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Archivio newsDecreto Rilancio: doppia sanatoria del lavoro per le imprese. A quali costi?
Via libera all’emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Il decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri prevede che i datori di lavoro possano presentare domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Analogamente i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. La presentazione della domanda di emersione comporta l’estinzione dei reati e degli illeciti per l’impiego di lavoratori.
E’ una delle misure prevista dal decreto Rilancio approvato ieri 13 maggio 2020 dal Consiglio dei Ministri, forse quella che più di altre ha creato tensioni all’interno della maggioranza che sostiene l’Esecutivo.
Le due “sanatorie” del lavoro riguardano l’emersione del lavoro irregolare e la possibilità di occupazione dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.
Nel primo caso, la regolarizzazione riguarda lavoratori italiani o cittadini stranieri già occupati e con contratto di lavoro in corso; nel secondo, invece, è consenta la conclusione di un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale anche se privi del permesso di soggiorno. In questa seconda ipotesi, l’emersione non riguarda quindi il lavoro pregresso ma piuttosto la possibilità di occupazione del lavoratore straniero privo di un titolo di soggiorno che non avrebbe potuto essere altrimenti assunto da un datore di lavoro. Il decreto Rilancio consente agli stranieri che si trovano nel territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020, di stipulare un contratto di lavoro subordinato.
Dunque, due fattispecie:
· una per i lavoratori già occupati (italiani o stranieri),
· l’altra per gli stranieri da occupare.
Il denominatore unico, tuttavia, è rappresentato dal perimetro delle attività di occupazione dei lavoratori affinché si possa procedere all’emersione o all’assunzione relativamente ad un rapporto di lavoro subordinato. E’ infatti previsto che le disposizioni si applicano ai seguenti settori di attività:
· agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
· assistenza alla persona per sè stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
· lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Accanto a tali ipotesi, inoltre, è prevista la possibilità per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza al fine di cercare di trovare una occupazione regolare.
Accanto ai requisiti descritti in precedenza, è necessario che i cittadini stranieri:
· siano stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68;
· non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
I cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, invece, debbono:
· risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data;
· aver svolto attività di lavoro antecedentemente al 31 ottobre 2019 nei settori in cui occorre essere occupati affinché possa essere presentata la dichiarazione di emersione.
Ai lavoratori stranieri, a seguito della domanda di emersione con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori previsti dalla procedura di emersione, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Negli altri casi, il rilascio del permesso di soggiorno avverrà a seguito della sottoscrizione del contratto di soggiorno e della comunicazione obbligatoria di assunzione.
L’istanza di emersione deve essere presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020 ad enti differenti a seconda della tipologia del soggetto a cui è riferita l’istanza di emersione.
Più specificamente, l’istanza va presentata presso:
· l’INPS nel caso di emersione di lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
· lo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per i lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale diversi da quelli di cui alla successiva lettera c);
· la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.
Le modalità di presentazione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Lo stesso decreto stabilirà:
· i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro;
· la documentazione idonea a comprovare l’attività lavorativa;
· le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento.
L’istanza di emersione contiene la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per le domande di emersione è dovuto un contributo forfetario di 400 euro per ciascun lavoratore.
E’ inoltre previsto un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.
Per l’istanza relativa a cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno il contributo forfetario è invece di 160 euro.
La presentazione dell’istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea comporta l’estinzione dei reati e degli illeciti per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
Se l’istanza di emersione si riferisce a lavoratori stranieri, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni relative ai procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
· per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
· per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
L’estinzione dei predetti reati ed illeciti relativi a lavoratori stranieri nel caso procedura di emersione relativa a cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
E’ inammissibile la domanda dei lavoratori ovvero dei soggetti che richiedono il permesso temporaneo di sei mesi:
· nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione;
· che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
· che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
· che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall'articolo 381 c.p.p.
Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di emersione, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per:
· favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale;
· intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis c.p.;
· reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Col chiaro intento di scoraggiare l’occupazione dei cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 che abbiano presentato l’istanza per l’ottenimento del permesso temporaneo di 6 mesi, vengono raddoppiate le sanzioni previste dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 151 e dall’art. 603 bis codice penale a carico dei datori di lavoro nel caso di utilizzazione lavorativa irregolare dei predetti soggetti.