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Archivio newsCoronavirus: attività di impresa sospesa senza denuncia al REA
Gli imprenditori non dovranno presentare alcuna denuncia al Repertorio economico amministrativo – REA, del Registro imprese, qualora le attività di impresa siano state espressamente sospese, durante il periodo di emergenza COVID-19, con ordinanza o DPCM. Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 3723/C del 2020 che fornisce le prime indicazioni applicative delle norme del decreto Cura Italia come modificato dal decreto Liquidità, con riferimento alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e sanzionatori. Viene anche chiarito il caso specifico in cui, in assenza di espresse decisioni delle autorità, ci sia stata una sospensione volontaria per la mancanza di condizioni di lavoro in sicurezza.
Sono rivolte a un’ampia platea di imprese le indicazioni sul decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e sul decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 3723/C del 2020:
La circolare, elaborata a seguito di una serie di quesiti pervenuti relativi alle attività di impresa sospese durante il periodo di emergenza COVID-19, è incentrata nello specifico sulla sospensione di una serie di scadenze di adempimenti posti a carico delle imprese.
La norma oggetto di chiarimento è l’art. 103 del decreto Cura Italia il quale ha previsto, con efficacia retroattiva, la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, successivamente portata al 15 maggio 2020 dal decreto Liquidità alle imprese (art. 103, co. 1 e 5).
Rientrano nella sospensione, tra gli altri, anche i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (co. 1-bis). Peraltro, la disposizione è stata esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali (co. 2).
La relazione illustrativa del provvedimento d’urgenza ha chiarito che la norma ha un tenore generale e pertanto la sospensione si applica sia ai termini perentori (stabiliti dalla legge a pena di decadenza) sia ai termini ordinatori (il cui mancato rispetto non caduca il potere di provvedere), sia pure ai termini finali ed esecutivi come a quelli endoprocedimentali e preparatori.
In particolare, la circolare n. 3723/C del 2020 dice espressamente che non si applicano fino alla data del 15 maggio i termini “ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data”.
L’istituto giuridico al quale si deve fare riferimento è quello tipico del diritto civile della “sospensione”, il quale dispiega i suoi effetti “per tutto il periodo per il quale gioca la causa giustificativa prevista dalla norma in parola, in modo che non viene tolto valore al periodo eventualmente già trascorso, agendo come una parentesi temporale”.
Dunque, in questa parentesi temporale - disposta dall’art. 103 comma 1, decreto Cura Italia inizialmente sino al 15 aprile e poi estesa dal decreto Liquidità sino al 15 maggio 2020 - il calcolo dei termini entro cui le imprese avrebbero dovuto espletare i propri adempimenti – presentazione di bilanci delle società, SCIA e depositi – è sospeso, e tale sospensione “non dispone né a favore dell’obbligato, né della pubblica amministrazione”: si tratta, insomma, di una sospensione che si applica alla PA, come al cittadino e alle imprese così come ai ricorsi al giudice del registro.
Anche la circolare ribadisce che la disposizione normativa ha “una portata ampia” e perciò la si ritiene pienamente applicabile ai termini dei procedimenti di rinnovo dei Consigli delle Camere di Commercio (D.M. 4 agosto 2011, n. 156): anche in tale caso, il decorso di questi termini “non opera per tutto il periodo temporale indicato dalla norma” (cioè sino al 15 maggio, per adesso).
Ovviamente, tale disciplina non si applica a quelle procedure di rinnovo che nel frattempo siano state comunque portate regolarmente a compimento nei termini perentori stabiliti dalla citata normativa regolamentare.
Vediamo più nel dettaglio quali chiarimenti il Ministero ha dato con la circolare n. 3723/c del 15 aprile 2020.
Dunque, i benefici di legge alle imprese verranno riconosciuti automaticamente o gli imprenditori dovranno comunicare espressamente al Repertorio economico amministrativo (REA) del Registro imprese le sospensioni della relativa attività?
Vediamo quali sono le diverse situazioni analizzate dalla circolare ministeriale.
