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Appalti e affidamenti, quali regole per ritenute e compensazioni fiscali?

In materia di appalti, subappalti e affidamenti in genere il decreto Fiscale 2019 ha introdotto importanti novità, prevedendo un regime speciale di deroga nella gestione di ritenute e compensazioni fiscali. Del controllo di questi adempimenti speciali che vengono imposti in capo agli appaltatori sono onerati i committenti, fatti carico di specifici adempimenti a pena di sanzioni pecuniarie. Qual è l'ambito applicativo delle nuove norme e quando, invece è applicabile il regime ordinario per quei soggetti che possono sottrarsi a questi nuovi adempimenti, in assenza dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dalla legge o perché ricorrono le condizioni per richiedere ed ottenere il DURF?

Il tema del presente articolo sarà trattato in uno dei prossimi numeri di Guida alle Paghe, il mensile diretto da Massimo Brisciani, dedicato ai professionisti e alle aziende che si misurano quotidianamente con l'elaborazione della busta paga e gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

L’art. 17-bis del d.lgs. n. 241/97, inserito con il D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/219, ha introdotto importanti novità in materia di appalti, subappalti e affidamenti in genere, prevedendo un regime speciale di deroga nella gestione di ritenute e compensazioni.

Le prime devono avvenire in maniera distinta per ogni singola azienda, le seconde sono vietate. Del controllo di questi adempimenti speciali che vengono imposti in capo agli appaltatori sono onerati i committenti, fatti carico di specifici adempimenti, a pena di sanzioni pecuniarie. Considerata l’eccezionalità del regime, degli adempimenti richiesti, le conseguenze in caso di violazione, è prioritario accompagnare alla ricognizione del regime premesso, l’individuazione quanto più possibile puntuale dei confini dell’ambito applicativo, così da confermare invece il regime ordinario per quei soggetti che possono sottrarsi a questi nuovi adempimenti, perché non sussiste qualcuno dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dalla legge, o perché ricorrono le condizioni per richiedere ed ottenere l’apposita certificazione in tal senso, il cosiddetto “DURF”, acronimo mutuato dal documento unico di regolarità contributiva previsto per certificare l’esatto adempimento di quegli obblighi.

Come premesso, l’applicazione dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 241/97 sconvolge due punti fermi dei procedimenti dichiarativi in materia di dichiarazione delle ritenute fiscali: unicità e compensazione.

Entrambe sono vietate: la compensazione senza alternative, l’unicità è sostituita dall’obbligo di provvedere a distinti modelli F24 per ogni singolo committente.

Dichiarazioni distinte alle quali si accompagna l’obbligo di produrre un elenco nominativo dei lavoratori, con dettagliate indicazioni circa le ore di utilizzazione, le retribuzioni, le ritenute conseguentemente operate.

Questa copiosa produzione documentale deve essere obbligatoriamente messa a disposizione del committente, che è a sua volta onerato della richiesta, a pena di pesanti sanzioni pecuniarie per entrambe le parti.

Sanzioni alle quali si accompagna, per gli appaltatori, subappaltatori, affidatari inadempienti, l’impossibilità di percepire quanto a loro altrimenti dovuto per l’esecuzione dell’appalto. Pagamento il cui divieto è espressamente rivolto al committente, sempre a pena delle sanzioni predette.

L’ambito applicativo di un regime così rigoroso (e per molti aspetti complesso) riguarda come detto, oltre che gli appalti, affidamenti, etc., qualsiasi tipo di rapporto negoziale comunque denominato, come previsto dalla legge, a testimoniare come all’impegno del legislatore nel combattere l’evasione delle ritenute con compensazioni fittizie, corrisponda una formulazione volutamente ampia, per estendere quanto più possibile l’egida della norma, seppure nei limiti della soglia economica, individuata in 200.000 euro per anno, per impresa.

La natura degli adempimenti conduce ad individuare inoltre i limiti soggettivi dell’applicazione dell’art. 17-bis, che riguarda evidentemente i sostituti d’imposta, con i distinguo operati dall’Agenzia delle Entrate (che ad esempio esclude i condomìni ed i liberi professionisti), purché fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Altro requisito oggettivo per l’applicazione della norma in esame è rappresentato dalle modalità attraverso le quali l’opera oggetto dell’appalto viene realizzata o la fornitura o servizio resi.

Deve trattarsi di gestioni in cui si possa rilevare la prevalenza della manodopera, c.d. labour intensive, con un utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente e presso sue sedi.

L’insussistenza di qualcuno dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dalla legge esclude l’applicazione del regime e la tenutezza quindi ai controlli ed adempimenti previsti in capo ai committenti ed appaltatori.

A prescindere dalla sussistenza dei predetti requisiti, gli interessati possono continuare ad operare secondo il regime ordinario se sono in possesso del c.d. “DURF”, certificazione messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate che ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Per richiedere tale attestazione le aziende devono dimostrare la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Il significato dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del quinto comma, utile alla valutazione di regolarità fiscale, è declinato con l’allegato B del provvedimento n. 54730/2020, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:

- l’esistenza in vita da almeno tre anni si verifica con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni.

- La regolarità degli obblighi dichiarativi si verifica controllando che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell’ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.

- I versamenti in conto fiscale non inferiori al 10 per cento dei ricavi e compensi si verificano con il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e compensi percepiti, considerando i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio. Si verifica che il totale dei versamenti in conto fiscale registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio non sia inferiore al 10% del totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

- Ai fini della verifica dell’assenza debiti non soddisfatti, rilevano esclusivamente i debiti riferiti a imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi. La sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.

La modulistica predisposta dall’Agenzia delle Entrate (allegato A al provvedimento n. 54730/2020), prevede l’indicazione, in caso di disconoscimento della certificazione, dei requisiti mancanti, con la possibilità per gli interessati di rivolgere istanza all’ufficio che ha emesso il provvedimento negativo, per segnalare eventuali ulteriori dati, la cui considerazione è ritenuta utile ai fini della attestazione della regolarità ed il rilascio del c.d. “DURF” positivo, superando le ragioni ostative alla sua concessione.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/05/12/appalti-affidamenti-regole-ritenute-compensazioni-fiscali

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