espressamente che:
- i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella specificate. Salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica;
- nel caso di mancato utilizzo dell'applicazione non si avrà alcuna limitazione o conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati;
- la piattaforma deve essere realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica e i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma siano di titolarità pubblica;
- l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali devono essere interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Entro quella data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.
Consiglio dei Ministri, comunicato stampa 30/04/2020, n. 43