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Archivio newsDecreto Liquidità: dai Consulenti del Lavoro l’analisi delle misure per imprese e professionisti
Arriva dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro la circolare n. 10 del 2020 con cui viene esaminato il decreto Liquidità, attraverso cui il legislatore si è fatto garante nei confronti di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, di finanziamenti da erogare a imprese e professionisti. Il documento esamina criticità interpretative riguardo le misure a sostegno della liquidità che interessano aziende e professionisti in difficolta da Coronavirus che accedono al prestito garantito dallo Stato, le somme richiedibili e la finalizzazione delle stesse al pagamento di debiti correnti nonché al sostegno del programma di sviluppo della propria attività.
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 10 del 29 aprile 2020, esamina le misure finanziarie introdotte dal decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020).
Nel documento viene esaminata il ruolo del SACE S.p.A., che concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, affinché tali soggetti accordino finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
L’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) il 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio.
Qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.
La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
1) 90 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro. Per queste imprese, di minore dimensione, è prevista la procedura semplificata di rilascio delle garanzie di cui al comma 6 (vedi infra);
2) 80 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
E’ previsto l’accesso gratuito e automatico al Fondo PMI per i nuovi finanziamenti di importo fino a 25.000 euro concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. Per tali soggetti, l’intervento del Fondo è comunque potenziato: la copertura è del 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione rispetto alla garanzia diretta pari all’80 percento.
Per i predetti soggetti:
- la durata dei finanziamenti non è superiore a sei anni e l’inizio del rimborso del capitale non inizia prima di due anni dall'erogazione;
- l’importo del finanziamento non è superiore al 25 per cento dei ricavi (comunque non superiore a 25.000 euro) del beneficiario come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale o, per i beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione.
Nel caso di garanzia diretta del Fondo, è applicato al finanziamento un tasso di interesse, e nel caso di riassicurazione un premio complessivo di garanzia, che tiene conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, maggiorato dello 0,20 per cento.
Gli operatori del micro credito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del TUB, in possesso del requisito di micro, piccola o media impresa, beneficiano della garanzia del Fondo di garanzia PMI, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento e - relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati - senza valutazione del merito di credito. La garanzia opera sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori del micro credito, di operazioni di micro credito in favore di beneficiari.
In questo caso viene elevato da 25.000 a 40.000 euro l’importo massimo delle operazioni di micro credito.
Il decreto Liquidità introduce inoltre una disciplina semplificata applicabile dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al termine dello stato di emergenza previsto per il 31 luglio 2019, per favorire la conclusione dei contratti attraverso modalità di formalizzazione del consenso più agevoli rispetto a quelle attualmente previste dal nostro ordinamento giuridico in materia bancaria.
Le semplificazioni riguardano la conclusione dei contratti relativi a:
- operazioni e servizi bancari e finanziari;
- contratti di credito;
- contratti per servizi di pagamento;
- contratti per il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta.
I contratti si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, e che i contratti:
- siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente;
- facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo;
- siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.