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Cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate: istruzioni per la domanda

L’INPS, con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020, illustra la gestione delle misure a sostegno del reddito previste dal decreto “Cura Italia”, relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome in ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L’Istituto fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda e per il passaggio successivo alla ricezione, da parte del datore di lavoro, del provvedimento di autorizzazione: l’invio del modello “SR41” entro sei mesi, all’INPS, per la liquidazione dei pagamenti.

In sede di conversione del decreto “Cura Italia” sono stati inseriti specifici riferimenti al tema della tutela della CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate. In particolare, viene previsto che per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020, l’INPS ne fornisce le istruzioni operative.

Le domande devono essere corredate dall’accordo sindacale e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione, con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto, ad esempio full-time, part-time, il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.

Il Ministero effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS.

Il provvedimento di concessione è emanato con il richiamato decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto del limite di spesa programmato che, per l’anno 2020, è al momento pari a 120 milioni di euro. Al fine di consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell’intervento e le ore complessivamente autorizzate. Si ricorda che il periodo di intervento è riferito alle unità produttive coinvolte nell’autorizzazione.

Riguardo ai limiti di spesa programmati, si considera, per l’anno 2020, come importo medio orario della prestazione di integrazione salariale in deroga per aziende plurilocalizzate il valore di 8,90 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.

A seguito dell’avvenuta emanazione del decreto ministeriale, l’azienda invia la domanda di integrazione salariale “modello IG_15_deroga” (cod. “SR100”) all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” con il sistema del “ticket” indicando, tra gli altri dati, il numero del decreto di concessione ministeriale. Le domande dovranno essere trasmesse in relazione alle singole unità produttive censite dall’INPS, anche qualora il decreto abbia autorizzato più unità operative.

L’Istituto effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC.

Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41” semplificato, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni.

Una volta adottato il decreto di concessione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvederà a trasmetterlo all’Istituto e lo stesso sarà inserito, a cura della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, nella piattaforma “Sistema Unico” per la successiva emissione dell’autorizzazione da parte delle Strutture territoriali competenti; l’autorizzazione dovrà essere prontamente notificata all’azienda tramite PEC.

Si rende noto che i decreti ministeriali di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga saranno censiti dall’Istituto sulla piattaforma “Sistema Unico” con il codice intervento “667” e con il nuovo codice evento “672”.

Il trattamento di CIG in deroga può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41” semplificato), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del citato modello “SR41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.

INPS, circolare 07/05/2020, n. 53

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/05/08/cassa-integrazione-deroga-aziende-plurilocalizzate-istruzioni-domanda

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