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Premi assicurativi INAIL: limiti retributivi di riferimento aggiornati per il 2020

Nella circolare n. 18 del 2020, l’INAIL rende noti i limiti minimi e massimi di retribuzione da prendere a riferimento per la determinazione del premio assicurativo dovuto per l’anno 2020. Gli importi calcolati dall’Istituto si applicano sia alla generalità dei lavoratori dipendenti che, sulla base di quanto riportato nelle apposite tabelle, alle altre categorie di lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché agli artigiani e altri lavoratori autonomi.

L’INAIL con la circolare n. 18 del 6 maggio 2020, comunica gli importi minimi di retribuzione imponibile per la determinazione del premio assicurativo ordinario applicabili all’anno 2020.

Per la generalità dei lavoratori dipendenti, inclusi i soci di cooperative e gli addetti al lavoro agile, è previsto che, se la retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori subordinati, è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all’importo più elevato tra i due. Il limite minimo di retribuzione è pari, per il 2020, a:

- euro 48,98 giornalieri;

- euro 1.273,48 mensili.

Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero gli operai agricoli, per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 43,57 euro.

Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’anno 2020, a euro 27,21.

I limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali, sono pari a:

- 48,98 euro senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera;

- 27,21 euro se è previsto uno specifico limite di giornaliera.

Per i lavoratori a domicilio è previsto il limite minimo di retribuzione giornaliera che varia è pari per l’anno 2020 a euro 27,21.

Con riferimento ai lavoratori detenuti o internati e agli allievi dei corsi di istruzione professionale, dal 1° luglio 2019, l’imponibile giornaliero è pari a 55,18 euro e mensile a 1.379,53.

Lo stesso imponibile si applica anche:

- ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;

- ai lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;

- ai lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;

- ai giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

Con riferimento ai familiari partecipanti all’impresa familiare, dal 1° luglio 2017, l’imponibile giornaliero è pari a 54,21 mentre quello mensile è fissato a 1.355,32 euro.

Alla circolare sono allegate anche le nuove fasce di retribuzione per l’anno 2020, su cui calcolare i contributi dovuti per i lavoratori domestici e da versare all’INPS. Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Per i lavoratori con contratto part-time, la retribuzione oraria minimale si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale a orario; l’importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale a orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno.

Per i lavoratori dell’area dirigenziale la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita e la retribuzione convenzionale è pari a:

- 12,81 euro l’ora

- 102,48 euro al giorno

- 2.561,98 euro al mese.

A decorrere dal 1° febbraio 2020, sono soggetti all’obbligo assicurativo i lavoratori autonomi, anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders).

Per l’anno 2020, l’imponibile giornaliero corrisponde a 48,98.

La base imponibile degli sportivi professionisti è costituita dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e massimale di rendita fissati, dal 1° luglio 2019, rispettivamente a 16.554,30 e 30.743,70 euro mensili.

Per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano, la retribuzione minima, giornaliera e annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l’anno 2020:

- 48,98 euro al giorno

- 14.694,00 l’anno

Sono inoltre determinati ai premi minimi annuali a persona che , in base alla classe di rischio, vanno da 82,30 euro a 1.457,30 euro.

La circolare riporta anche le tabelle per la determinazione del premio dovuto da:

- facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;

- persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;

- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

- insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;

- alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;

- candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio;

- medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi

- soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale;

- allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari.

INAIL, circolare 06/05/2020, n. 18

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/05/08/premi-assicurativi-inail-limiti-retributivi-riferimento-aggiornati-2020

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