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Archivio newsSicurezza Covid-19: quale ruolo per il sindacato in azienda
Arriva l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del lavoro dell’11 maggio 2020 sul ‘Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro’, condiviso fra il Governo e le parti sociali, il quale prevede la costituzione in azienda di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza. Ai Consulenti del lavoro appare indiscutibile che tale circostanza non muta gli equilibri rispetto alla ripartizione di diritti e oneri delle scelte aziendali, che rimangono in capo al datore di lavoro, così come non introducono nuove fattispecie di obbligatorietà della costituzione di rappresentanze sindacali aziendali.
Il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, condiviso fra il Governo e le parti sociali, prevede la costituzione in azienda di ‘un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza’. Nell’approfondimento dell’11 maggio 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro chiarisce e motiva il citato Protocollo, il quale non può in ogni caso mutare gli equilibri rispetto alla ripartizione di diritti e oneri delle scelte aziendali, che rimangono in capo al datore di lavoro; così come non introduce nuove fattispecie di obbligatorietà della costituzione di rappresentanze sindacali aziendali.
Il Protocollo non muta l’assetto tradizionale in tema di individuazione delle responsabilità datoriali in materia di sicurezza e, dunque, neppure la titolarità nella determinazione delle misure da adottare. Non discende alcuna gestione condivisa delle misure di sicurezza, le cui decisioni rimangono saldamente in capo al datore di lavoro e, soprattutto, dalla circostanza della previsione di questi strumenti di ampliamento delle misure di consultazione e condivisione con i lavoratori non discende alcuna automaticità riferibile ad un coinvolgimento necessario, immediato e diretto in azienda delle organizzazioni sindacali, laddove di fatto non presenti perché non ne sussistono i requisiti di legge.
Si prevede infatti la possibilità, laddove per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, di istituire un ‘Comitato
Territoriale’ composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento dei Responsabili dei lavoratori alla Sicurezza Territoriale e dei rappresentanti delle parti sociali.
E’ prevista inoltre la possibilità ulteriore di costituire a livello territoriale o settoriale dei comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.
Si può pertanto assegnare al Protocollo il riconoscimento dell’importante effetto derivante dalla introduzione di un momento di condivisione e promozione del dialogo costruttivo in azienda, annunciatore delle migliori procedure relativamente ad aspetti fondamentali come quello della tutela della salute ma, si esclude che da esso possa intendersi conseguita una malintesa obbligatorietà di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, tale da obbligare la costituzione di loro rappresentanze o riconoscere non meglio specificati ruoli rappresentativi aziendali ad esponenti delle loro segreterie territoriali.
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 11/05/2020