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Ripartenza attività economiche dal 18 maggio: cosa fare per aprire in sicurezza

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 33/2020 - con cui il Governo ha, di fatto, ufficializzato la riapertura generalizzata, dal 18 maggio, di quasi tutte le attività economiche e professionali - arrivano anche le linee guida per ciascuna attività. Si tratta di alcune indicazioni e raccomandazioni, concordate con la conferenza delle Regioni e provincie autonome e allegate al D.P.C.M. 17 maggio 2020, sulle principali accortezze da porre in essere per una riapertura in tutta sicurezza di ristoranti, stabilimenti balneari, servizi alla persona, esercizi commerciali, strutture ricettive ed altre attività.

La nuova fase di convivenza con il Covid-19 è ormai avviata e, finalmente, sono state pubblicate anche le linee guida e le raccomandazioni che le attività economiche, produttive e professionali che riaprono dal 18 maggio (per le palestre si deve aspettare il 25 maggio, mentre cinema e teatri riaprono il 15 giugno) devono osservare per evitare rischi (e relative responsabilità).

Le linee guida sono allegate al D.P.C.M. 17 maggio 2020 (pubblicato nella G.U. lo stesso giorno) che, in aggiunta al D.L. n. 33 apparso sulla G.U. del giorno prima, costituisce la “bibbia” per imprese, professionisti, ma anche semplici cittadini/clienti, per ripartire in tutta sicurezza.

A dire il vero, alcuni giorni prima erano stati pubblicati, a cura dell’Inail, le linee guida per alcune categorie (e precisamente ristoranti, stabilimenti balneari, parrucchieri e centri estetici), che andavano a sommarsi alle regole generali contenute nei protocolli allegati al D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Il D.L. n. 33/2020, però, ha segnato un punto di svolta: è stato previsto che, dal 18 maggio sono le regioni a dover “adottare” i “protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi”, “nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”.

Questo, tradotto in altri termini, vuol dire, ribaltare sulle regioni le responsabilità in merito alla definizione delle “regole d’ingaggio” e la valutazione del loro impatto in termini di contenimento dell’epidemia.

A riprova di ciò, le Regioni:

- hanno il compito di monitorare, con cadenza giornaliera, l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori con le relative condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale e trasmettere tali dati al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico;

- possono introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive.

Pertanto, alla luce di tutto ciò diventa fondamentale conoscere, settore per settore, le linee guida emanate, non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale.

Per queste ultime si rimanda alle singole regioni, mentre in questa sede proviamo a sintetizzare le linee guida nazionali che, come anticipato, sono state comunque concordate con le stesse regioni.

Prima di entrare nel vivo delle singole attività economiche, di cui, comunque, si riporta una sintesi delle principali regole rimandando al testo dei documenti per un approfondimento, va ricordato che ci sono alcune norme generali da rispettare sempre, tra cui:

- mantenere il distanziamento di almeno 1 metro;

- fornire e rendere disponibili ai clienti e al personale prodotti igienizzanti;

- privilegiare le prenotazioni e conservare l’elenco delle persone per 14 giorni;

- predisporre alle casse apposite barriere (plexiglass o simili).

Quanto, invece, alla misurazione della temperatura dei clienti, nelle linee guida si parla di “possibilità” e non di obbligo.

Tra le indicazioni contenute nelle linee guida si segnalano le seguenti:

- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.

- se non si hanno posti a sedere, contingentare l’ingresso e per i menù meglio preferire strumenti elettronici o fogli usa e getta;

- laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, distanza che deve essere rispettata tra i clienti dei tavoli e nelle consumazioni al bancone (la consumazione a buffet non è consentita);

- il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo);

- va favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni (per gli impianti di condizionamento, va esclusa la funzione di ricircolo dell’aria).

- i clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.

- al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc.).

Per gli stabilimenti balneari:

- è preferibile accompagnare gli ospiti all’ombrellone;

- favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;

- riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

- assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone; tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m;

- effettuare una frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto, mentre le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

Per quanto riguarda le spiagge libere, viene ribadita l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione.

Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza.

Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.

È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti, mentre gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

Per alberghi, hotel e strutture ricettive in genere, salvo il rispetto delle regole per la ristorazione, va garantito il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorita la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita.

Inoltre:

- l’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate;

- gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro;

- va garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

- va posta particolare attenzione all’impianto di climatizzazione con specifiche regole e accorgimenti.

Per i servizi alla persona (parrucchieri e centri estetici):

- la permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento (comunque, nel locale devono entrare un numero limitato di clienti in base alla capienza dello stesso, avendo cura di riorganizzare gli spazi per garantire la distanza di sicurezza);

- l’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro e devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).

- va garantita la pulizia e disinfezione dei locali e degli attrezzi di lavoro prima di servire un nuovo cliente;

- non è possibile utilizzare sauna, bagno turco e vasche idromassaggio.

Per il commercio al dettaglio:

- prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti;

- in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce; comunque, i clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.

Per il commercio su aree pubbliche sono previste regole di carattere generale e regole a carico dei comuni e specifiche disposizioni per i titolari di posteggio.

Tra le prime:

- prevedere il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

- uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande. e utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

I Comuni dovranno regolamentare la gestione degli stessi, prevedendo idonee misure logistiche, organizzative e di presidio e valutando tutte le misure per garantire il distanziamento.

Invece, il titolare di posteggio:

- ha l’obbligo dell’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani

- in caso di vendita di abbigliamento deve mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

- in caso di vendita di beni usati deve igienizzare i capi di abbigliamento e le calzature prima che siano poste in vendita.

Per gli uffici, pubblici e privati, gli studi professionali e i servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico:

- va promosso il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche;

- va favorito l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale e riorganizzando gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree;

- l’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate mentre l’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.

Alcune regole specifiche e stringenti sono previste per le piscine (per maggiori dettagli si rimanda al D.P.C.M.).

Invece, per le palestre, tra le indicazioni va ricordato che occorre:

- organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi.

- regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza: o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa);

- disinfettare, dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, le macchine o gli attrezzi usati;

- non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro;

- utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo;

Nei musei e biblioteche i visitatori devono sempre indossare la mascherina mentre il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.

Un ultimo accenno va fatto alle sanzioni.

In caso di violazione delle nuove disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato (fattispecie che ricorre in ogni caso per la violazione degli obblighi di quarantena), si applicano le attuali sanzioni amministrative (da 400 a 3.000 euro) aumentate fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

D.P.C.M. 17/05/2020 (G.U. 17/05/2020, n. 126)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/05/18/ripartenza-attivita-economiche-18-maggio-aprire-sicurezza

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