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Bonus 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse: ripartono i pagamenti

Potranno essere sbloccate le richieste di bonus 600 euro presentate, per il mese di marzo 2020, dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi non pensionati, che non sono state processate dalle Casse di previdenza d'iscrizione (in via esclusiva) per esaurimento delle risorse finanziarie stanziate. Il decreto interministeriale del 30 aprile 2020 (protocollato in data 4 maggio 2020) rifinanzia infatti il Fondo per il reddito di ultima istanza e estende la tutela a nuove categorie di lavoratori esclusi dagli ammortizzatori sociali speciali previsti dal decreto Cura Italia. A quali nuovi lavoratori spetta il bonus di 600 euro?

Rifinanziamento del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 per consentire di evadere le richieste di bonus 600 euro presentate, per il mese di marzo 2020, dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e per ampliare il sostegno al reddito a nuove categorie di lavoratori esclusi dagli ammortizzatori sociali speciali previsti dal decreto Cura Italia. Sono queste le due direttrici d'azione lungo le quali si muove il decreto interministeriale firmato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 30 aprile 2020 e protocollato in data 4 maggio 2020.

Il decreto, che attua l'articolo 44 del decreto Cura Italia convertito nella legge n. 27/2020, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro nella sezione "Normativa". Per la sua ufficialità se ne attende ora la pubblicazione nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro.

L'art. 44 del decreto Cura Italia, non modificato dalla legge di conversione n. 27/2020, prevede l'istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.

Il Fondo mira a garantire misure di sostegno al reddito, sotto forma di indennità, per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il limite di spesa inizialmente previsto è di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

L'art. 44 in parola rinvia poi a uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione delle indennità nonchè la quota del limite di spesa da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Con decreto interministeriale del 28 marzo 2020 si è definita in 200 milioni di euro per l'anno 2020 la quota del limite di spesa stanziata per l’erogazione, ai professionisti iscritti agli enti e casse di diritto privato di previdenza obbligatoria, di una indennità, pari a euro 600 relativamente al mese di marzo 2020, a determinate condizioni e con specifici requisiti (successivamente in parte modificati dal decreto legge Liquidità, DL n. 23/2020).

Già a pochi giorni dall'invio delle prime domande (lo start era stato previsto per lo scorso 1° aprile) le risorse stanziate si erano rivelate insufficienti a coprire le richieste di bonus pervenute costringendo le Casse di previdenza, una volta raggiunto il plafond, a sospendere l'istruttoria delle altre domande e l'erogazione dei bonus o ad erogare il bonus con fondi propri, sollecitando nel frattempo il Governo a rivedere lo stanziamento.

Il MEF (decreto n. 53073 del 27 aprile 2020) ha così disposto una variazione di bilancio incrementativa per ulteriori 200 milioni di euro, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 44 del Cura Italia, elevando lo stanziamento per il Fondo per il reddito di ultima istanza a complessivi 500 milioni di euro a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Cura Italia (legge n. 27/2020, in vigore dal 30 aprile 2020). 

Si arriva così al 30 aprile scorso quando è stato firmato il nuovo decreto interministeriale di cui accennato in premessa. Vediamo cosa stabilisce. 

L'art. 4 del decreto MEF-Lavoro del 30 aprile 2020 modifica il precedente decreto del 28 marzo 2020 (articolo 1, comma 1 e articolo 5, comma 1) aggiungendo altri 80 milioni di euro allo stanziamento iniziale di 200 milioni.

Si vuole in tal modo garantire il bonus 600 euro a tutti i professionisti che hanno presentato regolare richiesta entro il 30 aprile scorso.

Con questo nuovo decreto potranno pertanto essere sbloccate le ulteriori procedure di liquidazione del bonus nei limiti complessivi di spesa di 80 milioni di euro (anche in termini di rimborso alle Casse professionali che, nel frattempo, avessero comunque pagato l’indennità ai propri iscritti). 

L'art. 2 del decreto 30 aprile 2020, con lo stanziamento di 220 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo per il reddito di ultima istanza, vuole inoltre garantire un beneficio di uguale importo (600 euro) per il sostegno al reddito di lavoratori dipendenti e autonomi non coperti da altre tutele e che, in conseguenza dell'emergenza da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro. 

Il bonus di 600 euro per il mese di marzo 2020 è riconosciuto, quindi, anche i seguenti lavoratori:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

- lavoratori intermittenti (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

- incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tali lavoratori, alla data di presentazione della domanda all'INPS, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di contratto intermittente:

b) titolari di pensione.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è cumulabile con:

- la Cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario e la Cassa integrazione in deroga (articoli 19, 20, 21, 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18);

- i bonus di 600 euro per le partite IVA e i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18) 

- il bonus 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse;

-il Reddito di cittadinanza.

L'indennità è erogata dall'’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 220 milioni di euro.

Da ultimo uno sguardo al prossimo futuro.

La bozza del cd decreto Rilancio, all'esame del prossimo CDM, prevede un nuovo rifinanziamento del Fondo per il reddito di ultima istanza, le cui risorse sono elevate a 1 miliardo di euro e conferma alle categorie di lavoratori elencati nel paragrafo precedente il bonus 600 euro per i mesi di aprile e maggio.

Cambiano inoltre i requisiti per il bonus ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. La bozza del decreto Rilancio, infatti, sembrerebbe (tra le altre novità) far cadere il requisito dell'iscrizione in via esclusiva alla Cassa di previdenza.

Decreto interministeriale 30/04/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/05/11/bonus-600-euro-professionisti-iscritti-casse-ripartono-pagamenti

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