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Archivio newsCoronavirus: dal 18 maggio riapertura di tutte le attività economiche
Continua la fase 2 legata all’emergenza epidemiologica da COVID-2. Dal 18 maggio riaprono tutte le attività economiche e riprende il libero spostamento delle persone nell’ambito della regione di appartenenza senza obbligo di autocertificazione. La riapertura delle attività economiche è legata al rispetto dei protocolli e delle linee guida. Spetta alle Regioni monitorare, con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 16 maggio 2020 il decreto legge n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” che continua la programmazione di riapertura legata alla fase 2.
Il decreto dispone l’abolizione dei limiti ancora in vigore per gli spostamenti e quindi dell’utilizzo delle autocertificazioni. L’apertura non è comunque totale in quanto restano in vigore ancora fino al 2 giugno 2020 i seguenti divieti:
- degli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- degli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con relativi provvedimenti; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- della mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata;
- di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite da appositi provvedimenti.
Viene demandato al sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Le riunioni potranno essere svolte ma garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Riprendono anche le funzioni religiose con la partecipazione di persone attenendosi nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
Successivamente, e precisamente a decorrere dal 3 giugno 2020, potranno essere limitati:
- gli spostamenti interregionali, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale,
- da e per l'estero, anche in relazione a specifici Stati e territori,
secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Riaprono a partire dal 18 maggio tutte le attività economiche, produttive e sociali che devono però essere svolte nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
In assenza dei protocolli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Il decreto stabilisce che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Saranno le Regioni a garantire lo svolgimento delle attività economiche produttive e sociali, in condizioni di sicurezza. Esse dovranno infatti monitorare, con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio dovranno essere comunicati giornalmente al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico affinché possano essere prese le opportune decisioni in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, attraverso misure derogatorie, ampliative o restrittive.
Decreto Legge 16/05/2020, n. 33 (Gazzetta Ufficiale 17/06/2020, n. 125)