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Aziende plurilocalizzate: domanda di Cassa integrazione in deroga (anche) su “CIGWEB"

I datori di lavoro con unità produttive o punti vendita siti in 5 o più Regioni o Province autonome che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono chiedere la Cassa integrazione in deroga direttamente al Ministero del Lavoro. Successivamente all'emanazione del decreto ministeriale, si dovrà inviare domanda di integrazione salariale all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB”. La domanda deve essere presentata per le singole unità produttive censite dall’INPS utilizzando il sistema del “ticket”. Sono le istruzioni fornite dall'INPS con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020.

Dopo i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro, giungono le indicazioni dell'INPS a completare il quadro dell'iter di richiesta del trattamento di cassa integrazione in deroga per le unità produttive site in più Regioni o Province autonome.

Con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020, l'Istituto (richiamando la precedente circolare n. 47/2020) infatti spiega alle imprese con unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 come chiedere i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui al decreto-legge n. 18/2020, noto come decreto Cura Italia.

In sede di conversione del decreto-legge n. 18/2020, la legge n. 27/2020 ha espressamente stabilito che, per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome, il trattamento di Cassa integrazione in deroga possa essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali affidando ai successivi decreti interministeriali di riparto delle risorse il compito di definire il numero di regioni o province autonome in cui debbano essere localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro.

Attualmente il decreto di riparto delle risorse che definisce il numero di regioni o province autonome in cui devono essere localizzate le unità produttive per le aziende plurilocalizzate è il D.I del 24 marzo 2020, che fa riferimento a “datori aventi unità produttive in 5 o più regioni o province autonome”. 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è intervenuto a fornire i chiarimenti con la circolare n. 8 del 4 aprile 2020, spiegando, in particolare, che rientrano nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda.

Aziende con unità produttive site in meno di 5 Regioni o Province

Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive site in meno di 5 Regioni o Province autonome, la domanda è effettuata, ove ricorrono i presupposti, presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive.

Aziende con unità produttive site in più di 5 Regioni o Province

Primo step. Domanda al Ministero del lavoro

Al fine di semplificare le modalità di accesso alla Cassa integrazione in deroga, per i datori di lavoro con unità produttive site in 5 o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di integrazione salariale in deroga viene riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle Regioni o Province autonome interessate. Le domande devono essere presentate dalle aziende al Ministero del lavoro che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione (Ministero del lavoro, circolare n. 8 del 4 aprile 2020) e inoltrate, in modalità telematica, tramite la piattaforma CIGSonline con la causale “COVID – 19 Deroga”.

La modalità telematica CIGSonline prevede due tipi di invio: “invio cartaceo” e/o “invio digitale".

Le domande devono essere corredate: 

- dall’accordo sindacale.

N.B. Sul punto si ricorda che l'articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, come convertito in legge, esclude dall'obbligo di accordo sindacale, oltre ai datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti anche i datori di lavoro che abbiano chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

- dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto, ad esempio full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda, con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail (il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 8 del 2020, ha fornito un foglio Excel da compilare e allegare alla domanda).

Istruttoria entro 30 giorni e provvedimento di concessione

Una volta presentata la domanda, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. 

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, viene emanato il provvedimento di concessione nel rispetto dei limiti di spesa programmati che, per l’anno 2020, sono al momento pari a 120 milioni di euro. 

Al fine di consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione deve indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell’intervento e le ore complessivamente autorizzate.

Secondo step. Domanda all'INPS

Successivamente all'emanazione del decreto ministeriale, l’azienda deve inviare la domanda di integrazione salariale “modello IG_15_deroga” (cod. “SR100”) all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB”.

La domanda va presentata in relazione alle singole unità produttive censite dall’INPS anche qualora il decreto abbia autorizzato unità operative. Va utilizzato il sistema del “ticket” indicando, tra gli altri dati, il numero del decreto di concessione ministeriale. 

L’Istituto, dopo aver effettuato l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC

I datori di lavoro, ricevuto il provvedimento di autorizzazione, devono inoltrare all’INPS la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, utilizzando il modello “SR41” semplificato.

L'INPS ricorda che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41” semplificato) entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente

Si fa presente che l'INPS, con il messaggio n. 1508 del 6 aprile 2020, ha apportato alcune semplificazioni procedurali per il modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) disponendo - tra le altre novità - l’abolizione dell’obbligo di firma da parte del lavoratore.

Da ultimo si ricorda che, a seguito delle modifiche della legge di conversione, nell'art. 22 del decreto Cura Italia sono confluite disposizioni di cui agli artt. 15 e 17 DL 9/2020 (Ministero del lavoro, avviso del 30 aprile 2020) che prevedono l'estensione della CIGD in deroga:

- per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, ai datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni

- e, al di fuori di questi casi, per un periodo aggiuntivo non superiore a 4 settimane, alle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/05/08/aziende-plurilocalizzate-domanda-cassa-integrazione-deroga-anche-cigweb

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