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Aziende plurilocalizzate: si sdoppia l’iter per la Cassa in deroga

Per ottenere il pagamento diretto della Cassa in deroga, le aziende con unità site in almeno 5 Regioni o Province Autonome devono seguire una procedura particolare e, almeno nelle intenzioni del legislatore, semplificata. Ma, anche a fronte di disposizioni “velocizzanti”, il sistema “si incarta” in procedure che rendono più lento il raggiungimento del fine previsto dalla norma. Un esempio evidente di questo rallentamento burocratico è contenuto nella circolare INPS n. 58 del 2020, che richiede una doppia domanda di Cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate e, con sorpresa, l’invio degli stessi dati prima al Ministero del lavoro e successivamente all’INPS.

Quando il Legislatore ha ipotizzato, soprattutto per le imprese del settore commercio e della grande distribuzione, con un organico superiore alle 50 unità, non destinatarie degli ammortizzatori sociali ordinari, un iter veloce, che li dispensasse dal passare al “vaglio” di ogni singola Regione per ottenere la CIG in deroga per i propri dipendenti a seguito della crisi epidemiologica, affidando tale compito al Ministero del Lavoro, non pensava, forse, che la strada tracciata, successivamente, dalla burocrazia si rivelasse abbastanza accidentata.

Ciò che intendo dire è che, anche a fronte di disposizioni “velocizzanti”, come questa, il sistema “si incarta” in procedure che rendono sempre più lento il raggiungimento del fine previsto dalla norma.

Di ciò ne è una palese testimonianza la circolare INPS n. 58 del 7 maggio 2020, con il quale si detta alle aziende con unità in almeno 5 Regioni o Province Autonome, la via per ottenere il pagamento diretto della Cassa in deroga. Il dato numerico della presenza in almeno 5 contesti territoriali si trae non dalla norma legale ma dall’art. 2 del D.M. dello scorso 24 marzo.

Prima di entrare nel merito del percorso delineato dalla nota dell’Istituto, ritengo opportuno ricapitolare, sia pure brevemente, ciò che le imprese interessate sono tenute a fare in relazione all’art. 22 del D.L. n. 18/2020, come approvato, con modificazioni, con la legge n. 27/2020 ed al predetto art. 2 del D.M. “concertato” tra Lavoro ed Economia del 24 marzo 2020.

Le aziende debbono presentare un’unica istanza per la Cassa integrazione in deroga con causale “COVID.19 nazionale” alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro del Ministero del Lavoro, utilizzando il canale della “CIGS online”, allegando l’accordo sindacale oltre che l’elenco nominativo dei lavoratori che sono coinvolti nella sospensione dell’attività o nella riduzione di orario, con la quantificazione totale delle ore, con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto con il relativo importo, con i dati relativi sia alle imprese, che alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, con la causale di intervento che, infine, con il nominativo del referente con i suoi recapiti telefonici o di posta elettronica.

Una puntualizzazione si rende necessaria in relazione all’accordo sindacale: è giusto, ad di là dell’attuale previsione normativa, che l’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o con le loro articolazioni territoriali od aziendali) ci sia, in quanto si tratta di una situazione che coinvolge lavoratori ubicati in più contesti, ma l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 22, dopo le modifiche introdotte, in sede di conversione, dalla legge n. 27/2020, afferma che l’accordo non è richiesto “per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L’INPS ricorda, poi, come il Ministero del Lavoro abbia affermato, nella propria circolare n. 8/2020 come nel concetto di unità produttive (concetto che è alla base di ogni richiesta integrativa avanzata all’Istituto) rientrino anche i punti vendita della stessa azienda che, sotto l’aspetto prettamente interpretativo, in buona parte dei casi sarebbero da considerare come unità operative.

Giuridicamente il concetto di unità produttiva non risulta definito per cui vanno individuati alcuni requisiti essenziali che, ai fini degli interventi integrativi, possono così sintetizzarsi anche alla luce dei chiarimenti intervenuti, principalmente, con la circolare INPS n. 9 del 19 gennaio 2017 e con il messaggio n. 1444 dello stesso anno:

a) attività finalizzata ad un ciclo produttivo completo anche se riferito ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività o del ciclo di vendita;

b) autonomia amministrativa sotto l’aspetto organizzativo, caratterizzata da una sostanziale indipendenza tecnica: l’unità produttiva è dotata di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta e che abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così’ da permettere in piena autonomia le scelte più confacenti. Aver posto, rispetto al passato, l’alternativa tra autonomia finanziaria e autonomia tecnico funzionale, fa sì che, legittimamente, la richiesta possa pervenire per una unità produttiva priva di autonomia finanziaria;

c) maestranze in forza addette in via continuativa.

