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Archivio newsDecreto Maggio: bonus da 400 a 600 euro per colf, badanti e baby sitter
In arrivo per colf, badanti e baby sitter una indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 di importo pari a 400 o 600 euro mensili in base alla durata oraria complessiva dei contratti di lavoro stipulati. Lo prevede la prima bozza del decreto legge cd decreto Maggio recante le nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID. L’indennità spetterà a condizione che il lavoratore domestico non conviva con il datore di lavoro e abbia subito una comprovata riduzione di almeno il 25% dell’orario di lavoro.
Un indennizzo di importo variabile da 400 a 600 euro per 2 mensilità e in base all’orario di lavoro svolto. E' quanto prevede, per colf, badanti e baby sitter, la prima bozza del decreto Aprile, ormai decreto Maggio contenente le nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID.
Non quindi l'estensione del trattamento di integrazione salariale in deroga, come si era inizialmente ipotizzato ragionando sull'espressa esclusione, ad opera del decreto Cura Italia, dall'applicazione dell'ammortizzatore sociale ai datori di lavoro domestico (art. 22 del DL n. 18/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27/2020), ma la previsione di un bonus per i mesi di aprile e maggio 2020 da richiedere all'INPS, in analogia a quanto avviene per gli altri bonus.
Ma andiamo con ordine e vediamo cosa prevede, nel dettaglio, la bozza del decreto legge in attesa di conoscere i contenuti del testo definitivo che sarà posto all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con ogni probabilità, nel corso di questa settimana.
La prima bozza di decreto legge riconosce, per i mesi di aprile e maggio 2020, ai lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro alla data del 23 febbraio 2020, per ciascun mese, una indennità pari a:
· 400 euro, se il contratto (o i contratti) di lavoro prevede (prevedono) una durata complessiva non superiore a 20 ore settimanali;
· 600 euro se il contratto (o i contratti) di lavoro prevede (prevedono) una durata complessiva superiore a 20 ore settimanali.
In analogia a quanto stabilito per i “bonus 600 euro”, tali indennità sono esentasse, non concorrendo alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
I bonus del valore di 400 o 600 euro, a seconda del numero di ore settimanali da svolgere in base al contratto di lavoro, sono riconosciuti a condizione che:
· i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro
· vi sia stata una comprovata riduzione di almeno il 25 per cento dell’orario complessivo di lavoro.
Le indennità erogate a colf e badanti non sono cumulabili con gli altri bonus previsti dal decreto Cura Italia, ossia con le indennità erogate a:
· liberi professionisti con partita IVA attiva compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo e collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo e tenuti al versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23% (art. 27);
· lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago e quindi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome e soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco (art. 28);
· lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29). La bozza di decreto estende tale bonus ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata del decreto legge in commento, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI;
· lavoratori del settore agricolo (operai agricoli a tempo determinato, piccoli coloni, compartecipanti familiari) (art. 30)
· lavoratori dello spettacolo (art. 38).
Inoltre non è cumulabile con una le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro erogate dal « Fondo per il reddito di ultima istanza » (articolo 44 del decreto Cura Italia) tra cui il bonus erogato ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
L'indennità erogata ai lavoratori domestici non è infine cumulabile con la NASpI.
Il bonus riconosciuto ai lavoratori domestici non spetta a chi percepisce il reddito di emergenza, ossia la nuova misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020.
I lavoratori domestici beneficiari del reddito di cittadinanza, invece, possono godere del bonus fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro se l’importo del reddito di cittadinanza in godimento è inferiore a 600 euro.
In bonus per colf e badanti infine non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità (articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222) e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
Come per gli altri bonus riconosciuti dal decreto Cura Italia, anche l’indennità per i lavoratori domestici viene erogata dall’INPS in unica soluzione e previa domanda da parte del lavoratore stesso.
Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato (legge 30 marzo 2001, n. 152).
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
La bozza di decreto legge istituisce anche il Rem, ossia il reddito di emergenza, determinato in un ammontare che va da 400 euro mensili per il single, fino ad un importo massimo crescente in base al numero dei componenti familiari, comunque non superiore a 800 euro mensili.
Il REM, erogato a partire da maggio fino a luglio 2020 (per 3 mensilità quindi) e che non spetterebbe ai domestici contrattualizzati, nelle intenzioni del legislatore vorrebbe coprire tutte quelle categorie rimaste finora escluse dalle tutele accordate dal Cura Italia. Circa 3 milioni di persone, tra cui anche lavoratori a termine con contratto scaduto e lavoratori irregolari, come ha dichiarato il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo.
A ben vedere, una volta confermate le norme illustrate, si potrebbe creare la seguente situazione: un lavoratore irregolare (anche domestico) potrebbe arrivare a percepire, fruendo del Rem, un reddito di importo totale variabile da 1200 a 2400 euro (da 400 a 800 euro mensili per 3 mensilità) laddove un domestico regolare godrebbe di una indennità complessiva di 800 o 1200 euro (400 – in assenza di reddito di cittadinanza - o 600 euro per 2 mensilità).
Un’ultima evidenza. Ai licenziamenti dei lavoratori domestici, con ogni probabilità, continuerà a non essere applicabile la sospensione, prevista dal decreto Cura Italia e prorogata dal decreto Maggio fino al 17 agosto 2020.