Imprese che hanno sospeso l'attività per obbligo di legge
Se le attività rientrano tra quelle sospese per obbligo di legge (cioè quelle per cui le ordinanze hanno disposto l’obbligo di chiusura: da ultimo, art. 1 del DPCM 22 marzo 2020), le imprese non dovranno presentare istanze al REA (“non appare assolutamente ragionevole, né fondato chiedere un adempimento formale nei confronti del REA”).
Imprese che hanno sospeso l'attività in via volontaria
Anche se le attività non sono tra quelle espressamente sospese (cioè quelle per cui l’art. 1, comma 1 del DPCM 22 marzo 2020, non dispone l’obbligo di sospensione), le stesse potrebbero essere state sospese per vari morivi e cioè perché a norma del comma 3 “non risultano assicurate le condizioni di sicurezza negli ambienti del lavoro”, perché il prestatore di servizi (singolo o associato) ha ritenuto di sospendere “volontariamente” l’attività o perché l’opificio non è, ad esempio, rifornito di materie prime. In tutti questi casi, è necessaria la denunzia REA.
La circolare precisa che “si reputa opportuno che sia garantito ex post” (cioè al termine del periodo di sospensione e quindi dal 16 maggio) alle tali imprese di denunziare al REA il riavvio dell’attività, indicando anche il dies a quo della sospensione stessa, fermo restando che per gli imprenditori che vogliano comunicare al SUAP la sospensione, è possibile ricorrere al portale “impresainungiorno.gov.it” (Unioncamere, nota 21 marzo 2020). È un adempimento che incide in via diretta sull’attività d’impresa e quindi la comunicazione dovrà transitare tramite il SUAP (ex articoli 5 del DPR 160/2010 e 9, comma 5 del D.L n. 7/2007), contestualmente alla Comunicazione unica “per evitare al segnalante inutile e defatigante ridondanza di adempimenti burocratici”.
La circolare chiarisce inoltre con degli esempi come si calcolano i termini del periodo di sospensione previsto dal decreto Cura Italia.
In caso di SCIA, i termini non decorrono o meglio, se ad esempio al 23 febbraio si erano consumati 15 dei 60 giorni previsti dall’art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo) per operare le verifiche successive, il 16 maggio viene considerato il 16° giorno.
Qualora la normativa preveda un termine per il deposito, per l’iscrizione o per una denunzia al REA, quantificato in 30 giorni e il dies a quo è il 10 febbraio, il 16 di maggio risulta essere il 14° giorno: allo stesso modo si calcolano i termini se l’obbligo cade successivamente al 23 febbraio (in questo caso ovviamente il 16 maggio sarà considerato il dies a quo dell’obbligo amministrativo).
Questo vale in linea generale, tenuto conto che il legislatore ha previsto norme speciali di differimento termini, per il deposito dei bilanci delle società (art. 106), di partecipate ed enti pubblici (107).
La circolare propone anche degli esempi volti a spiegare come si applica l’art. 103, comma 1 del “Cura Italia” alle procedure di rinnovo dei Consigli delle Camere di Commercio (D.M. n. 156/2011):
- per un Consiglio camerale in scadenza il 20 luglio 2020, l’avvio della procedura di rinnovo era il 22 gennaio 2020 (cioè 180 giorni prima della scadenza, ex art. 2, comma 1, D.M. n. 156/2011). Al 23 febbraio 2020 sono trascorsi 32 dei 40 giorni, richiesti dall’art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011, entro cui le organizzazioni imprenditoriali devono presentare, a pena di esclusione, la documentazione richiesta per la partecipazione al procedimento di rinnovo del Consiglio camerale. Pertanto, il 16 maggio 2020 sarà calcolato come il 33° giorno dei 40 richiesti e quindi il termine perentorio richiesto a pena di esclusione dal citato art. 2, comma 2, scadrà il 23 maggio 2020.
Se per le procedure sanzionatorie la norma si applica allo stesso modo della SCIA e degli adempimenti del registro imprese/REA (almeno in fase d’accertamento), il procedimento resta invece sospeso nelle altre fasi (così resteranno sospesi i termini relativi ai procedimenti disciplinari sia per le fasi endoprocedimentali sia per la fase provvedimentale, sia per quella dei termini del ricorso gerarchico improprio a questo Ministero).