Chiusa questa breve parentesi torno all’esame della circolare INPS n. 58/2020, sottolineando come spetti al Dicastero del Lavoro l’onere dell’esame e della approvazione dell’istanza, cosa che, presumibilmente, dovrebbe essere abbastanza rapida, in quanto c’è poco da esaminare per quel che riguarda la causale e, di conseguenza, non dovrebbe essere utilizzato tutto il tempo a disposizione, in via ordinaria, per la concessione della CIGS (90 giorni, allungabili per ulteriori accertamenti istruttori, come ricorda l’art. 25, comma 4 del D.Lgs. n. 148/2015).

Una volta accertata la sussistenza dei presupposti positivi per l’accoglimento, il Ministero del Lavoro quantifica l’onere (il tetto di spese programmato per l’anno in corso è pari a 120 milioni di euro e risulta dalla ripartizione effettuata con il D.M. 24 marzo 2020), indicando il numero dei beneficiari, il periodo e le ore autorizzate, avuto riguardo che per il 2020 l’importo medio orario della CIG in deroga per le imprese plurilocalizzate, comprensivo di contribuzione figurativa e assegni familiari, è pari a 8,90 euro.

Ottenuta la concessione, l’impresa è tenuta, secondo la circolare n. 58, a presentare una nuova domanda all’INPS finalizzata all’ottenimento dell’integrazione in deroga utilizzando il modello “IG 15 deroga” (cod. “SR100”), inserendosi sulla piattaforma “CIGWEB”, con il sistema del “ticket”, indicando una serie di informazioni che sono sostanzialmente le stesse già inviate al Ministero, ma aggiungendo al tutto il numero del decreto di autorizzazione alla cassa (ma, allora, perché le informazioni già in possesso di una Pubblica Amministrazione come il Ministero del Lavoro, vanno ripetute?).

Brevemente e per completezza di informazione ricordo, in sintesi, quali sono i passaggi del c.d. “sistema ticket”:

a) invio dell’istanza di prestazione e del flusso Uniemens da parte del datore di lavoro con associazione del ticket, come avviene per la CIGO;

b) concessione da parte della sede territoriale competente;

c) abbinamento della stessa con i flussi informativi inviati;

d) controllo dei dati relativi alle sospensioni inviati attraverso l’Uniemens, calcolo della prestazione autorizzata e pagamento della stessa che, nel caso della CIG in deroga è diretto.

Chiuso questo breve inciso e tornando alla circolare n. 58 osservo che c’è una prima differenza che si ricollega alla interpretazione ministeriale che ha considerato come unità produttive tutti i punti vendita, indistintamente. Le domande indirizzate all’INPS debbono, infatti, essere effettuate in relazione alle unità produttive censite dall’Istituto pur se la Direzione Generale del Ministero abbia, nel decreto autorizzatorio, parlato di unità operative.

Anche in questo caso viene effettuata una istruttoria che, conclusasi positivamente, viene inviata via PEC all’impresa.

Tutto finito? Neanche per sogno.

Ricevuta l’autorizzazione INPS i datori di lavoro saranno tenuti ad inoltrare la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41” semplificato per il quale, attraverso il messaggio n. 1904 emanato lo stesso giorno dell’uscita della circolare n. 58, vengono fornite alle strutture territoriali indicazioni per il pagamento delle competenze ai singoli lavoratori, atteso che sono state rilevati errori relativi sia al codice fiscale che all’IBAN, cosa che comporta la necessità di chiedere le opportune correzioni al datore di lavoro o all’intermediario (con la evidente necessità di rapportarsi con i singoli lavoratori) e la conseguente variazione della istanza di liquidazione. Tutto questo potrebbe portare, nella attuale fase emergenziale, ad una variazione nella modalità di riscossione che potrebbe arrivare attraverso bonifico domiciliato presso Poste Italiane e riscuotibile presso ogni ufficio del territorio nazionale.

La circolare n. 58 ricorda, infine, che:

a) non si applica il requisito (art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 148/2015) dei 90 giorni di anzianità aziendale presso l’unità produttiva;

b) non è dovuto alcun contributo addizionale ex art. 5 del D.L.vo n. 148/2015;

c) non è prevista alcuna riduzione della misura della prestazione, prevista, in via generale, dall’art. 2, comma 66, della legge n. 92/2012, per le proroghe della CIG in deroga;

d) trova applicazione l’art. 44, comma 6-ter del D.L.vo n. 148/2015 secondo il quale, in caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per l’erogazione del trattamento ai singoli lavoratori, secondo le modalità fissate dall’Istituto, entro il termine di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento, se successivo. Trascorso tale termine, il pagamento delle prestazioni e gli oneri conseguenti restano a carico del datore di lavoro inadempiente.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/05/15/aziende-plurilocalizzate-sdoppia-iter-cassa-deroga

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